25.III.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 25/03/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 140 del 25.III.2024

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola. 

Consulta - Processo penale - Sentenza di non doversi procedere - Mancata previsione, nei procedimenti relativi ai reati colposi, della possibilità per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l'agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso. - Norme impugnate: Art. 529 del codice di procedura penale. - Dispositivo: non fondatezza. - pronuncia_48_2024

Consulta - Reati e pene - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi - Previsione che chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture relative ai trasporti, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria e al contestuale ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto rivolto per iscritto dall'organo accertatore, la cui trasgressione comporta un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria - Previsione che, nei casi di reiterazione delle suddette condotte, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso a una o più delle aree espressamente specificate nel provvedimento - Previsione, in caso di violazione del divieto, della pena dell'arresto da sei mesi a un anno. - Norme impugnate: Artt. 9, c. 1°, e 10, c. 1° e 2°, del decreto-legge 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 18/04/2017, n. 48. - Dispositivo: non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - inammissibilità - pronuncia_47_2024

Cassazione - Accertamento tributario - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi “armonizzati” - Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze - Onere del contribuente - Prova di resistenza - Contenuto e limiti. - L’esito in sintesi: la Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, di particolare importanza, relativa al contenuto e ai limiti della cd. “prova di resistenza” a carico del contribuente in caso di violazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio per i tributi armonizzati. In particolare – fermo restando il principio secondo cui, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di contraddittorio, la violazione, in assenza di una norma specifica che ne definisca in termini puntuali le conseguenze, comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente assolva all’onere di enunciare le ragioni che in concreto avrebbe potuto far valere – il Collegio:
1) ha rilevato la mancanza di «specifici orientamenti sui contenuti e limiti della “prova di resistenza”»;
2) ha osservato altresì come tale incertezza risulti aggravata dalla «non perfetta coincidenza, almeno sul piano letterale, della giurisprudenza nazionale con i principi unionali», in quanto – mentre la giurisprudenza della CGUE richiede che il contribuente dimostri che, «in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso» (CGUE, 10 ottobre 2009, in C-141/08; CGUE, 10 settembre 2013, in C-383/13; CGUE, 26 settembre 2013, in C-418/11; CGUE, 3 luglio 2014, in C-129/13 e C-130/13), pretendendo così un giudizio di prognosi postuma da condurre caso per caso, attraverso la valutazione delle ragioni addotte – le Sezioni Unite civili (Sez. U, n. 24823/2015, Cappabianca, Rv. 637604-01) hanno reputato sufficiente l’indicazione di ragioni «non puramente pretestuose» ovvero di elementi difensivi «non del tutto vacui». -
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Cassazione - Traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa - Requisito di validità dell’atto - Assenza di traduzione - Poteri del giudice. - L’esito in sintesi: la Sezione Seconda civile ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme: se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987, integra un requisito di validità dell’atto. In proposito, la Sezione ha evidenziato che, nel caso di assenza di traduzione della procura o dell’attività certificativa, occorre stabilire: - se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura; - se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell’art. 182 c.p.c. per la traduzione dell’atto e se tale potere-dovere possa essere esercitato anche nel giudizio di cassazione; - se possa o debba lo stesso giudice disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto. - 7757_03_2024_civ_noindex

Cassazione - PROPRIETÀ - Actio negatoria servitutis - Successiva proposizione, nelle prime memorie e dopo la prima udienza ex art. 183 c.p.c., di domanda di accertamento della titolarità del diritto per usucapione. - L’esito in sintesi: la Sezione Seconda civile ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza: se, proposta una domanda di negatoria servitutis, possa essere proposta, in conseguenza delle difese del convenuto, nelle prime memorie e dopo la prima udienza ex art. 183 c. p. c. (nella formulazione ratione temporis applicabile, precedente l'art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), una domanda di accertamento, con efficacia di giudicato, della titolarità del diritto di proprietà per maturata usucapione. - 7846_03_2024_civ_noindex 

Cassazione. Partecipazioni societarie e recesso tra gli eredi, resta il nodo fiscale

Sentenza Cassazione sull’avviso bonario omesso

Consiglio di Stato. Esame di Stato, i criteri anche a prove iniziate

Tar Lazio. Gps, accesso agli atti per il prof scavalcato

Cgt Campania, Lombardia e Sondrio. Ricerca e sviluppo, i giudici bocciano i recuperi del Fisco arrivati oltre i termini

Sentenza Cgt Milano sull’indennità di trasferta

Sentenza Cgt Milano sull’accertamento induttivo e i costi

Sentenza Cgt Sondrio sull’imposta di registro

Sentenza Cgt Sondrio sul contraddittorio preventivo per il bollo auto

Sentenza Cgt Milano sulla natura della scrittura privata

Sentenza Cgt Milano sulla responsabilità dell’amministratore di fatto

Processo penale. Indagini preliminari, il Gip vigila sul rispetto dei tempi

L'esecuzione. Per le pene sostitutive possibile l’applicazione immediata in giudizio

Dottrina e giurisprudenza. Dimissioni dei sindaci, per le società la prorogatio è (ancora) un enigma - I CASI RISOLTI

Recensioni false su internet, dalla legge tre vie per tutelarsi - COSA PREVEDE LA NORMATIVA

Pensioni. I professionisti mantengono varie forme di flessibilità in uscita (con penalizzazioni) ma in tanti continuano a lavorare (e a versare i contributi)

Decreto Pnrr. Maxi-sanzione per lavoro nero ridotta al minimo con la diffida - I CASI E LE SOLUZIONI

Esclusi i rapporti sanati prima dell’ispezione

Ravvedimento, penalità ridotte a 1-6 dopo la ricezione dello schema d’atto

Novità. Contro la violenza nelle classi in vista una stretta in due tempi

Negli Isa 2024 si riportano anche debiti e reati tributari

Intelligenza artificiale, Garante privacy_ servono autorità di vigilanza indipendenti - ItaliaOggi.it

Il lavoro agile ritorna al passato

Fisco Flash IV settimana di marzo

DIARIO LEGALE

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)