Newsletter n. 53 del 6.II.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Cassazione - Se sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che, in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, oggetto dell'accordo fra le parti, abbia omesso di disporre l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. nei casi dei reati ivi indicati. - Riferimenti normativi: Cod. pen.; artt. 163, 165; cod. proc. pen., artt. 444, 448, comma 2-bis. – Decisione: Negativa, in quanto l'omessa subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. non determina l'illegalità della pena che sola consente il ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - sentenza Cass. S.U. penali
Cassazione - Cumulo soggettivo passivo alternativo - Accoglimento di una delle domande - Appello del soccombente - Oneri incombenti sulla parte vittoriosa in relazione alla domanda non accolta - Questione di massima di particolare importanza. - L’esito in sintesi: la Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di natura processuale, rispetto alla quale ritiene opportuna una rimeditazione della soluzione offerta dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza n. 11202 del 2002: «Se, in caso di cumulo soggettivo passivo alternativo, l’appellato vincitore in primo grado sia tenuto, in presenza di appello principale del convenuto soccombente nello stesso grado, a presentare appello incidentale, eventualmente condizionato, o a riproporre ex art. 346 c.p.c. le domande non accolte dal giudice precedente, per evitare che, qualora detto appello principale sia accolto, passi definitivamente in giudicato la parte della decisione del primo giudice relativa alla posizione degli altri convenuti risultati non soccombenti». - Ordinanza interlocutoria n. 3358, del 06.02.2024
Cassazione. Mercante d’arte, attività commerciali senza Irap - IA contro l’evasione, tutto ok
Cassazione. Deducibilità per cassa dei tributi esclusa con riaddebito a terzi
Sentenza Cassazione n. 4840-2024. Reato spiare moglie e figli con la telecamera nascosta
Ordinanza Cassazione n. 1781-2024. Accertamenti bancari pensionati
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ddl Nordio all'esame del Senato
ddl valutazione in condotta. Primaria, tornano i giudizi
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Commento. Quando la notizia fa inutilmente inasprire la pena
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)