22.I.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 22/01/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 28 del 22.I.2024 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione - Avvocato e Procuratore , Ricorso per cassazione redatto e depositato in formato nativo digitale - Procura difensiva redatta su supporto cartaceo sottoscritta dalla parte in modalità analogica - Requisito della specialità della procura - Specialità “per collocazione topografica” - Congiunzione materiale - Configurabilità. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza attinente alla validità (o meno) di una procura speciale alle liti (art. 83 c.p.c.), rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, e che presenti un contenuto affatto generico, la cui copia digitalizzata venga utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.) redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato telematicamente – hanno richiamato il principio già espresso da Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, Rv. 666374-01, secondo cui «In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.», e affermato che detto principio, enunciato per il caso di procura in formato analogico congiunta materialmente a ricorso per cassazione anch’esso in formato analogico, si deve «estendere anche alle ulteriori “diverse possibilità di conferimento della procura” contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c. e, dunque, non solo all’ipotesi di procura ‘nativa digitale’ – cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale -, ma anche al caso, che rileva propriamente in questa sede, di procura ‘digitalizzata’, ossia di procura conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma». - 2077_01_2024_civ_noindex 

Cassazione - Disabilità. - Comunità Europea. - Direttiva 2000/78/CE - Interpretazione - Caregiver del disabile - Nozione - Tutela antidiscriminatoria - Estensione - Garanzia della parità di trattamento - Adozione di soluzioni ragionevoli - Onere della prova. - L’esito in sintesi: la Sezione Lavoro ha chiesto, ai sensi dell’art. 276 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alla Corte di Giustizia dell’Unione di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione: a) se il diritto dell’Unione europea deve interpretarsi, eventualmente anche in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che sussiste la legittimazione del caregiver familiare di un minore gravemente disabile – il quale deduca di avere patito una discriminazione indiretta in ambito lavorativo come conseguenza dell’attività di assistenza da lui prestata – ad azionare la tutela antidiscriminatoria che sarebbe riconosciuta al medesimo disabile, ove quest’ultimo fosse il lavoratore, dalla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; b) se, nell’ipotesi di risposta affermativa alla questione sub a), il diritto dell’Unione europea va interpretato, eventualmente anche in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che grava sul datore di lavoro del caregiver l’obbligo di adottare soluzioni ragionevoli per garantire, pure in favore del detto caregiver, il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti degli altri lavoratori, sul modello di quanto previsto per i lavoratori disabili dall’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; c) se, nell’ipotesi di risposta affermativa alla questione sub a) e/o alla questione sub b), il diritto dell’Unione europea va interpretato, eventualmente anche in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che, ai fini dell’applicazione della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, si deve intendere per caregiver qualunque soggetto, appartenente alla cerchia familiare o convivente di fatto, che in un ambito domestico si prende cura, pure informalmente e in via gratuita, quantitativamente significativa, esclusiva, continuativa e di lunga durata di una persona che, in ragione della propria grave disabilità, non è assolutamente autosufficiente nello svolgimento degli atti quotidiani della vita o se il diritto dell’Unione europea va interpretato nel senso che la definizione di caregiver è più ampia o più ristretta di quella sopra riportata. - sentenza n. 1788_01_2024_civ_oscuramento_noindex

Cassazione - Avvocato e Procuratore , Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell’atto - Validità - Potere di certificazione del difensore ex art. 83 c.p.c. - Contenuto. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza e già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici – hanno affermato il seguente principio: «In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso». In particolare, le Sezioni Unite – rilevando che «la certificazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”)» e che «ha soltanto una funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all’atto della autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura» – hanno statuito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione (ex art. 365 c.p.c.), la procura alle liti, necessariamente conferita nella finestra tra la pubblicazione del provvedimento da impugnare e la notificazione del ricorso, «si considera apposta in calce» al ricorso (come vuole l’art. 83, comma 3, c.p.c.) in forza di una presunzione legale assoluta e anche se rilasciata su foglio separato ed afferente ad atto redatto in modalità analogica, qualora vi sia la «congiunzione materiale» tra la prima e il secondo, cioè «in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la “collocazione topografica”) tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall’avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia “munito di procura speciale”».  - Sentenza n. 2075, del 19.01.2024

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DIARIO LEGALE

Buona lettura.

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)