6.II.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 06/02/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 53 del 6.II.2024  

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione - Se sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che, in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, oggetto dell'accordo fra le parti, abbia omesso di disporre l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. nei casi dei reati ivi indicati. - Riferimenti normativi: Cod. pen.; artt. 163, 165; cod. proc. pen., artt. 444, 448, comma 2-bis. – Decisione: Negativa, in quanto l'omessa subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. non determina l'illegalità della pena che sola consente il ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - sentenza Cass. S.U. penali

Cassazione - Cumulo soggettivo passivo alternativo - Accoglimento di una delle domande - Appello del soccombente - Oneri incombenti sulla parte vittoriosa in relazione alla domanda non accolta - Questione di massima di particolare importanza. - L’esito in sintesi: la Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di natura processuale, rispetto alla quale ritiene opportuna una rimeditazione della soluzione offerta dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza n. 11202 del 2002: «Se, in caso di cumulo soggettivo passivo alternativo, l’appellato vincitore in primo grado sia tenuto, in presenza di appello principale del convenuto soccombente nello stesso grado, a presentare appello incidentale, eventualmente condizionato, o a riproporre ex art. 346 c.p.c. le domande non accolte dal giudice precedente, per evitare che, qualora detto appello principale sia accolto, passi definitivamente in giudicato la parte della decisione del primo giudice relativa alla posizione degli altri convenuti risultati non soccombenti». - Ordinanza interlocutoria n. 3358, del 06.02.2024 

Cassazione. Mercante d’arte, attività commerciali senza Irap - IA contro l’evasione, tutto ok

Cassazione. Compensare indebito pure su voci diverse – Cgt Siracusa. Prova della notifica pec, la ricevuta di consegna non basta

Cass. Reato piazzare telecamere per spiare familiari in casa – Cass. Valorizzazione del fondo pagata dal suocero – ddl Nordio. Tre gip contro le porte girevoli

Cassazione. Deducibilità per cassa dei tributi esclusa con riaddebito a terzi

Sentenza Cassazione n. 4840-2024. Reato spiare moglie e figli con la telecamera nascosta

Ordinanza Cassazione n. 1781-2024. Accertamenti bancari pensionati

Corte d'Appello di Milano. Giusta retribuzione, verifica anche per i contratti leader

Corte UE. Avvocati, tariffe minime obbligatorie da disapplicare

Sentenza CTP Siracusa 225-2024. Prova della pec tassativa

Csm, elenco dei curatori senza invio all’Ordine

Riforma fiscale. Concordato preventivo biennale con effetto anticipato al 2024

Il dolo del contribuente a doppia valutazione è come un Giano bifronte

Dare giustizia e riconoscere diritti non può coincidere con l’utilizzo di algoritmi

Consiglio di Stato. Negli appalti meno di un anno per le sentenze

L'intervista. Maruotti, «Giustizia amministrativaal passo con gli obiettivi Pnrr»

Agenzia Entrate. La banca può richiedere il rimborso del credito da versamenti di acconto nel caso non sia più possibile lo scomputo - Savini al vertice della Super banca dati fiscale

Intercettazioni, Garante privacy_ più tutele per i dati nelle infrastrutture centralizzate - ItaliaOggi.it

ddl Nordio all'esame del Senato

ddl valutazione in condotta. Primaria, tornano i giudizi

Commento. Se la magistratura si concentra troppo su uova e pandoro

Commento. Quando la notizia fa inutilmente inasprire la pena

Buona lettura.

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)