8.III.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 08/03/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 110 del 7.III.2024

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola. 

Consulta - Lavoro – Cassa integrazione guadagni – Norme in materia di mobilità – Indennità di mobilità – Corresponsione anticipata ai lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma – Esclusione, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione, considerata diritto vivente, della compatibilità dell’indennità di mobilità percepita ratealmente e periodicamente con lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, con conseguente imposizione al lavoratore autonomo di richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità, a pena della perdita del diritto – Denunciata irragionevolezza e illogicità dell’interpretazione, ritenuta diritto vivente, limitante la compatibilità tra lavoro autonomo e indennità di mobilità alla sola ipotesi di percezione anticipata dell’indennità medesima – Ritenuta neutralità della tempistica relativa alle modalità di pagamento (in unica soluzione o ratealmente) rispetto alle finalità perseguite dalla norma – Violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità sia con riguardo alla modalità di pagamento dell’indennità sia con riguardo al momento dell’avvio dell’attività di lavoro autonomo. - Norme impugnate: Artt. 7, c. 5°, della legge 23/07/1991, n. 223, 77 del regio decreto-legge 04/10/1935, n. 1827, convertito in legge 06/04/1936, n. 1155, e 52 del regio decreto 07/12/1924, n. 2270 - Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità - pronuncia_38_2024

Cassazione - Reati tributari – Imposte sul reddito delle società – Libere Università – Attività di insegnamento – Giudizio di prevalenza di cui all’art. 149 d.P.R. n. 917 del 1986 – Criteri. - L’esito in sintesi: la Terza Sezione penale, in tema di imposta sul reddito delle società, ha affermato che l’attività di insegnamento erogata dalle Università non statali, non costituite sotto forma di società commerciali, deve essere valutata, ai fini del giudizio di prevalenza di cui all’art. 149 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, unitamente a tutte le altre attività, anche commerciali, eventualmente svolte dal medesimo ente nel periodo d’imposta di riferimento. - 9709_03_2024_pen_noindex

La Consulta scardina i divieti sugli Ncc

La Consulta apre agli Ncc, sì a nuove licenze e app di prenotazione

Cassazione. Il non luogo a procedere escluso in corso di appello

Cassazione. Plusvalenza da cessione per l’area edificabile solo potenzialmente

Cass. Studi professionali, spazio alla concorrenza – Cass. Paga il negozio se il bimbo rompe i vetri e si ferisce

Ordinanza della Cassazione 6127-2024. Non risarcisce gli ex soci il professionista che porta via i clienti allo studio

Corte UE. Stop alle aste a cascata di dati personali dei navigatori

Corte UE. Società di comodo, salta il divieto all’esercizio della detrazione Iva

Corte UE. Pubblicità, privacy rafforzata su Internet. Freno al digital marketing

Corte UE. Società di comodo, Iva in salvo

Sentenza Corte di giustizia Ue nella causa C 341-22 del 7 marzo 2024 sulla compensazione dell'Iva nelle società di comodo

Professioniste ancora poco rappresentate ai vertici degli Ordini

Quel sottile confine che separa autotutela facoltativa e obbligatoria_1

Quel sottile confine che separa autotutela facoltativa e obbligatoria_2

Agenzia delle Entrate. Vale l’abitazione principale per affitto e mutuo esentasse

Chance annullamento per gli accertamenti

Dossieraggio. Cantone, «Striano operava in pool, scoperto un verminaio»

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Giudiziaria. Davigo condannato a un anno e tre mesi anche in appello

Ministra Calderone, «Da contratti aziendali e welfare il sostegno al lavoro delle donne»

Garante. In caso di cyberattacco, il fornitore di servizi IT deve informare l’impresa non appena ne viene a conoscenza. E il ritardo è violazione della privacy

Agenzia delle Entrate n. 62 del 7 marzo 2024. Restituzione somme versate a titolo di contributo per riscatto della laurea con tassazione separata

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)