17.IV.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 17/04/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 184 del 17.IV.2024 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione - Risposta alla “chiamata del presente” e “saluto romano” – Delitto di cui all’art. 5 l. n. 645 del 1952 – Configurabilità – Condizioni – Sussistenza del concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista – Delitto di cui all’art. 2, comma 1, d.l. n. 122 del 1993, convertito in l. n. 205 del 1993 – Configurabilità – Condizioni – Condotta espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. - Se la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel c.d. "saluto romano", rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 ovvero in quella prevista dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645. Se i due reati possano concorrere oppure le relative norme incriminatrici siano in rapporto di concorso apparente - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel cosiddetto “saluto romano”, integra il delitto previsto dall’art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost.; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654) - Decisione: la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel c.d. "saluto romano", rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. A determinate condizioni può configurarsi anche il delitto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità. I due delitti possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge. - Riferimenti normativi: Cost., disp. trans. XII. Decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, art. 2; legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 5; cod. pen., art. 15. - 38686_09_2023_pen_noindex - 16153_04_2024_pen_noindex

Cassazione. Stop condanna al consulente tecnico d’ufficio ritardatario - La riforma fiscale fa un pit-stop

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Sentenza Cassazione 15642-2024. Stop condanna al Ctu ritardatario

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Cgt Lombardia. Accollo dei debiti irrilevante nell’omologa con assuntore

Esperto risponde. Sono redditi «diversi» quelli da prestazioni occasionali

Esperto risponde. Gli incassi dell'associazione non rilevano per il forfait

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D’obbligo il rispetto della privacy pena nullità o annullabilità degli atti

Penale. Primo sì al Senato al limite di 45 giorni per le intercettazioni

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Mappa dei titoli di studio carente, censito solo il 50% dei detenuti

«Sportelli interni» da potenziare, decisivo il ruolo delle agenzie

Verso uno «Statuto del lavoro dei detenuti» con regole e diritti

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Nei condomini il nuovo traguardo delle comunità energetiche

I tre passaggi obbligati per realizzare e attivare l’impianto fotovoltaico

Stop ai bonus edilizi erogati in automatico Truffe a 15 miliardi

Superbonus. Per rinunciare al 110% in condominio serve la maggioranza - Bonus edilizi, 15 mld di truffe

Il Sal tiene aperto il cantiere

Nuove linee guida Pago Pa

Mattarella al Csm, dialogo, non scambi

Question time previdenziale a cura di Cassa Forense

DomandaIn caso di decesso dell'iscritto già fruitore di pensione di vecchiaia, il coniuge superstite ha diritto alla reversibilità anche se il proprio coniuge ha omesso versamenti e se alcuni contributi sono stati iscritti a ruolo? Inoltre il coniuge può non pagare questi debiti considerato che ha rinunziato all'eredità

RispostaOgni trattamento pensionistico erogato dalla Cassa, compresa la pensione di reversibilità, presuppone la regolarità dichiarativa e contributiva dell’iscritto. Pertanto per accedere a tale trattamento è necessario regolarizzare eventuali pendenze presenti. In caso di rinuncia all’eredità si ha comunque diritto a percepire la pensione di reversibilità in quanto la stessa è una prestazione in favore dei superstiti avente carattere assistenziale e slegata dalle regole successorie

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)