Newsletter n. 176 del 15.IV.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Cassazione - Appello cautelare – Produzione di elementi probatori nuovi – Possibilità – Sussistenza – Condizioni - Se, nel giudizio sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione sia delimitato dagli elementi sui quali era fondata la richiesta formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. e decisa con il provvedimento appellato. - Decisione: Nel giudizio di appello cautelare (art 310 cod. proc. pen.), celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto d'appello, e del contraddittorio. - Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 127, 299, 310, 597. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori “nuovi” nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’atto di appello. - 16525_04_2023_pen_noindex - 15403_04_2024_pen_noindex
Cassazione, s.u. Misure cautelari, sì a elementi nuovi in appello
Cassazione. Dichiarazioni, limiti all’uso del controllo automatizzato
Cassazione. Euribor manipolato. Proposto il rinvio alle Sezioni Unite
Consiglio di Stato. Ispettori, con la disposizione tutela sprint per i lavoratori
Esperto risponde. RISCOSSIONE MULTE
Sportello reclami. Vera Vita (Banco Bpm) sblocca la liquidazione viziata da anomalia
Question time previdenziale a cura di Cassa Forense
Domanda: Nel caso di cancellazione volontaria dall'albo, l'assegno ordinario di invalidità definitivo erogato da Cassa è suscettibile di possibile revoca o modifica futura, pur avendo cessato la professione?
Risposta: La pensione di invalidità concessa dalla Cassa in via definitiva continua ad essere erogata anche in caso di cancellazione del professionista dagli Albi e dalla Cassa.
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)