Newsletter n. 220 del 9.V.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Tributi - Diritti aeroportuali di imbarco - Addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’art. 2, c. 11, della legge n. 350 del 2003 - Esclusione, con norma interpretativa, della natura tributaria dell’obbligazione - Ritenuta ricorrenza degli elementi strutturali dei tributi - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 2018 - Illegittimità consequenziale della norma riguardante l'addizionale comunale sui diritti di imbarco, ritenuta affetta dal medesimo vizio di irragionevolezza già ravvisato, dalla sentenza n. 167 del 2018, con riguardo ai corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all’art. 1, c. 1328, della legge n. 296 del 2006 - Norme impugnate: Art. 39 bis, del decreto-legge 01/10/2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29/11/2007, n. 222 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - pronuncia_80_2024
Consulta - Tributi - Riscossione - Previsione che esclude l'immediata impugnabilità del ruolo/cartella di pagamento, limitandola alle sole ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo determini, per il debitore che agisce in giudizio, un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ovvero per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, c. 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008, oppure per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione - Previsione la quale, per tali ipotesi, richiede che il ricorrente/presunto debitore debba dimostrare l'attualità dei medesimi pregiudizi - Denunciate previsioni il cui ambito è riduttivo e discriminatorio verso tutti i contribuenti che non operano con la pubblica amministrazione, ma che subiscono un pregiudizio dalla iscrizione a ruolo del debito erariale - Disciplina che preclude al contribuente la possibilità di adire liberamente la giustizia in presenza di errori da parte dell’amministrazione finanziaria - Prescrizioni che negano il diritto di tutti a un equo processo, riservandolo solo a coloro che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione - Disparità di trattamento tra un’impresa ammessa alla tutela preventiva per partecipare a una gara d’appalto e una persona fisica, potenziale destinataria di un pignoramento del conto corrente e/o di un preavviso di ipoteca, alla quale è preclusa l’azione giudiziaria anticipata - Posticipazione della possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale a un momento successivo al sorgere dell’interesse ad agire, quando alcuni effetti lesivi dell’atto potrebbero essersi già prodotti - Lesione del diritto di difesa del contribuente - Violazione del principio di uguaglianza - Previsione carente dei requisiti della straordinaria necessità e urgenza - Disposizione che disciplina una materia, vale a dire quella della giustizia e del relativo accesso alla stessa, la quale è riservata al potere normativo del Parlamento, configurando un caso manifesto di eccesso nell’esercizio del potere di decretazione d’urgenza - Introduzione nel nostro ordinamento di una utilità a favore esclusivamente della pubblica amministrazione, precludendo il diritto di difesa del contribuente, ristretto a soli tre casi tassativi - Lesione del principio del giusto processo - Violazione della tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione - Adozione di misure urgenti in materia di giustizia tributaria a mezzo di un decreto-legge, in assenza di una legge delega - Lesione della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli comunitari derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Efficacia retroattiva della norma, introdotta non legislativamente, ma dalla pronuncia n. 26283/2022 della Corte di Cassazione, priva di giustificazione che lede la parità delle parti processuali - Norme impugnate: Art. 12, c. 4° bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, come aggiunto dall'art. 3 bis del decreto-legge 21/10/2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17/12/2021, n. 215 - Dispositivo: manifesta inammissibilità - pronuncia_81_2024
Cassazione - Diritti di porto - Equiparazione con i diritti aereoportuali - Aggio spettante al vettore quale corrispettivo del servizio - Inclusione nella base imponibile IVA – Fondamento - L’esito in sintesi: la Sezione Tributaria, pronunciandosi su questione avente rilevanza nomofilattica, ha enunciato il seguente principio di diritto: «I diritti di porto, quali contributi tariffati obbligatoriamente dalle Autorità portuali, sono equiparabili normativamente ai diritti aereoportuali, dando luogo così ad un aggio spettante alle imprese di navigazione per la loro riscossione dai passeggeri, a titolo di rivalsa, da ricomprendersi nella base imponibile ai fini IVA» - 12489_05_2024_civ_noindex
Cassazione - Registrazione europea di denominazione di origine protetta “Salaparuta” - Precedente marchio contenente la medesima menzione geografica - Disciplina regolamentare applicabile - Principio di certezza - Principio generale di non decettività dei segni distintivi - Questione pregiudiziale interpretativa - Rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile, con riferimento ad un procedimento di accertamento della nullità della registrazione europea della DOP «Salaparuta PDO-IT-A0795», nonché di accertamento di atti di concorrenza sleale e risarcimento dei danni conseguenti, ha sollevato, ai sensi dell’art. 267 TFUE, questione pregiudiziale interpretativa, chiedendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi sui seguenti quesiti: 1) se le registrazioni DOP-IGP, nel settore vitivinicolo, di denominazioni preesistenti al Reg. CE n. 1234 del 2007, poi sostituito dal Reg. CE n. 1308 del 2013, quali, in particolare, la DOP “Salaparuta” PDO-IT-A0795 dell’8 agosto 2009, siano soggette - quanto all’impedimento determinato da anteriore marchio che, per notorietà e reputazione, sia tale da poter rendere decettiva la DOP-IGP in questione - all’art. 43, comma 2, del Reg. CE n. 479 del 2008, recte 118 duodecies del Reg. CE n. 1234 del 2007 (poi art. 101, comma 2, del Reg. CE n. 1318 del 2013), che esclude la protezione della DOP o IGP, quando la denominazione considerata possa indurre in errore il consumatore, “a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale”, oppure se la predetta norma sia inapplicabile alle denominazioni già beneficiarie di protezione nazionale prima della registrazione euro-unitaria, in applicazione del principio di certezza del diritto (Corte di Giustizia, sentenza del 22/12/2010 n. 120, Causa C-120/2008, Bavaria), secondo cui una situazione di fatto va di regola valutata, purché non sia espressamente disposto il contrario, alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta, con conseguente applicazione della normativa regolamentare anteriore, di cui al Reg. CE n. 1493 del 1999 e soluzione del conflitto tra la denominazione di origine e il marchio anteriore in base a quanto previsto da tale normativa, alla lettera b) del paragrafo 2 della sezione “F” dell’allegato VII di detto Regolamento; 2) nel caso in cui si affermi l’applicazione alla fattispecie oggetto di giudizio del Reg. CE n. 1493 del 1999, dica la Corte di Giustizia se la disciplina di cui all’Allegato “F” di quest’ultimo, dettata per regolare il conflitto tra un marchio registrato per un vino o un mosto di uve che sia identico a denominazioni d’origine o indicazioni geografiche protette di carattere vinicolo, esaurisca tutte le ipotesi di coesistenza tra i diversi segni e di proteggibilità delle denominazioni per vini ovvero residui comunque un’ipotesi di invalidità o non proteggibilità delle DOP o IGP posteriori, nel caso in cui l’indicazione geografica possa ingannare il pubblico circa la vera identità del vino a causa della reputazione di un marchio anteriore, in forza del principio generale di non decettività dei segni distintivi - 12563_05_2024_civ_noindex
Cassazione - Redditi da locazione - Regime della cedolare secca - Opzione del locatore - Contratto concluso dal conduttore nell’esercizio della sua attività professionale - Esclusione, ai sensi dell’art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 23 del 2011 - Insussistenza – Fondamento - L’esito in sintesi: la Sezione Tributaria, pronunciandosi su questione avente rilevanza nomofilattica, ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all'art. 3, sesto comma, d.lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni» - 12395_05_2024_civ_noindex
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)