14.III.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 14/03/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 118 del 14.III.2024

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola. 

Cassazione - PRESCRIZIONE E DECADENZA - Assicurazione sulla vita - Termine di prescrizione biennale ex art. 2959, comma 2, c.c. - Testo anteriore alle modifiche disposte con d.l. n. 179 del 2012, convertito con mod. dalla l. n. 221 del 2012 - Illegittimità costituzionale. La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 47 della Costituzione, l’art. 2952, comma 2, c.c. - nel testo antecedente a quello sostituito dall’art. 22, comma 14, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 - nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale. (Corte Costituzionale, sentenza n. 32 del 29 febbraio 2024, Presidente A. Barbera, Relatore E. Navarretta)  - C_Cost_pronuncia_32_2024 

Cassazione - Ricorso in forma di documento informatico - Notifica a mezzo PEC - Sottoscrizione digitale dell’atto notificato in originale telematico - Necessità - Conseguenze - Nullità - Eccezione - Raggiungimento dello scopo. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – pronunciando su una questione di massima di particolare importanza – hanno affermato (in continuità con le statuizioni di Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462-03) che, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale (a cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali), il ricorso per cassazione, predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, dev’essere ritualmente sottoscritto con firma digitale a pena di nullità dell’atto stesso, a meno che, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non sia comunque possibile desumere aliunde, da elementi qualificanti, la sua certa paternità (nella specie, sono stati considerati elementi univoci, idonei ad ascrivere la paternità certa dell’atto processuale, la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c., censita nel REGINDE, dell’Avvocatura generale dello Stato e il deposito di una sua copia in modalità analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato dello Stato). - 6477_03_2024_civ_noindex

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Commento. «La Costituzione è giovane e duttile Sovranità è votare»

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)