Newsletter n. 165 del 10.IV.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Cassazione - Personali – Ordinanza di aggravamento della misura emessa nei confronti di imputato alloglotto che non ha conoscenza della lingua italiana – Omessa traduzione in una lingua nota al predetto – Nullità – Sussistenza – Ragioni. - L’esito in sintesi: la Seconda Sezione penale, in tema di misura cautelari personali, ha affermato che l’ordinanza di aggravamento di una tale misura emessa nei confronti di imputato alloglotto, che non abbia conoscenza della lingua italiana, deve essere tradotta in una lingua a lui nota a pena di nullità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto incide sensibilmente sulla libertà personale - 14657_04_2024_pen_noindex
Cassazione - Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. - Consigliere delegato alla formulazione della proposta di definizione - Composizione del Collegio giudicante come relatore - Incompatibilità - Esclusione - Fondamento. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione di particolare importanza, attinente al procedimento ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022), «filtro [che] assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato e nella organizzazione della Corte di cassazione, essendo connotato da una potenziale definitorietà che si realizza in dipendenza del comportamento della parte interessata, con finalità deflattive del contenzioso» (così il decreto della Prima Presidente, ai sensi degli artt. 374, comma 2, e 376 c.p.c., del 19/9/2023) – hanno affermato il seguente principio: «Nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa» - 9611_04_2024_civ_noindex
Cassazione - Impiego di lavoratori privi del certificato c.d. di agibilità - Sanzione amministrativa ex art. 1, d.l. n. 69 del 1988, conv. dalla l. n. 153 del 1988 - Successione di leggi nel tempo ex art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017 ed art. 3-quinquies, comma 1, lett. a), del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 12 del 2019 - Applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli. - L’esito in sintesi: la Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione – relativa alla sanzione amministrativa dell’impiego di lavoratori privi del certificato di c.d. agibilità – che si presenta di massima di particolare importanza: se le discipline più favorevoli di cui all’art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017 ed all’art. 3-quinquies, comma 1, lett. a), del d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 12 del 2019, che hanno inciso sulla portata normativa dell’art. 6, comma 2, del d.l.C.p.S. n. 708 del 1947, ratificato con modif. dalla l. n. 2388 del 1952, nel testo sostituito dall’art. 1, d.l. n. 69 del 1988, conv. con l. n. 153 del 1988, trovino o meno applicazione retroattiva. - 9396_04_2024_civ_noindex
Cassazione - SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Processo tributario - Revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Rimedio impugnatorio avverso il relativo provvedimento - Proposizione - Applicabilità dell’art. 99 o dell’art. 170 TUSG - Osservanza del termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione. - L’esito in sintesi: la Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione dell’indubbia rilevanza della seguente questione (qualificata di massima di particolare importanza): «se, ai sensi dell’art. 99 ovvero dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., per la proposizione di rimedio impugnatorio avverso provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell’organo decidente» - 9344_04_2024_civ_noindex
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Question time previdenziale a cura di Cassa Forense
Domanda: Quando verrà eseguita la rivalutazione annuale dei trattamenti pensionistici per il corrente 2024?
Risposta: Ai sensi dell’art. 60 del Regolamento Unico della Previdenza Forense l’eventuale rivalutazione annuale delle pensioni viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione; solo dopo la successiva approvazione dei Ministeri Vigilanti vengono eseguiti automaticamente gli aumenti, che hanno decorrenza dall’1 gennaio dell’anno della delibera del Consiglio di Amministrazione. Ad esempio, con riferimento all’anno passato gli aumenti sono stati applicati con l’emissione del cedolino di Giugno 2023, con decorrenza dal 01/01/2023.
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)