20-21.I.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 21/01/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 27 del 22.I.2024 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione - Cause di giustificazione – Stato di necessità – Configurabilità nei confronti di persona vulnerabile, vittima di tratta, costretta ad effettuare un trasporto di stupefacenti – Sussistenza – Ragioni - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di cause di giustificazione, ha affermato che, in conformità ad un’interpretazione dell’art. 54 cod. pen. che tenga conto delle disposizioni sovranazionali di cui all’art. 2.2 della Direttiva 2011/36/UE e del Considerando 11 della medesima, risulta configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità in favore di persona vulnerabile, in quanto “vittima di tratta” e in condizioni di asservimento nei confronti di organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, costretta a compiere un trasporto di stupefacenti, senza possibilità di ricorrere alla protezione dell’Autorità. - 2319_01_2024_pen_oscuramento_noindex

Cassazione su sentenza CONSULTA - Famiglia. Questione di legittimità costituzionale - Art. 291, comma 1, c.c. - Limite inderogabile rappresentato dalla differenza di età pari a 18 anni tra adottante e adottando - FAMIGLIA. Questione di legittimità costituzionale - Art. 291, comma 1, c.c. - Limite inderogabile rappresentato dalla differenza di età pari a 18 anni tra adottante e adottando - Irragionevolezza di una regola priva di margine di flessibilità per contrarietà rispetto all’art. 2 Cost. - Accertamento da parte del giudice di merito dell’esistenza di motivi meritevoli che giustifichino la deroga - Esiguità del divario nella differenza di età rispetto al limite di legge. - La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, comma 1, c.c. nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre – nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli – l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando, questione sollevata dal Tribunale di Firenze in occasione della richiesta di adozione da parte di una signora, coniugata con un vedovo, nei confronti del figlio maggiorenne dello stesso che, dall’età di cinque anni, aveva convissuto con costoro, dopo il matrimonio (nel caso la differenza di età era pari a 17 anni e 3 mesi). - Nella decisione in esame il giudice delle leggi ha premesso che, come riconosciuto dalla linea evolutiva tracciata dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare, le sentenze n. 345 del 1992, n. 252 del 1996 e n. 135 del 2023) e da quella di legittimità (sentenze n. 2426 del 2006 e n. 7667 del 2020), l’istituto dell’adozione di maggiorenne ha mutato la sua configurazione sociologica, assumendo anche “la funzione di riconoscimento giuridico di nuove formazioni sociali in cui vivano relazioni identitarie ed affettive” (punto 6.1 del Considerato in diritto). È stato osservato che l’adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, ma è divenuto uno strumento in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali, funzionale a formalizzare legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo. In tale contesto – prosegue il giudice delle leggi – il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette “famiglie ricomposte” – in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare – per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l’esigenza solidaristica resta variamente declinata. Nello specifico ambito, caratterizzato dall’esigenza di salvaguardare e valorizzare una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, che contribuisce a costruire l’identità personale, tutelabile ai sensi dell’art. 2 Cost., la Corte Costituzionale ha affermato che l’art. 291, comma 1, c.c., non consentendo al giudice di intervenire anche derogando, se del caso, al prescritto limite minimo del divario di età tra adottante e adottando, “si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa”; proprio l’ “assoluta inderogabilità” del limite di età entra in attrito con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale, così rivelando la palese l’irragionevolezza di una regola priva di margine di flessibilità. La Corte individua il punto di equilibrio nell’accertamento rimesso al giudice che, con indagine da compiere caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, deve provvedere ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano una deroga nel caso in cui la riduzione del divario risulti “esigua”. Con riferimento alla nozione di esiguità, che la Corte non reputa necessario declinare con riferimento a criteri più specifici, viene precisato che la stessa “rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l’età dell’adottato” (punto 7 del Considerato in diritto) - (Corte Costituzionale, Sentenza n. 5 del 18 gennaio 2024, Presidente A. Barbera, Redattore M.R. San Giorgio) - Corte_Cost_nr_5_18_01_2024 

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Buona lettura.

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)