Newsletter n. 228 del 14.V.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta – TELEFONATE CON I FIGLI MINORI: IRRAGIONEVOLE UN REGIME PIÙ RESTRITTIVO A CARICO DI CONDANNATI PER REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA CHE ABBIANO ACCESSO AI BENEFICI PENITENZIARI - Norme impugnate: Art. 2 quinquies, c. 1°, del decreto-legge 30/04/2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 25/06/2020, n. 70 - Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - Consulta, comunicato stampa. TELEFONATE CON I FIGLI MINORI - pronuncia_85_2024
Consulta - INTRODOTTA LA “VALVOLA DI SICUREZZA” DELL’ATTENUANTE DI LIEVE ENTITÀ DEL FATTO ANCHE PER IL REATO DI RAPINA - Norme impugnate: Art. 628, c. 2°, del codice penale - Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - Consulta, comunicato stampa. INTRODOTTA LA “VALVOLA DI SICUREZZA” DELL’ATTENUANTE - pronuncia_86_2024
Cassazione - Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Applicabilità ai crediti di lavoro e alle obbligazioni extracontrattuali - Inammissibilità sopravvenuta della questione pregiudiziale - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite civili, pronunciandosi su questioni oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. («se gli interessi nella misura legale, contemplati dall’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., spettino, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, sulla base del saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, cod. civ. e se tale disposizione trovi applicazione anche nel caso di obbligazione derivante da responsabilità extracontrattuale»), rilevato che le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, hanno affermato il principio secondo cui «ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali», rilevato, perciò, che, «alla luce di tale principio di diritto, che interpreta la portata del titolo esecutivo giudiziale, là dove, come nel caso di specie, si limiti a disporre il pagamento degli interessi senza alcuna specificazione, nel senso della spettanza degli interessi legali nella misura di cui al primo comma dell’art. 1284, la risoluzione della questione di diritto posta non ha rilievo ai fini della definizione del giudizio»; hanno dichiarato l’inammissibilità sopravvenuta del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Parma con l’ordinanza del 3/8/2023 - 12974_05_2024_civ_oscuramento_noindex
Cassazione - Processo civile - Sospensione “feriale” - Cause concernenti l’assegno di mantenimento di coniuge e/o figli e l’assegno divorzile - Inapplicabilità dell’eccezione prevista per le cause alimentari - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione oggetto di contrasto – hanno affermato il seguente principio: «Ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell’assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell’urgenza della controversia (art. 92 Ord. Giud.) nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti» - 12946_05_2024_civ_oscuramento_noindex
Cassazione - Operatività delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. - Disciplina ex art. 1310 c.c. - Applicabilità alle sole obbligazioni solidali con eadem causa obligandi - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Assicurazione per la R.C.A. - Prescrizione - Causa di sospensione verso il responsabile a favore del danneggiato ex art. 2941 c.c. - Estensione all’assicuratore – Sussistenza - L’esito in sintesi: la Terza Sezione Civile, in tema di estensione delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. ai coobbligati solidali, ha affermato che l’art. 1310, comma 2, c.c. – ove dispone che «La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione» – si applica alle sole obbligazioni solidali passive riconducibili ad una eadem causa obligandi. Quando, invece, la causa obligandi non è comune, ma è diretta nei confronti di un soggetto e dipendente da quella di costui e dunque operante nel suo interesse sostanziale, essendo la solidarietà rilevante solo come modalità di funzionamento dell’obbligazione, la norma dell’art. 1310, comma 2, c.c. si deve ritenere non operante e la causa di sospensione del corso della prescrizione, relativa al rapporto fra creditore e obbligato “diretto” sotto il profilo dell’interesse (c.d. unisoggettivo), si deve ritenere estesa anche al vincolo obbligatorio coinvolgente il coobbligato, che risponde verso il creditore per l’interesse di quell’altro. Da tale principio generale discende, dunque, che, in relazione all’ipotesi di “solidarietà atipica” tra assicuratore della responsabilità civile per la circolazione stradale e responsabile civile, non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all’obbligazione ex delicto per il responsabile ed all’obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, la sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2941, n. 1 e n. 2, c.c., nei confronti del responsabile deve ritenersi operante anche nei confronti della compagnia assicurativa, ex lege obbligata all’indennizzo del sinistro derivante dalla circolazione stradale - 12928_05_2024_civ_oscuramento_noindex
Cassazione. Manca la cartella clinica, prova a favore del paziente
Cassazione. Sport o secondo impiego in malattia, licenziamento legittimo per i giudici - LE PRONUNCE
Cassazione. Decreto 231, nel riesame non è possibile «sanare» l’assenza di motivazioni
Sentenza Cassazione sul vaglio del giudice sulla prescrizione
Ordinanza Cassazione n. 10320-2024 sugli avvocati di libero foro
Ordinanza Cassazione n. 10840-2024 sull'appello
Ordinanza Cassazione sulla disapplicazione delle sanzioni
Sentenza Cassazione n. 8233-2024 sui Parametri forensi
Triunale di Locri. Dal 16 marzo risarcimenti con azione diretta verso l’assicurazione
Cgt Lazio. Senza decreti, la delega non abbrevia i controlli sugli oneri pluriennali
Cgt Caserta. Abitazione non citata nel rogito e venduta entro 12 mesi, prima casa salva
Sentenza Cgt Lazio sulla compensazione delle spese
Sentenza Cgt Lombardia sulla responsabilità per la società fittizia
Sentenza Cgt Lombardia sugli avvocati di libero foro
Sentenza Cgt Milano sul diritto di superficie
Sentenza Cgt Milano sui termini per l’atto giudiziario
Condannati con benefici, la Consulta_ sì alle telefonate ai figli minori - ItaliaOggi.it
Contenzioso. Bocciati gli accertamenti del Fisco basati su semplici presunzioni
Contenzioso. Accise, addizionali ed enti locali, Cgt divise in attesa della Cassazione
Deontologia. Equo compenso, da luglio le sanzioni per i legali
Concordato biennale al test delle soglie di decadenza
Infedele dichiarazione, sanzioni con incrementi
Dichiarazione Iva, correzioni con penalità e scadenze attuali
Master Telefisco. LE RISPOSTE AI QUESITI DEI PARTECIPANTI
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Fisco Flash II settimana di maggio
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)