11.IV.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 11/04/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 169 dell'11.IV.2024 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta. Lavoratori ora più tutelati se licenziati con il Jobs act

ConsultaCorrezione di errore materiale della seguente pronuncia: 2024/21 - pronuncia_56_2024

Cassazione - Personali – Ordinanza applicativa di misura custodiale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta – Sussistenza agli atti di elementi da cui inferire la mancata conoscenza della lingua italiana – Omessa traduzione in una lingua nota all’imputato o indagato – Nullità dell’ordinanza – Insussistenza agli atti di elementi da cui inferire la mancata conoscenza della lingua italiana – Validità dell’ordinanza non tradotta in una lingua nota fino al momento in cui emerga tale mancata conoscenza – Insorgenza, in tale momento, dell’obbligo di traduzione dell’ordinanza in un congruo termine – Omessa traduzione – Conseguenze - Se la mancata traduzione, entro un termine congruo, in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale determini la nullità di detto provvedimento ovvero la perdita di efficacia della misura oppure comporti solo il differimento del termine per proporre impugnazione. - Riferimenti normativi: cod. proc. pen., artt. 143, 178, 179, 180, 292, 294. cod. proc. pen. disp. att., 51 bis. – Decisione: l'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell'ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine, ai sensi dell'art. 178 lett. e) cod. proc. pen. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare.30551_07_2023_pen_noindex - 15069_04_2024_pen_noindex 

Cassazione, s.u. Definizione accelerata, può giudicare chi la propone

Consiglio di Stato, salvi i test di Medicina

Dalla CEDU la prima condanna degli Stati per non aver adottato misure contro i cambiamenti climatici - Cedu - 9 aprile 2024

Penale. Senato, smartphone, doppio sì del Gip al sequestro dati

Compenso avvocato_ +25% per transazione e conciliazione - CF News

Concorso-ufficio-del-processo-posti-in-arrivo - Bando-RIPAM-Giustizia-UPP - FAQ-Ufficio-per-il-Processo-1

L'analisi. Il Concorso per magistrati tour de force mnemonico

esenzione-iva-per-i-corsi-di-formazione-forense

atti-processuali-sintetici-osservatorio-permanente

Toghe fuori distretto per il Pnrr – Magistrati tributari, tirocinio non per tutti

Esperto risponde. L’ASSISTENZA IN RSA

Enti del terzo settore, una mappa dei controlli

Dl Superbonus. Comuni arruolati contro le frodi - Crediti da bonus edilizi oggetto di sospensione a rischio scadenza

Rimborsi e rate, avvisi Entrate sull’App Io

Fisco, le notifiche sull’App IO – Camera, parere favorevole al D.Lgs. sanzioni. Retroattività estesa a tutti i giudizi pendenti, compreso il ravvedimento operoso e il cumulo giuridico

Patti per rendere gli alimenti più sostenibili. L’Antitrust può bloccarli - Un logo sul benessere animale

Volontaria giurisdizione, guida sul ruolo dei notai

Riforma imposta di registro, acconti equiparati alla caparra confirmatoria

Riforma imposta di successione. L’opzione per tassare in entrata i beni del trust vale volta per volta

Riforme, sì alla norma antiribaltone Ma la maggioranza potrà cambiare

Mattarella, libertà religiosa alla base della Costituzione

Balneari, l’Antitrust boccia ancora le proroghe

Question time previdenziale a cura di Cassa Forense

Domanda: La richiesta di integrazione al trattamento minimo di una pensione di anzianità, avendo già verificato che la pensione erogata non supererebbe detto importo, va presentata al momento della domanda di pensionamento o in quale momento successivo? 

RispostaLa domanda di integrazione al minimo, fermo restando i requisiti previsti dall’art. 48 del Regolamento Unico della Previdenza, può essere presentata contestualmente alla domanda di pensione o successivamente alla comunicazione dell’avvenuta delibera. Si ricorda che il pensionato dovrà impegnarsi a comunicare variazioni che comportino la perdita del diritto all’integrazione e che in ogni caso la domanda di integrazione dovrà essere ripresentata ogni tre anni.  

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)