29.III.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 29/03/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 147 del 29.III.2024

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola. 

Consulta - Assistenza e solidarietà sociale - Reati e pene - Reddito di cittadinanza - Obbligo del beneficiario di comunicare all'ente erogatore ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti, comprese le vincite superiori alle soglie previste - Reati di omessa comunicazione di informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, e di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del medesimo beneficio - Denunciata indeterminatezza delle fattispecie penali con riguardo alla locuzione "altre informazioni dovute e rilevanti" e alle modalità con cui comunicare "le variazioni" in cui vengono fatte rientrare le vincite da gioco. - Norme impugnate: Artt. 3, c. 11°, e 7, c. 1° e 2°, del decreto-legge 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28/03/2019, n. 26. - Dispositivo: non fondatezza – inammissibilità - Comunicato IL REDDITO DI CITTADINANZA NON PUÒ AIUTARE CHI SI ROVINA CON IL GIOCOpronuncia_54_2024

Consulta – Sanzioni disciplinari per i magistrati: illegittima la rimozione automatica in conseguenza di una condanna penale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme impugnate: Art. 12, c. 5°, del decreto legislativo 23/02/2006, n. 109. - Comunicato SANZIONI DISCIPLINARI PER I MAGISTRATI 

Consulta - Illegittima la rimozione obbligatoria del magistrato condannato per reati

Consulta - No alla revoca automatica della patente se si circola con fermo amministrativo

Cassazione civile, s.u. - Impugnazione incidentale tardiva - Processo con pluralità di parti - Interesse rilevante - Individuazione - Consumazione del potere d’impugnazione - Condizioni. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite civili – pronunciandosi sulle questioni, rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 20588 del 17 luglio 2023, ritenute di massima di particolare importanza, oggetto di difformi soluzioni giurisprudenziali e di rilievo nomofilattico – hanno statuito che: - l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva; - il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione. - 8486_03_2024_civ_noindex

Cassazione penale, s.u. - Se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del "più probabile che non" - Riferimenti normativi: Cost., art. 27; Cedu, art. 6; artt. 48 e 53 della Carta di Nizza; cod. proc. pen., artt. 129, 530, comma 2, 533, 576, 578. - Decisione: in coerenza con i principi sanciti dall'art. 27 Cost., dall'art. 6 della Cedu e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito alla stregua dei principi enunciati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273. - 30386_07_2023_pen_noindex

Cassazione penale, s.u. - Se nella nozione di danno di cui all'art. 629 cod. pen. rientri la perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico. Se, in relazione alla condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, il reato di turbata libertà degli incanti concorra con quello di estorsione. – Decisione: Prima questione: rientra nella nozione di danno di cui all'art. 629 cod. pen. anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile di cui sia provata la sussistenza sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale. Seconda questione: risposta affermativa a condizione che ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i reati, in rapporto di specialità reciproca fra loro. - 41379_10_2023_pen_noindex

Cassazione penale, s.u. - Per materia – Delitto di lesione personale da cui deriva una malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta giorni – Procedibilità a querela introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 – Competenza del giudice di pace – Sussistenza. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che appartiene al giudice di pace, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento. - 12759_03_2024_pen_oscuramento_noindex

Cassazione - Delitto di falso in attestazioni e relazione previsto dall’art. 342 d.lgs. n. 14 del 2015 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) – Effetto abrogativo parziale del delitto di cui all’art. 236-bis legge fall. – Esclusione – Ragioni. - L’esito in sintesi: la Quinta Sezione penale, in tema di reati fallimentari, ha affermato che il disposto dell’art. 342 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, disciplinante il delitto di falso in attestazioni e relazioni, non ha determinato un effetto parzialmente abrogativo del delitto previsto dall’art. 236-bis legge fall., in quanto il legislatore delegato si è limitato a riformulare la norma incriminatrice con il solo inserimento dell’inciso «in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati», riferito all’esposizione, da parte del professionista, di informazioni false od all’omessa indicazione di informazioni rilevanti, il che rende evidente la non applicabilità della nuova norma alla valutazione prognostica del professionista, intesa come fattibilità economica del piano, peraltro non riconducibile alla fattispecie criminosa neanche sotto la vigenza del citato art. 236-bis legge fall. - 13016_03_2024_pen_noindex

Cassazione, s.u. Senza asta non si può cancellare l’ipoteca

La Cassazione esclude l’applicabilità del principio al Codice della crisi

Cassazione, s.u. Lesioni personali, al giudice di pace la malattia fino a 40 giorni

Cassazione. La falsa attestazione mantiene rilevanza penale

Cassazione. Nessuna indennità al dipendente se l’azienda rinuncia al preavviso

Cassazione s.u. Pena detentiva non sospesa, no a rimozione dalla magistratura - Magistrati, test psicoattitudinali dal 2026 – Notariato. Prime le quote a socialità piena

Cassazione. Figli, è reato spiare l’ex per provare che manipola - Cassazione. Concordato, studio senza scampo - Cgt Oristano. Interpelli, risposte senza forse

Sentenza Cassazione n. 13016-2024. Professionista e condanna per falso nel concordato

Ordinanza Cassazione n. 5721-2024. Accertamento dichiarativo

Sentenza Cgt Oristano. Interpello interlocutorio

Tribunali. Addetti Upp, la proroga è ufficiale – Consiglio di Stato. Ispezioni sul lavoro a tutto tondo - Equo compenso e appalti, coordinamento in arrivo

Agenzia delle Entrate. Formazione, il corso riconosciuto è esente Iva

Esperto risponde - BONUS EDILIZI E BONIFICI

In attesa del Tar Lazio. Registro dei titolari effettivi, rivive la comunicazione

Riforma Nordio, dai pubblici ministeri allarme per la criminalità economica

IA in studio. Inevitabile rileggere i risultati della tecnologia

T.U. Dogane, per le società più responsabilità amministrativa

Superbonus, spunta l’argine blocca spese

No del tribunale di Budapest ai domiciliari per Ilaria Salis

dl Castelli. Terremoto, Superbonus in salvo

Banca d’Italia in rosso nel 2023, allo Stato vanno solo 615 milioni

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Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)