Newsletter n. 80 del 20.II.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Cassazione - Disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – Applicabilità alla parte civile, al responsabile civile e al soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria – Esclusione – Ragioni. - L’esito in sintesi: la Quinta Sezione penale ha affermato che non trova applicazione nei confronti della parte civile, del responsabile civile e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall’art. 33, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico, in ragione dello statuto processuale di tali parti, rinvenibile negli artt. 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, cod. proc. pen. - Sentenza n. 6993, deposito del 15 febbraio 2024
Cassazione. Non vale per l’acquirente l’impegno del donatario all’alloggio gratis vitalizio
Cassazione. Penalizzare il part-time discrimina le donne
Cassazione. Giustizia riparativa, non impugnabile il no del giudice unico
Sentenza Cassazione. Avvocati, spetta l'indennità di trasferta per le domiciliazioni
Ordinanza Cassazione n. 4313-2024. Progressione delle donne in part time
Cedu. Vittime da amianto, termini di prescrizione dalla malattia
Tar Campania. Fsc, De Luca vince e Fitto annuncia appello
Tribunale di Roma. Condominio da risarcire per i lavori non eseguiti
Tribunale di Udine. Al personale non scioperante affidabili anche mansioni inferiori
Ordinanza Tribunale di Monza. Tutti sul tetto radioattivo senza linea vita
Ordinanza Tribunale di Perugia del 7-2-2024. Messa alla prova
Opposizione a sanzione amministrativa, niente anticipazione spese se la causa è sotto i 1033 euro
I documenti informatici, nuovi linguaggi e processo civile
Pensieri metagiuridici sul metaverso prossimo venturo
Il decreto. Giro di vite sugli autovelox. Vietati sotto i 50 km orari
Delega fiscale. Concordato preventivo, effetto domino sui redditi dei soci
Permessi di costruire e Scia, la durata si allunga di 30 mesi
CCNL, in studio anche l’apprendistato che vale per il praticantato - LE NOVITÀ DELL’ACCORDO
CCNL studi professionali, arriva l’aumento - L’Inps apre un canale WhatsApp
Milleproroghe, in settimana l’ok definitivo al Senato
Farmaci falsi, guadagni miliardari nelle mani del crimine mondiale
L'intervento. Sindaci di società, sanzioni da limitare ai pregiudizi gravi_1
L'intervento. Sindaci di società, sanzioni da limitare ai pregiudizi gravi_2
Commento. Il premierato del governo è perfettibile
Question time previdenziale a cura di Cassa Forense
Domanda: In caso di cancellazione dall'albo degli Avvocati e, quindi, dalla Cassa forense nel corso dell'anno per iscrizione all'INPS come lavoratore dipendente, l'anno della cancellazione per cui sono stati versati i contributi viene considerato per intero?
Risposta: I contributi minimi dell'anno in cui interviene la cancellazione Albo/Cassa sono dovuti nella prestabilita misura ordinaria per effetto del principio di infrazionabilità con la conseguenza che l’annualità interessata dalla cancellazione viene considerata interamente valida ai fini previdenziali.
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)