24.IV.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 24/04/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 197 del 24.IV.2024

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione - Protezione internazionale - Unità Dublino - Deroga ai principi di determinazione della competenza - Clausola discrezionale - Interpretazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 30.11.2023 - Rischio di refoulement - Valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione nazionale - Ipotesi di vulnerabilità giuridicamente qualificata - Sindacabilità del mancato esercizio della facoltà di applicare la clausola discrezionale - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile - nell’ambito di un giudizio di impugnazione del provvedimento con cui l’Unità di Dublino aveva disposto, ai sensi dell’art. 1, par. 1, lett. d), del Regolamento UE n. 604 del 2013, il trasferimento del cittadino straniero in altro Paese, in cui il predetto aveva già presentato una precedente domanda di protezione internazionale (rigettata da detto Stato membro, allegando che il trasferimento in quel Paese avrebbe comportato il rischio concreto di violazione dell’art. 3 della CEDU e dell’art. 4 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea) - ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza:

  1. se “la deroga ai principi generali di determinazione della competenza di uno Stato membro ex Reg. UE n. 604 del 2013, desumibile dal combinato disposto dell’art. 3 del Reg. UE n. 604 del 2013 e dell’art.4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE anche alla luce della risposta al quesito n. 2 da parte della Corte di Giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023, può condurre a verificare non la necessità di procedere a una comparazione tra i due Stati (il richiedente, nella fattispecie l’Italia ed il richiesto ovvero quello di ripresa in carico) sulla valutazione del rischio di non refoulement indiretto dovuta al pericolo di rimpatrio conseguente al rigetto della domanda di protezione internazionale, ma la legittimità dell’interferenza del nostro sistema di rango costituzionale di protezione nazionale con la decisione di trasferimento, sulla base di un’indagine caso per caso o per determinate categorie di persone, tenuto conto della riconducibilità della vulnerabilità giuridicamente qualificata, cui si esporrebbe il richiedente in caso di rimpatrio coattivo verso il paese terzo, all’interno delle ipotesi tutelate dal nostro sistema di protezione nazionale”;
  2. se “il complesso sistema di protezione nazionale interno, fondato…sulla necessità di portare a compimento l’attuazione del diritto d’asilo costituzionale, essendo insufficiente al riguardo il sistema di protezione internazionale eurounitario, può essere qualificato come una modalità di esercizio della clausola discrezionale, così da ritenere che la decisione di trasferimento da parte dell’autorità statale che ha la facoltà di applicare la clausola di sovranità, evidenzi un rifiuto tacito di avvalersene e ne consenta la sindacabilità, così come in concreto effettuato dal giudice del merito nella decisione di annullamento”.  - 10898_04_2024_civ_oscuramento_noindex - 10903_04_2024_civ_oscuramento_noindex

