3.V.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 03/05/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 207 del 3.V.2024

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione - Questione di diritto insorta in un procedimento cautelare - Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Ammissibilità. Immigrazione - Domanda di protezione internazionale - Rigetto della Commissione territoriale per manifesta infondatezza - Proposizione del ricorso in sede giurisdizionale - Deroga al principio di sospensione automatica del provvedimento – Condizioni - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su una questione che ha formato oggetto di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bologna– hanno affermato i seguenti principi: - «Il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363 bis c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare questioni di diritto che sorgano anche nei procedimenti cautelari ante o in corso di causa» (evidenziando, peraltro, che la citata norma, nel disporre la sospensione del procedimento con l’ordinanza di rimessione, prevede che sia «salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale»); - «In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale» - 11399_04_2024_civ_oscuramento_noindex 

Cassazione - Confisca disposta dal tribunale – Giudizio di appello – Decorso del termine di cui all’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 – Conseguenze - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, ha affermato che il decorso del termine di durata massima del giudizio di appello avverso il decreto di confisca emesso in primo grado, previsto dall’art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, determinando l’inefficacia del provvedimento ablatorio e il conseguente obbligo di restituzione dei beni, preclude la prosecuzione del giudizio, sicché alla Corte di appello non è consentito adottare un provvedimento di conferma del decreto impugnato - 17445_04_2024_pen_noindex

Cassazione - Pluralità di parti - Art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Litisconsorzio nel secondo grado - Disciplina degli artt. 331 e 332 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze. Appello incidentale - Modalità di proposizione ex art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Limiti - Cause scindibili - Appello incidentale nei confronti di parte non destinataria dell'impugnazione principale - Modalità e termini - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza – hanno affermato i seguenti principi: - Nel processo tributario con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, c.p.c., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno. - Nel processo tributario, le modalità di proposizione dell’appello incidentale – che l’art. 54, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che sia contenuto, a pena di inammissibilità, nell’atto di costituzione dell’appellato, al pari delle modalità di proposizione dell’appello incidentale che, a pena di decadenza, l’art. 343, primo comma, c.p.c., prescrive sia contenuto nella medesima comparsa di risposta depositata – riguardano esclusivamente le ipotesi di processi relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quei giudizi nei quali siano portate al vaglio dell’organo giudiziario cause scindibili; pertanto, l’appellato che intende impugnare la sentenza anche nei confronti di una parte del giudizio di primo grado non convenuta dall’appellante principale in riferimento a cause scindibili, deve proporre l’appello mediante notifica nel termine di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e comunque non oltre i termini di decadenza dal diritto all’impugnazione» - 11676_04_2024_civ_noindex

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Welfare integrativo, la delibera della Corte dei conti Liguria 27-2024

Commento. La separazione dei poteri e le garanzie della democrazia

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Buona lettura.

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)