19.IV.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 19/04/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 188 del 19.IV.2024

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta - Patrocinio a spese dello Stato - Spese anticipate dall’erario - Regolazione delle spese secondo il criterio stabilito dall’art. 91 codice procedura civile - Vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Previsione che il giudice civile quantifica le somme dovute dal soccombente allo Stato secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d. P.R. n. 115 del 2002 - Denunciata disciplina che assegna un vantaggio economico ingiustificato allo Stato, che acquista il diritto di percepire importi superiori al pregiudizio/depauperamento patrimoniale connesso all’anticipazione degli onorari al difensore del non abbiente - Eccesso di delega per omessa copertura di una siffatta previsione nell’art. 7 della legge n. 50 del 1999 - Previsione di una condanna alla rifusione delle spese che trascende irragionevolmente e in modo sproporzionato la finalità perseguita dalla disciplina ricavabile dall’art. 91 codice di procedura civile - Potere attribuito all’autorità giudiziaria nell’esercizio della funzione giurisdizionale di assegnare allo Stato le suddette somme che si traduce nell’imposizione di un obbligo tributario - Lesione del principio della riserva di legge in materia di prestazione imposte - Prescrizione che genera confusione tra l’espletamento della funzione giurisdizionale e l’espletamento di un potere prettamente riferibile allo Stato Amministrazione - Lesione della garanzia di imparzialità e terzietà rispetto agli interessi in gioco - Previsione di un’imposizione a carico del soccombente sganciata da ogni verifica sulla capacità contributiva del soggetto obbligato - Disciplina che obbliga a contribuire alla spesa generale connessa all’istituzione del patrocinio a spese dello Stato, con un prelievo speciale, solo i soccombenti non beneficiari di una pronuncia di compensazione delle spese - Ingiustificata disparità di trattamento all’interno della categoria delle parti del processo civile - Norme impugnate: Art. 133, c. 1°, del decreto legislativo 30/05/2002, n. 113, trasfuso nell'art. 133, c. 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2022, n. 115 - Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità - pronuncia_64_2024 - Consulta, comunicato stampa. ALLA CONTROPARTE SOCCOMBENTE VENGONO APPLICATI GLI ORDINARI CRITERI DI LIQUIDAZIONE ANCHE QUANDO LA PARTE VITTORIOSA È AMMESSA AL GP

Consulta - Parlamento - Regolamenti parlamentari - Autodichia - Controversia inerente all'impugnativa del provvedimento di esclusione dell'offerta di un concorrente [nella specie: un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese] da una procedura di affidamento di un appalto di servizi bandita dall'Amministrazione della Camera dei deputati [nella specie: relativa all'affidamento dei servizi di monitoraggio di contratti I.C.T.] - Riconoscimento della cognizione della controversia alla giurisdizione comune - Norme impugnate: Sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 12/05/2022, n. 15236, e del Consiglio di Stato, sezione quinta, 31/05/2021, n. 4150 - Dispositivo: respinge il ricorso - pronuncia_65_2024 - Consulta. Comunicato stampa. NON SPETTA ALLE CAMERE DECIDERE SULLE CONTROVERSIE

Consulta - Bilancio e contabilità pubblica - Enti Locali - Legge di bilancio 2023 - Previsione che attribuisce l'onere dell'emolumento accessorio dell'1,5 per cento dello stipendio da erogare una tantum per tredici mensilità al personale dipendente a carico del bilancio dei Comuni - Denunciata disposizione la quale non prevede che tale onere sia a carico del bilancio dello Stato, e neanche dispone alcuna forma di congruo ristoro a vantaggio dei bilanci dei Comuni, omettendo, altresì, qualunque intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali - Disciplina che, ingessando la capacità di spesa degli enti locali, caricandoli di un onere non previsto, impatta sulla possibilità di questi ultimi di perseguire con mezzi idonei il proprio indirizzo politico-amministrativo - Violazione dell'autonomia politica e delle competenze finanziarie degli enti medesimi - Conflitto con il principio del parallelismo tra responsabilità di disciplina e responsabilità finanziaria, in base al quale spetta allo Stato provvedere alle risorse finanziarie necessarie ai rinnovi contrattuali riguardanti la contrattazione collettiva degli enti locali - Contrasto con i pertinenti insegnamenti resi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - Disposizione censurata che aggrava ulteriormente la spesa corrente locale per il costo del personale, senza valutarne previamente l'impatto - Violazione del principio secondo il quale il sistema delle entrate degli enti territoriali deve consentire l'assolvimento dell'integrale esercizio delle funzioni loro attribuite - Previsione che, pur incidendo sulle finanze territoriali e imponendo agli enti destinatari una revisione della spesa, in relazione alla programmazione del fabbisogno del personale, non prevede alcuna intesa o altra forma di consultazione con gli enti rappresentativi delle autonomie locali. Modifiche alla legge di bilancio 2017 - Previsione che integra il fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023 nella misura di euro 50 milioni - Denunciata mancata previsione di un'integrazione di euro 86 milioni, ovvero di quella ritenuta congrua dalla Corte costituzionale, al fine di assicurare la sterilizzazione degli effetti negativi dovuti alla contrazione dei trasferimenti causati dall'incedere della percentuale di perequazione della capacità fiscale prevista dall'art. 57, c. 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, come convertito - Disciplina che, determinando una strutturale sottrazione di risorse, impone ai Comuni, i quali subiscono di anno in anno gli effetti negativi della perequazione, di rivedere, in diminuzione, i propri servizi ai cittadini - Contrasto con la regola del decentramento e con il principio di auto-imposizione - Conflitto con il canone di responsabilità del mandato politico degli amministratori, costretti, non solo a subire la distrazione del gettito del tributo comunale per finalità solidaristiche alle quali dovrebbe provvedere lo Stato, ma anche a disporre di minori risorse per l'esercizio della loro azione - Disposizione che, mancando di prevedere adeguate risorse, scarica il costo della perequazione sui Comuni, anziché sullo Stato, consolidando un assetto di perequazione orizzontale in spregio alla giurisprudenza costituzionale e in contrasto con il principio di tipicità degli strumenti di perequazione - Mancata previsione delle risorse necessarie a neutralizzare gli effetti negativi della perequazione - Lesione del principio secondo il quale il sistema delle entrate degli enti territoriali deve consentire l'assolvimento dell'integrale esercizio delle funzioni loro attribuite - Norme impugnate: Art. 1, c. 332° e 774°, della legge 29/12/2022, n. 197 - Dispositivo: non fondatezza - pronuncia_63_2024

