22.V.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 21/05/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 246 del 22.V.2024

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.

Consulta - Energia – Norme della Regione Puglia – Incentivazione alla transizione energetica – Obbligatorietà delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, nonché di ulteriori misure di riequilibrio e composizione per impianti e infrastrutture a gas – Attribuzione alla Giunta regionale del potere di modificare le modalità di erogazione e attribuzione delle misure – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della competenza esclusiva della tutela della concorrenza e della competenza concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio – Estinzione del processo - Norme impugnate: Artt. 1, c. 1°, 2° e 3°; 2, c. 1°, 2° e 3°, e 3, c. 2°, della legge della Regione Puglia 07/11/2022, n. 28 - Dispositivo: estinzione del processo - pronuncia_92_2024-1

Cassazione - Produzione di duplicato informatico della sentenza impugnata privo di stampigliatura dei dati esterni (numero cronologico e data) - Deposito telematico degli atti - Sufficienza - Conseguenze - Verifica di tempestività dell’impugnazione - Modalità - Provvedimento impugnato nativo digitale depositato in via telematica - Deposito di copia analogica tratta dal duplicato informatico - Attestazione di conformità della copia al duplicato - Sufficienza - Conseguenze - Verifica di tempestività dell’impugnazione – Modalità - L’esito in sintesi: la Sezione Terza Civile, in tema di improcedibilità dell’impugnazione per cassazione per deposito di copia della sentenza impugnata priva di “dati identificativi”, premesse le nozioni di “copia informatica di documento informatico” e di “duplicato informatico”, secondo le definizioni contenute nell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e richiamate le disposizioni speciali per il processo civile in tema di attestazione di conformità nonché la nozione di “contrassegno elettronico”, “timbro digitale”, “codice bidimensionale”, “glifo” ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, C.A.D., alla luce delle linee guida emanate dall’AgID con circolare n. 62 del 30 aprile 2013, ha enunciato i seguenti principi di diritto: a) in regime di deposito telematico degli atti, l’onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato imposto, a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura solo rappresentativa dei dati esterni (numero cronologico e data) concernenti la sua pubblicazione, ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell’originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione (e, dunque, la stampigliatura presente nella copia informatica) che ne determinerebbe, di per sé, l’alterazione. Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove non evincibili tramite i sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione e in contestazione, vanno attinti attraverso la consultazione del fascicolo di merito acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 137-bis c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022; b) nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l’onere di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto tramite l’attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore. Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, vanno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022 - 12971_05_2024_civ_noindex

Cassazione - Dei privati – Delitto di millantato credito – Abrogazione del disposto di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – Nuova fattispecie delittuosa di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen. – Continuità normativa – Sussistenza – Esclusione – Condotte già integranti gli estremi dell’abolito delitto di millantato credito –Configurabilità del delitto di truffa – Sussistenza – Condizioni - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata legge, e che le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice - 19357_05_2024_pen_noindex

Cassazione - PRESCRIZIONE E DECADENZA - Rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962 - Prescrizione in danno del lavoratore - Decorrenza - Individuazione – Questione - L’esito in sintesi: la Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della seguente questione che si presenta di massima di particolare importanza: se, nella rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962, il dies a quo della prescrizione in danno del lavoratore debba essere individuato nella data di prescrizione dei contributi o, invece, in quella in cui matura il danno di cui all’art. 2116, comma 2, c.c., ossia nel momento in cui, verificatosi l’evento protetto, l’ente previdenziale non paga la prestazione pensionistica in conseguenza dell’omissione contributiva - 13229_05_2024_civ_noindex

Cassazione. Sanzione riducibile solo in due casi

Cassazione. Revocatoria, l’anomalia condiziona l’atto estintivo del debito - LA NORMA

Cassazione. Interessi moratori solo se espressamente indicati

Cassazione, lavoro. Durante le ferie retribuzione analoga all’ordinaria

Cassazione. Nelle grandi locazioni commerciali derogabili canone e durata contratto

Corte d'Appello di Venezia. Il cappotto termico serve a tutti anche ai negozi con ampie vetrine

Tribunale di Salerno. Calcolo degli interessi, sub iudice i piani dei mutui alla francese

Tribunale di Latina. Luci a tempo, il condominio paga chi cade

Cgt Lombardia. Agevolazioni impatriati salve con istanza di rimborso

Consiglio UE. Intelligenza artificiale, ok finale alle regole Ue

Nel nuovo processo civile responsabilità aggravata da rendere più leggera

Accertamento. Il ravvedimento speciale riapre per le violazioni non sanate

Definizione liti pendenti, non trasferibile al gruppo il credito Iva riversato

La compensazione mette in salvo il creditore-debitore dal concorso

Consiglio di Difesa. Mattarella, sicurezza, scenari deteriorati Crosetto trasportato in ospedale

Fisco, cambia il redditometro per stanare i grandi evasori

La procedura. Confronto preventivo per giustificare le spese

Il decreto del Mef sul Redditometro

Intelligenza artificiale, il testo del regolamento europeo

Buona lettura.

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)