Cassazione STATO CIVILE - Artt. 1, comma 26, della l. n. 76 del 2016, 31, comma 4 bis, del d.lgs. n. 150 del 2011 e 70 octies, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000 - Accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.... STATO CIVILE. Artt. 1, comma 26, della l. n. 76 del 2016, 31, comma 4 bis, del d.lgs. n. 150 del 2011 e 70 octies, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000 - Accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso - Automatico scioglimento dell’unione civile, senza possibilità di trasformazione in matrimonio - Contrasto con l’art. 2 Cost. - Necessità di individuare un rimedio per garantire la tutela della personalità - Sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo, ove le parti abbiano manifestato al giudice l’intenzione di contrarre matrimonio. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 66 del 22 aprile 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della l. n. 76 del 2016, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile, senza prevedere - laddove le parti abbiano rappresentato, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio - che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.  La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70 octies, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui non prevede che l’ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la predetta sospensione.  Il Tribunale di Torino, nel corso di un giudizio introdotto per la rettifica di sesso da uno dei componenti di un’unione civile, aveva sollevato la questione in ragione del contrasto della normativa censurata, oltre che con l’art. 2, anche con l’art. 3 Cost., stante la disparità di trattamento rispetto alla ipotesi, speculare, in cui il percorso di transizione di genere fosse compiuto da una coppia in origine eterosessuale e unita in matrimonio. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell’art. 3 Cost., sottolineando che «il vincolo derivante dall’unione civile produce effetti, pur molto simili, ma non del tutto coincidenti» con quelli del matrimonio, di talché l’obiettiva eterogeneità delle situazioni a confronto esclude la fondatezza del dubbio di contrasto con l’art. 3 Cost.  In merito al sospetto di contrasto della disciplina censurata con l’art. 2 Cost., la Corte, dopo aver rilevato che l’unione civile costituisce una formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria personalità, ed è connotata da una natura solidaristica non dissimile da quella propria del matrimonio, ha osservato che i componenti della unione civile, ove manifestino la volontà di conservare il rapporto nella diversa forma del matrimonio a seguito dello scioglimento automatico del vincolo pregresso quale effetto della sentenza di rettificazione anagrafica del sesso di uno di essi, vanno comunque incontro, nel tempo necessario alla celebrazione del matrimonio stesso, ad un vuoto di tutela, a causa del venir meno del complessivo regime di diritti e doveri di cui erano titolari in costanza dell’unione civile. Tale mancanza di tutela entra in frizione con il diritto inviolabile della persona alla propria identità, di cui pure il percorso di sessualità costituisce espressione. Avuto riguardo alle differenze «di struttura e di disciplina» tra unione civile e matrimonio, la Corte, dopo aver escluso la possibilità di omologare le due situazioni, ha declinato il rimedio nella sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo per il tempo necessario affinché le parti celebrino il matrimonio, sempre che esse abbiano manifestato tale volontà davanti al giudice durante il giudizio di rettificazione del sesso, fino alla udienza di precisazione delle conclusioni, analogamente a quanto prevede per i coniugi nell’ipotesi inversa, l’art. 31, comma 4 bis, del d.lgs. n. - Corte_cost_66_2024_noindex

Cassazione - Processuale – Assenza di trattato o di convenzione internazionale – Reato punito con pena di morte nello Stato richiedente – Divieto di estradizione – Condizioni - L’esito in sintesi: La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione, ha affermato che, in assenza di trattato con lo Stato richiedente, la regola prevista dall’art. 698, comma 2, cod. proc. pen. non consente l’estradizione processuale in favore dello Stato estero nel caso in cui il fatto per il quale questa è domandata è punito con la pena di morte, in assenza di una sentenza irrevocabile che abbia applicato, direttamente o per commutazione, una pena diversa da quella capitale - 17316_04_2024_pen_noindex

Cassazione. Valido il licenziamento in sede di conciliazione

Cassazione. Pure il disturbo psichico è parte del danno biologico

Cassazione, penale. Arresto in flagranza differita esteso alle violenze domestiche

Cassazione. Alle Sezioni unite i dubbi sui respingimenti indiretti

Cassazione. Nella mediazione obbligatoria il termine di avvio non è perentorio

Cassazione. Licenziamento. Repêchage solo tra mansioni fungibili

Sentenza Consulta n. 69-2024. Disciplina trattamento dei dati personali

Sentenza Consulta n. 70-2024 sul computo degli indennizzi. Demanio marittimo

Cgt Sicilia. Inammissibile l’appello non telematico

Amministratori di condominio, la formazione attrae gli Avvocati

Copyright, estrazione di dati solo se non c’è il divieto esplicito

Giusizia & Lavoro. Vodafone Italia, a Rebibbia detenute al lavoro per dare una nuova vita ai router

Agenzia delle Entrate. Copie ed estratti informatici solo con «visto» del notaio

CdM. Intelligenza artificiale, nel Ddl 1 miliardo e la stretta sui reati - I PUNTI

Via libera del Parlamento Ue al nuovo Patto di stabilità - LE NUOVE REGOLE DI BILANCIO

Ddl. Mai sentenze fatte con l’IA - Direttiva Ue lancia il diritto alla riparazione - Azionariato popolare, primo ok alla proposta

Bozza del decreto legge sull'intelligenza artificiale (IA)

Antitrust, sanzione di 10 mln ad Amazon per pratica commerciale scorretta - ItaliaOggi.it

Irpef, il 20% degli italiani paga due terzi delle tasse

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)