Cassazione - Risposta alla “chiamata del presente” e “saluto romano” – Delitto di cui all’art. 5 l. n. 645 del 1952 – Configurabilità – Condizioni – Sussistenza del concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista – Delitto di cui all’art. 2, comma 1, d.l. n. 122 del 1993, convertito in l. n. 205 del 1993 – Configurabilità – Condizioni – Condotta espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel cosiddetto “saluto romano”, integra il delitto previsto dall’art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost.; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654) - 16153_04_2024_pen_noindex

Cassazione - Sindacato, da parte del magistrato di sorveglianza, sulla sospensione del titolo esecutivo deliberata dal pubblico ministero – Legittimità – Sussistenza. - L’esito in sintesi: la Prima Sezione penale ha affermato che è legittimo l’esercizio, da parte del magistrato di sorveglianza, con posteriore ratifica del Tribunale, del potere di sindacato in ordine alla sospensione del titolo esecutivo deliberata, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, con eventuale revoca degli arresti domiciliari esecutivi - 16327_04_2024_pen_noindex

Cassazione - Avvenuto deposito in cancelleria della richiesta di applicazione della pena dell’imputato munita del consenso del pubblico ministero – Costituzione di parte civile del danneggiato in udienza preliminare – Possibilità – Sussistenza – Obbligo del giudice di provvedere sulla regolamentazione delle spese di costituzione – Sussistenza - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l’imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione 

Cassazione - Se, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la parte civile sia legittimata a costituirsi in udienza preliminare nell'ipotesi in cui l'accordo si sia perfezionato prima della stessa, e, in caso affermativo, se il giudice che delibera la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. debba liquidare le spese di costituzione a suo favore - Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 421, 444, 76, 78, 79 - Decisione: affermativa su entrambe le questioni 

Consulta. (1) Mai l’Imu su immobili occupati - (2) Qualifica di agente contabile, la dà lo stato e non la regione - Cassazione. Il padrone del cane va assolto anche se rifiuta di riprenderselo

Consulta. Case occupate senza Imu anche prima del 2023

Consulta. Restituzione possibile non oltre i cinque anni dall’avvenuto pagamento

Sentenza Consulta n. 60-2024. Imu su immobili occupati abusivamente

Cassazione. Autovelox bocciati dalla S.C., non sono omologati, multe illegittime

Cassazione. Penale. Alle Sezioni unite i tempi della comparizione in appello

Sentenza Cassazione n. 14421-2024. Stop bancarotta perché non c’è distrazione nella partita di giro

Sentenza Cassazione n. 16168-2024. Assolto anche se rifiuta di riprendersi il cane

Corte UE. Accise, la distruzione di merci per caso fortuito non ammette «colpa»

Rischio sanzioni penali e civili sui nuovi bilanci di sostenibilità

Banche, la Ue tira dritto e approva la garanzia europea

Pro vita, Salvini si dissocia Fine vita, governo all’attacco

Inchieste. Il sindaco di Avellino agli arresti domiciliari

L'intervista. Il Pnrr è sbagliato sulla sanità

Commento. Quattro scenari per costruire le norme del futuro

Question time previdenziale a cura di Cassa Forense

Domanda: In base al nuovo Regolamento dell' assistenza (artt. 10 , 11 ), l'iscritto che percepisce la pensione di invalidità può chiedere il contributo per l'assistenza prestata al familiare non autosufficiente ex art. 3 comma 3 L. 104/92? 

RispostaBeneficiano della prestazione in questione gli iscritti alla Cassa che non risultino pensionati. Pertanto anche il pensionato di invalidità, seppur iscritto attivo, non puo’ accedere a tale istituto

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)