Newsletter n. 212 del 6.V.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Sanità pubblica - Farmaci - Sottoposizione dei prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, al regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), a decorrere dal 1° gennaio 1994 - Impossibilità di superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio attivo nell'ambito della Comunità europea - Norma di interpretazione autentica - Previsione che va intesa nel senso che è rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della Comunità prendere a riferimento per il confronto, con applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati sulla parità dei poteri d'acquisto, come determinati dallo stesso CIPE - Disciplina che dispone la validità, dalla data del 1° settembre 1994 fino all'entrata in vigore del metodo di calcolo del prezzo medio europeo, dei prezzi applicati secondo i criteri indicati per la determinazione del prezzo medio europeo dalle previste deliberazioni del CIPE - Applicazione, a decorrere dal 1° luglio 1998, ai fini del calcolo del prezzo medio dei medicinali, dei tassi di cambio ufficiali relativi a tutti i Paesi dell'Unione europea - Denunciate previsioni che impropriamente hanno svolto una funzione di sanatoria, dando copertura legislativa a una fonte regolamentare annullata dal Consiglio di Stato per violazione di legge - Intrinseco difetto di ragionevolezza relativamente a quanto introdotto con la norma asseritamente interpretativa - Assenza di motivi imperativi di interesse generale, diversi dalla salvaguardia del bilancio dello Stato, idonei a giustificare l'intervento del legislatore con efficacia retroattiva - Norme impugnate: Art. 36, c. 1°, 2° e 3°, della legge 27/12/1997, n. 449 - Dispositivo: illegittimità costituzionale - Consulta, comunicato stampa - MEDICINALI, REGIME DI SORVEGLIANZA SUL SUPERAMENTO DEL PREZZO MEDIO EUROPEO - pronuncia_77_2024
Consulta - Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme della Regione Emilia-Romagna - Modifica all'art. 10 della l. reg.le n. 29 del 2004 - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) - Criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria - Previsione che la commissione di cui all'art. 15, c. 7-bis, lett. a), del decreto legislativo n. 502 del 1992, deputata alla selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico - Norme impugnate: Art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna 12/07/2023, n. 7 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS) - pronuncia_76_2024
Cassazione - Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie - Ordinanza ex art. 473-bis.15, ultimo periodo, c.p.c. - Reclamo - Ammissibilità - Competenza - Corte d’appello – Condizioni - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile, nell’ambito di un procedimento per rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, avverso l’ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 cod. proc. civ. è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte di appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell’art. 473-bis.24 cod. proc. civ., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori» - 11688_05_2024_oscuramento_civ_noindex
Cassazione - CONTRATTI - Contratti di mutuo - Clausole relative al tasso Euribor - Necessità della conoscenza di intese illecite restrittive della concorrenza e della volontà di conformare il contratto a dette pratiche - Assenza dei detti requisiti - Nullità ex art. 2 l. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE - Esclusione - Determinazione dell’Euribor quale oggetto di intese restrittive della concorrenza allo scopo di manipolare detto indice - Nullità parziale – Conseguenze - L’esito in sintesi: la Sezione Terza civile, decidendo sul ricorso volto a far accertare la nullità della clausola del contratto di mutuo relativo al tasso Euribor per il periodo 2005-2008, ha enunciato – nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. – i seguenti principî di diritto: «I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all’Euribor, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE»; «Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse»; «In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l’alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell’abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento» - 12007_05_2024_civ_noindex
Cassazione - Udienza di discussione - Trattazione scritta introdotta dall’art. 127-ter c.p.c. – Sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni - Compatibilità con il rito del lavoro - L’esito in sintesi: la Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, ritenuta di massima di particolare importanza (anche per la sua potenziale incidenza su altri procedimenti, come le controversie in materia locatizia e quelle in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, nonché sulla disciplina dettata dall’art. 281-sexies c.p.c.;): se sia compatibile con le norme che disciplinano il rito del lavoro la particolare forma di trattazione dell’udienza introdotta con la cd. “Riforma Cartabia” e, precisamente, con l’inserimento nell’ambito delle disposizioni generali del codice di procedura civile dell’art. 127-ter, il quale prevede che l’udienza, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, può essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. - 11898_05_2024_civ_noindex
Cassazione. La fedeltà alle linee guida non «salva» il medico
Sentenza Cassazione sull’interesse ad agire escluso dalla rottamazione
Tar Lazio. Equo compenso, è caos sugli appalti pubblici
Cgt Toscana. L’impianto di vinificazione primario è rurale anche se lavora uve di terzi
Cgt Siena. Imposte assolte all’estero, sì al credito Irpef sugli utili già tassati
Cgt Rimini. Chirurgia estetica esente, scopo sanitario certificato da cartelle cliniche e perizia
Sentenza Cgt Lazio sulla definizione delle liti e i tributi locali
Sentenza Cgt Bergamo sugli effetti della modifica Docfa
Sentenza Cgt Milano sulla rivendibilità degli immobili
Sentenza Cgt Milano su Imu e inagibilità
Sentenza Cgt Lazio sulla distinta postale
Sentenza Cgt Lazio sulle notifiche in caso di irreperibilità relativa
Decreto sanzioni. Reati tributari, più tempo per estinguere il debito fiscale
Corte divisa sugli spazi di patteggiamento
Notifiche da Pec «locali», serve la prova del danno
Anche i giudici di merito cambiano orientamento, la nullità non è scontata
Valutazioni dei magistrati, più coinvolta l’avvocatura
LA RIFORMA E I DECRETI ATTUATIVI
Niente contraddittorio preventivo per gli atti della riscossione coattiva
Sul welfare integrativo la Corte dei conti prova a forzare la maglia Rgs
Gli studi ora giocano la carta del congedo per i neo papà
Più certezze anche per le realtà già operative
Bonus fiscale per le aggregazioni Ma restano altri vincoli per le Stp
Dalle Regioni la spinta per attuare la sentenza della Corte costituzionale
Sul fine vita è scontro, il Senato parte piano
Liti fiscali in salita, il governo spinge sulle misure deflattive
Studi associati, trasformazioni in società di capitali esentasse - ItaliaOggi.it
Calcio, Abodi_ nessuna invasione. Malagò_ sarà una figuraccia in tutto il mondo - ItaliaOggi.it
Fisco Flash I settimana di maggio
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)