1°.III.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 01/03/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 101 del 1°.III.2024

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola. 

Consulta - Assicurazione – Contratto di assicurazione sulla vita - Prescrizione – Previsione che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda – Irragionevolezza della previsione di un termine breve di prescrizione (in luogo del termine ordinario decennale) con riferimento alle polizze vita – Incidenza sull’effettiva possibilità di esercizio del diritto da parte dei beneficiari, specie in caso di decesso dell’assicurato, anche in relazione all’obbligo delle imprese assicuratrici di procedere al versamento degli importi nel fondo statale relativo ai “rapporti dormienti”. - Norme impugnate: Art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, c. 2° ter, del decreto-legge 28/08/2008, n. 134, convertito, con modificazioni, nella legge 27/10/2008, n. 166, antecedente a quello sostituito con l'art. 22, c. 14°, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17/12/2012, n. 221. - Sentenza Consulta n. 32-2024. Polizze vita e prescrizione

Consulta. Polizze vita, bocciata la prescrizione biennale

Cassazione, S.U. - Quesiti: a) Se l'acquisizione, mediante ordine europeo d'indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera, in un proprio procedimento, su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini integri l'ipotesi disciplinata, nell'ordinamento nazionale, dall'art. 270 cod. proc. pen. b) Se, ai fini dell'emissione dell'ordine europeo di indagine finalizzato al suddetto trasferimento, occorra la preventiva autorizzazione del giudice. c) Se l'utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine. Soluzione adottata: Primo quesito: affermativa. Secondo quesito: negativa. Terzo quesito: affermativa; l'Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo. Riferimenti normativi: Cast., artt. 14, 15; CEDU, art. 8; CDFUE, artt. 7, 8, 11 e 52;  direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014; d.lgs. 27 giugno 2017, n. 108; cod. proc. pen., artt. 266, 266-bis, 268, 270; disp. att. cod. proc. pen., art. 89; direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002; d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132; decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2021, n. 178. - Dettaglio questione penale Decisa n. 41618-2023 

Cassazione - a) Se il trasferimento all'Autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso criptofonini e già acquisite e decrittate dall'Autorità giudiziaria estera in un proprio procedimento penale, costituisca acquisizione di documenti e di dati informatici ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. o di documenti ex art. 234 cod. proc. pen. ovvero sia riconducibile ad altra disciplina relativa all'acquisizione di prove. b) Se il trasferimento di cui sopra debba essere oggetto di verifica giurisdizionale preventiva della sua legittimità, nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine. c) Se l'utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine. Soluzione adottataprimo quesito: il trasferimento di cui sopra rientra nell'acquisizione di atti di un procedimento penale che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamento negli artt. 78 disp. att. cod. proc. pen., 238, 270 cod. proc. pen. e, in quanto tale, rispetta l'art. 6 della Direttiva 2014/41/UE; secondo quesito: negativa, rientrando nei poteri del pubblico ministero quello di acquisizione di atti di altro procedimento penale; terzo quesito: affermativa; l'Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo. Riferimenti normativi: Cost., art. 15; CEDU, art. 8; CDFUE, artt. 7, 8, 11 e 52; direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014; d.lgs. 27 giugno 2017, n. 108; art. 78, disp. att., cod. proc. pen. cod. proc. pen., artt. 234, 234-bis, 254-bis, 266, 266-bis; direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002; d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132; decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2021, n. 178. - Dettaglio questione penale Decisa n. 33544-2023

Cassazione - Territoriale – Determinazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. – Prospettazione, in sede di trattazione dinanzi al giudice di legittimità, di profili di incompetenza differenti rispetto a quelli già sollevati dinanzi al giudice di merito – Possibilità – Esclusione. - L’esito in sintesi: la Seconda Sezione penale, in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., ha affermato che, in sede di trattazione dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentita alle parti la prospettazione di profili di incompetenza differenti rispetto a quelli già sollevati dinanzi al giudice di merito e formanti oggetto dell’ordinanza di rimessione della questione. - Sentenza n. 8805, deposito del 28 febbraio 2024

Cassazione - Se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. - abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - e il reato di traffico dì influenze illecite dì cui all'art. 346-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge n. 3 del 2019. - Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 2, 346, 346-bis, 640; legge 9 gennaio 2019, n. 3 art. 1.Decisione: Negativa. - Dettaglio questione penale Decisa n. 19739-2023

Cassazione. Credito del professionista negligente escluso dallo stato passivo

Cassazione. I consiglieri pagano con l’ad

Cassazione. Rimborsate solo le spese urgenti

Tar Friuli Venezia Giulia. L’errore nell’invio della Cilas preclude l’accesso al superbonus

Sentenza CGT di Roma sull’impugnazione dell’atto di presa in carico

Ministero, Dip. Finanze. Contraddittorio escluso se è motivato il pericolo per la riscossione - LE MODIFICHE AL DLGS 472-1997

Concordato preventivo, reddito senza le plusvalenze

Decreto sanzioni. Ravvedimento più conveniente con favor rei e sanzioni tagliate

Supermulte agli studenti che picchiano i professori

Europarlamento. In arrivo il portafoglio Ue di identità digitale

Piantedosi in Aula difende la Polizia, è scontro tra maggioranza e opposizioni

GdF. Costerà caro non rispondere alle lettere di compliance

Mef. Contraddittorio di primavera

Professioni, l’esame di abilitazione è ancora speciale

Nota Anac del 2.2.2024 sulle gite scolastiche

Question time previdenziale a cura di Cassa Forense

Domanda Gli importi versati a titolo di quota modulare come vengono riconosciuti nella pensione di vecchiaia?

RispostaLa quota modulare, che consiste nella possibilità per ogni iscritto di integrare, su base volontaria, la propria aliquota contributiva, viene calcolata con il metodo di calcolo contributivo ex Legge n. 335 del 1995 e cioè determinata dal montante individuale accantonato dall’iscritto, rivalutato con garanzia di un valore minimo e trasformato in rendita mediante specifici coefficienti previsti. Nel dettaglio, il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi facoltativi versati dall’iscritto: il montante è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno, ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa Forense in tale periodo, con un valore minimo dell’1,5%. 

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)