Newsletter n. 131 del 20.III.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Jobs Act, non è incostituzionale l’applicazione del contratto a tutele crescenti ai lavoratori già impiegati in piccole imprese. - Comunicato JOBS ACT - pronuncia_44_2024
Consulta. Il reato lieve non impedisce l’emersione del lavoro nero
Consulta. Piccole aziende, tutele crescenti legittime anche per i vecchi dipendenti
Cassazione, s.u. - Cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato ex art. 108 l.fall. - Ambito applicativo - Liquidazione concorsuale dell’attivo - Fondamento - Subentro del curatore nel contratto preliminare ai sensi dell’art. 72, ult. comma, l.fall.- Esclusione. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – pronunciando su contrasto e, comunque, su questione di massima di particolare importanza – hanno affermato il seguente principio: «Nel sistema della legge fallimentare l’art. 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l’espletamento della liquidazione concorsuale dell’attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell’art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell’interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata – e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato – nei diversi casi in cui il curatore agisca nell’ambito dell’art. 72, ultimo comma, legge fall. quale semplice sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita.». - 7337_03_2024_civ_noindex
Cassazione - Se sia legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio. - Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 164, 168; cod. proc. pen., artt. 597, 674. - Ordinanza di rimessione, 10390-2024
Cassazione. Vecchi e nuovi assunti con stesso contratto
Cassazione. Il singolo non può opporsi al decreto sui debiti comuni
Cassazione. Revocabile la donazione alla quota disponibile
Sentenza Tar Lombardia n. 518-2024. Permesso di costruire
Il Tribunale di Milano chiude il sito delle recensioni pagate
Riforma processo penale, al CNF riunita la commissione ministeriale
Notariato. Superbonus, incognita plusvalenze sui lavori condominiali
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)