5.III.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 08/03/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 105 del 7.III.2024

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola. 

Cassazione - Travisamento della prova - Nozione - Rimedi - Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. - Ammissibilità - Presupposti e limiti. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – pronunciando sul contrasto di giurisprudenza sul cosiddetto “travisamento della prova” (Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 8895 del 29/03/2023; Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 11111 del 27/04/2023) – hanno affermato il seguente principio: «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale». - Sentenza n. 5792, del 05.03.2024 

Cassazione - Se il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), comporti che, in sede esecutiva, per "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. debba intendersi quella risultante dalla riduzione per il rito speciale ovvero quella antecedente alla suddetta riduzione. - Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 78, 81; cod. proc. pen., artt. 442, 671; disp. att. cod. proc. pen., art. 187 – Decisione: ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato. - 10019_04_2023_noindex 

Cassazione - ESECUZIONE – Applicazione della disciplina del reato continuato – Individuazione della “pena più grave inflitta” identificativa della “violazione più grave” – Criteri. ESECUZIONE – Applicazione della disciplina del reato continuato – Reati giudicati separatamente con rito abbreviato tra i quali sia compreso uno punito con la pena dell’ergastolo – Inflizione, per tale reato, della pena di anni trenta di reclusione da parte del giudice della cognizione – Individuazione, da parte del giudice dell’esecuzione, della “pena più grave inflitta” identificativa della “violazione più grave” – Criteri. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo di sentenza; - ai sensi degli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell’ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta” che identifica la “violazione più grave” quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato. - 7029_02_2024_Annotazione_Errore_Materiale_pen_noindex 

Cassazione - Sanitari - Attività di formazione - Corsi di specializzazione non elencati negli artt. 5 e 7 direttiva 75/362/CEE e riconosciuti dalla normativa interna in attuazione della direttiva 82/76/CEE - Collocazione nel periodo tra il 1/1/1983 e l’inizio anno accademico 1991/1992 - Diritto alla remunerazione e al danno da ritardo. - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici: se l’art. 288, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, gli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76/CEE, l’art. 8 della direttiva 75/362/CEE e l’art. 2 della direttiva 75/363/CEE, come modificato dalla direttiva 82/76/CEE, ostino ad una interpretazione secondo cui, sebbene il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall’art. 13 della direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e il diritto al riconoscimento del titolo di specializzazione, sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che abbiano frequentato corsi di specializzazione di tipologia e durata conformi alla normativa europea e comuni a due o più Stati membri, che, sebbene non elencati agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE, sono stati espressamente riconosciuti come tali dalla normativa interna attuativa della direttiva n. 82/76/CEE, possa invece non essere riconosciuto laddove la frequenza dei corsi di specializzazione si collochi cronologicamente tra il 1° gennaio 1983 (momento dal quale si concretizzò l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di attuare la direttiva) e l’inizio dell’anno accademico 1991/92 ( e cioè il primo anno assoggettato all’efficacia ratione temporis della fonte di attuazione). E conseguentemente se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva n. 82/76, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, da parte dello Stato italiano competa, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di frequenza dei corsi di specializzazione compresa nel periodo in cui si è concretizzato l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di attuare la direttiva n. 82/76/CEE. - Ordinanza interlocutoria n. 5690, del 04.03.2024 

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Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)