24.VII.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 24/07/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 353  del 24.VII.2024

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola. 

Consulta (commento della Cassazione) - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della l. n. 164 del 1982 - Possibilità che la rettificazione possa determinare l’attribuzione di un genere “non binario” (né maschile, né femminile) - Inammissibilità della questione. Questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Necessità dell’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso - Illegittimità costituzionale. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, decidendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Bolzano – adito da una persona di sesso anagrafico femminile, la quale non si riconosce in tale genere, né propriamente in quello maschile, bensì in un genere non binario, per ottenere la rettificazione del sesso da “femminile” ad “altro”, nonché per vedersi riconosciuto il diritto di sottoporsi ad ogni intervento medico-chirurgico in senso gino-androide -, ha dichiarato inammissibile la questione sollevata nei confronti dell’art. 1 della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui non prevede che la rettificazione possa determinare l’attribuzione di un genere “non binario” (né maschile, né femminile). La Corte, dopo aver premesso che “la percezione dell’individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l’esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l’ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.)” (§ 5.4), ha affermato che «l’eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell’ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria» (§ 5.4). Con riferimento alla distinta questione relativa all’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. In particolare, nella pronuncia in esame, la Corte ha affermato che la previsione dell’autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, sebbene abbia rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l’ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell’attribuzione di sesso, “è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l’incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015” (§ 6.2.).  Se, infatti, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, segnata dalla Suprema Corte e dalla Corte costituzionale, il predetto percorso ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, “la prescrizione indistinta dell’autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza” (§ 6.2.1.). In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi prima e a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l’art. 3 Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis” (§ 6.2.3.) - 143_07_2024_civ_noindex

Consulta. La questione sul genere altro è inammissibile per la Corte - Rottamazione al 15 settembre - “Shrinkflation”, il consumatore lo deve sapere - “Terza opzione di genere” e “genere non binario”_ secondo la Consulta deve intervenire il legislatore

Consulta. Il terzo genere non è affare della Corte costituzionale

Consulta. Visto di conformità riservato ai professionisti iscritti agli Ordini – Riforme. Competenze doc per i commercialisti

Consulta. Il visto di conformità resta precluso ai tributaristi

Consulta, comunicato stampa, SUICIDIO ASSISTITO - È ONLINE IL NUOVO MINI PODCAST - La Consulta ribadisce i requisiti per poter accedere al suicidio assistito

Consulta, comunicato stampa, SUICIDIO ASSISTITO - n. 135 - La Corte sul 'fine vita' - pronuncia_135_2024

Consulta, comunicato stampa, FONDO NAZIONALE SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), n. 133 - pronuncia_133_2024

Consulta, comunicato stampa, POLIZIA DI STATO INDENNITÀ NON EROGATA, n. 134 - pronuncia_134_2024

Consulta, comunicato stampa, INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO DI RILASCIARE NUOVE AUTORIZZAZIONI PER IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE - n. 137-pronuncia_137_2024

Cassazione, s.u. - Medici specializzandi - Trattamento economico - Anni accademici dal 1992-1993 al 2005-2006 - Adeguamento triennale ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 in relazione al costo della vita - Blocco temporaneo - Sussistenza – Fondamento - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza – hanno affermato il seguente principio: «L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 l. n. 289 del 2002» - 20006_07_2024_civ_noindex 

Cassazione, penale - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – Estorsione – Nozione di danno patrimoniale – Indicazione – Perdita di “chance” – Criteri di individuazione. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Delitto di turbata libertà degli incanti – Commesso mediante allontanamento dell’offerente, con violenza o minaccia, da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private – Concorso formale con il delitto di estorsione – Sussistenza – Condizioni - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale; - la condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani l’offerente da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, oltre ad integrare il reato di cui all’art.353 cod. pen., può integrare altresì quello di cui all’art. 629 cod. pen., ove abbia causato un danno patrimoniale derivante dalla perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato utile per effetto della partecipazione alla predetta gara - 30016_07_2024_pen_noindex

