Newsletter n. 292 del 14.VI.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Cassazione, s.u. penali - Ordine europeo di indagine - Trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale - Applicabilità della disciplina di cui agli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. – Sussistenza - Acquisizione da parte del pubblico ministero italiano di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione - Preventiva autorizzazione del giudice italiano – Esclusione - Contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale - Acquisizione con ordine europeo di indagine - Autorizzazione del giudice italiano a norma dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE - Esclusione - Ragioni - Acquisizione di dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l’ubicazione dei dispositivi - Disciplina di cui all’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003 - Applicabilità - Esclusione - Comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale - Utilizzabilità - Limiti - Violazione dei diritti fondamentali - Onere della prova a carico della parte interessata - Impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo per la decrittazione delle comunicazioni - Violazione dei diritti fondamentali - Esclusione - Ragioni – Limiti - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - la trasmissione, richiesta con ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.; - in materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle; - l’emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento; - la disciplina di cui all’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, relativa all’acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l’ubicazione dei dispositivi utilizzati, si applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle dirette ad altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questo caso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli; - l’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata; - l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente - 23755_06_2024_pen_noindex
Cassazione, s.u. penali - Prove - Ordine europeo di indagine - Acquisizione all'estero del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale - Applicabilità della disciplina di cui all’art. 270 cod. proc. pen. – Sussistenza - Richiesta e acquisizione da parte del pubblico ministero italiano di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione - Preventiva autorizzazione del giudice del procedimento nel quale si intenda utilizzarle - Esclusione - Intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale ed effettuate con captatore informatico inserito nel server di una piattaforma criptata - Acquisizione mediante ordine europeo di indagine - Ammissibilità - Ragioni - Autorizzazione del giudice italiano - Esclusione - Ragioni - Intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale ed effettuate con captatore informatico inserito nel server di una piattaforma criptata e su criptofonini - Utilizzabilità - Limiti - Violazione dei diritti fondamentali - Onere della prova a carico della parte interessata - Impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo per la decrittazione delle comunicazioni - Violazione dei diritti fondamentali - Esclusione - Ragioni – Limiti - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - in materia di ordine europeo di indagine, l’acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, ma è assoggettata alla disciplina di cui all’art. 270 cod. proc. pen.; - in materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle; - l’emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere i risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate attraverso l’inserimento di un captatore informatico nel server di una piattaforma criptata, è ammissibile, perché attiene ad esiti investigativi ottenuti con modalità compatibili con l’ordinamento italiano, e non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria ex art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione non è richiesta nella disciplina nazionale; - l’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, deve essere esclusa se il giudice del procedimento nel quale dette risultanze istruttorie vengono acquisite rileva che, in relazione ad esse, si sia verificata la violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata; - l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente - Ordinanza_Rimessione_Giorgi_Bruno1_RG_2329_2024 - 23756_06_2024_pen_noindex
Cassazione, penale - Udienza predibattimentale - Provvedimento che dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale - Natura giuridica - Indicazione – Conseguenze - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale ha affermato che il provvedimento emesso a norma dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., con cui il giudice monocratico, non sussistendo le condizioni per pronunziare sentenza di non luogo a procedere e non dovendosi definire il processo con rito alternativo, dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale ha natura di decreto e non di ordinanza, sicché non dev’essere necessariamente corredato da motivazione, non essendo questa espressamente richiesta dalla normativa processuale - 23639_06_2024_pen_noindex
Consulta. Decreto Priolo illegittimo perché senza scadenza
Cassazione. Nel lavoro su turni necessario indicare l’orario del part time
Cassazione. La Sgr non risponde con il patrimonio per i debiti Iva del fondo estinto
Cassazione. Alle Sezioni unite i crediti di società estinte
Sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 1860-2024. Ok all’avvocato in mediazione purché con procura
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Aumentano le pensioni degli avvocati grazie all’adeguamento ISTAT 2024_Diritto e Giustizia
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Delibera Anac n. 244 del 24 maggio 2024 sui controlli negli appalti di servizi e forniture
Superbonus, il fisco all’incasso
Trasferiti al Tribunale Ue i rinvii pregiudiziali su Iva e dazi
Possibili giurisprudenze parallele
Cartelle esattoriali, tornano in gioco i limiti all’impugnazione
Testi unici, approvazione scaglionata in tre tappe
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Sottosegretario Giustizia Ostellari, in arrivo un decreto carceri con benefici ma senza sconti
Riforme. Senza la legge elettorale premierato non applicabile
Stati Uniti. Aborto, Corte suprema boccia ricorsi anti pillola
Convegno. Intelligenza artificiale, misurazione d’impatto sui diritti fondamentali
Formazione legale, accordo Gruppo 24 ORE e Just legal services
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)