Newsletter n. 96 del 27.II.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Cassazione - Personali – Arresti domiciliari – Trasgressione non lieve alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli stessi – Conseguenze – Revoca obbligatoria della misura autocustodiale con ripristino della custodia in carcere – Obbligo per il giudice di valutare previamente l’idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo – Sussistenza – Esclusione. - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ove non ritenute di lieve entità, determina la revoca obbligatoria di tale misura ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., seguita dal ripristino della custodia in carcere, non dovendo il giudice previamente valutare l’idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo. - Sentenza n. 8630, deposito del 27 febbraio 2024
Consulta, favorite le regioni autonome
Sentenza Consulta n. 28-2024. Occupazioni abusive
La Corte Costituzionale prosegue con l’opera demolitoria del Jobs Act
Cassazione. Licenziamento. Condanna per mafia non è giusta causa
Cassazione. Pop. Vicenza, la maxi confisca a Zonin
Cassazione. Linate, legittime le multe delle telecamere di Milano
Cassazione. Rumori per lavori in casa del vicino, le sole testimonianze fonte di prova
Ordinanza Cassazione n. 4622-2024. Pagamenti in tempi lunghi nelle procedure da sovraindebitamento
Tar Lazio. Test Medicina, stop al ricorso collettivo
Tribunale di Bergamo. Consenso unanime per le tabelle millesimali
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SULLA LIQUIDAZIONE DELL'ASSISTENZA LEGALE PER IL TESTIMONE DI GIUSTIZIA
IL PROBLEMA DELLA PENA IN DUE RECENTISSIME SENTENZE DELLE SEZIONI UNITE
Diritto di accesso. Il condomino che chiede di consultare i documenti non deve giustificarsi
Statuto del contribuente. Accertamenti parziali senza contraddittorio preventivo
Rottamazione, ultimo atto Recuperi per chi non paga
Garante privacy. E-mail dei dipendenti, rinviata l’entrata in vigore delle regole più restrittive
Garante privacy. Frenata sui metadati per sette giorni - Contributi Inps, chi paga prima paga meno
Giustizia. Test ai magistrati, è scontro Slitta il taglio dei fuori ruolo
Decreto Pnrr, il Cpgt chiede un incontro con i ministeri
Direttiva. Arriva la stretta Ue sui crimini ambientali
Riforme. Il premierato cambia ancora ma resta l’elezione diretta
Pa, piani di rientro in 30 giorni contro i ritardi di pagamento
Per i ritardatari scure sui fondi e lista nera online
Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale - Cartelle, vanno in fumo 483 mld
Commento. Diritto societario. Ddl Capitali, una riforma che rispetti equilibri e tutele esistenti
Commento. Diritto tributario. Una materia d’obbligo per Economia e Giurisprudenza
Question time previdenziale a cura di Cassa Forense
Domanda: In caso di pensione anticipata (62 anni di età e 40 di contributi) si applica la decurtazione del 0,41% ?
Risposta: La fattispecie rappresentata attiene al trattamento di pensione di anzianità. Tale istituto non prevede alcuna decurtazione ma è subordinato alla cancellazione da tutti gli Albi (Ordinario e Cassazionista). La decorrenza della pensione viene fissata in base alle finestre di accesso previste dalla norma. Per ogni dettaglio è possibile consultare l’art. 50 del Regolamento Unico della Previdenza. La decurtazione di cui al quesito si applica alla pensione di vecchiaia anticipata che puo’ essere richiesta a partire dal compimento del 65° anno di età e con la maturazione di almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Con una anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni, si procede all'applicazione definitiva di un coefficiente di riduzione dell'importo di pensione corrispondente allo 0,41 % per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria (70 anni); con una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 40, non si procede ad alcuna riduzione.
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)