Cassazione, penale. Coltivazione di canapa – Procedura prescritta dall’art. 4 l. n. 242 del 2016 – Controlli demandati al Corpo Forestale dello Stato – Controllo di polizia giudiziaria – Diversità – Conseguenze - L’esito in sintesi: la Terza Sezione penale, in tema di stupefacenti, ha affermato che il controllo demandato, ex art. 4, comma 1, legge 2 dicembre 2016, n. 242, al Corpo Forestale dello Stato in relazione alla coltivazione di “cannabis sativa L”, in quanto finalizzato ad accertare il rispetto delle condizioni in presenza delle quali la legge citata stabilisce la liceità di tale attività, ha natura diversa rispetto all’ordinario controllo di polizia, finalizzato ad acquisire elementi di prova per l’accertamento di reati, sicché non assume rilievo, ai fini della legittimità del sequestro probatorio eseguito in relazione al delitto di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti, il mancato rispetto, da parte della polizia giudiziaria operante, della procedura contemplata dal citato art. 4 - 28501_07_2024_pen_noindex 

Cassazione, penale - Mutamento giurisprudenziale in malam partem – Colpevolezza – Esclusione – Condizioni – Fattispecie - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale ha affermato che costituisce causa di esclusione della colpevolezza il mutamento di giurisprudenza in malam partem, nel caso in cui l’imputato, al momento del fatto, poteva fare affidamento su una regola stabilizzata, enunciata dalle Sezioni unite, che escludeva la rilevanza penale della condotta e non vi erano segnali, concreti e specifici, che inducessero a prevedere che, in futuro, le stesse Sezioni unite avrebbero attribuito rilievo a quella condotta, rivedendo il precedente orientamento in senso peggiorativo. (Fattispecie relativa al delitto di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna emessa in relazione a un fatto commesso successivamente a Sez. U., n. 4694 del 2012, Casani, la quale, ai fini della configurabilità del reato, aveva escluso la rilevanza delle finalità dell’accesso al sistema ed antecedentemente a Sez. U., n. 41210 del 2017, Savarese, che ha richiesto, invece, che tale finalità non fosse compresa tra quelle per cui è attribuita la facoltà di accesso) - 28594_07_2024_pen_noindex 

Cassazione - Mutuo - Clausola di determinazione degli interessi - Parametro Euribor - Intesa restrittiva della concorrenza - Decisioni della Commissione UE - Riflessi - Alterazione illecita dell’Euribor - Conseguenze sulla validità della clausola - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la validità della clausola di un contratto di mutuo che, nel determinare il tasso degli interessi corrispettivi, faceva espresso riferimento al parametro dell’Euribor, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni: - se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; - se la alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni - 19900_07_2024_civ_noindex 

Cassazione - Se nella nozione di danno di cui all'art. 629 cod. pen. rientri la perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico. Se, in relazione alla condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, il reato di turbata libertà degli incanti concorra con quello di estorsione - Decisione: Prima questione: rientra nella nozione di danno di cui all'art. 629 cod. pen. anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile di cui sia provata la sussistenza sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale. Seconda questione: risposta affermativa a condizione che ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i reati, in rapporto di specialità reciproca fra loro - Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 15, 353, 629 - 41379_10_2023_pen_noindex - 30016_07_2024_pen_noindex

Cassazione - Istanza di ammissione presentata da cittadino comunitario non residente in Italia – Codice fiscale italiano – Necessità – Esclusione - L’esito in sintesi: la Quarta Sezione, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ha affermato che l’istanza di ammissione al beneficio presentata dal cittadino straniero comunitario, non residente in Italia, non necessita dell’allegazione del codice fiscale italiano - 30047_07_2024_pen_noindex 

Cassazione. Possibile cedere parte dei dipendenti

La giurisprudenza. Necessari potere gerarchico sul personale e rischio di impresa

Penale. Peculato per distrazione con quattro anni di pena per le frodi comunitarie

Equo compenso. Le critiche dell’OCF all’ANAC per i tentativi di modifica

COA Milano. «Per il Tribunale imprese più magistrati e più investimenti»

Nelle piscine condominiali aperte al pubblico obbligatorio il bagnino

IA in studio. Etica interconnessa al profilo giuridico

Commercialisti, nella riforma più attenzione ai giovani

Scampia, aperta indagine sul crollo, due morti Solidarietà da Mattarella

Agcom verso la sanzione per le scarpe di Travolta

Procura di Milano. Somministrazione illecita e frode Iva, maxi sequestro Amazon

La fotonotiziaProcura di Crotone. Cutro, chiusa l’inchiesta «La strage si poteva evitare»

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)