1°.X.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 01/10/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 401 del 1°.X.2024

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola. 

Cassazione - Tardiva trasposizione dell’art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Risarcimento del danno - Soggetti legittimati - Rinvio pregiudiziale alla CGUE. L’esito in sintesi: la Sezione Terza civile, in relazione ad un’azione di risarcimento danni proposta da tre cittadini italiani, residenti stabilmente in Italia, contro lo Stato-legislatore per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, “relativa all’indennizzo delle vittime del reato”, e, in particolare, dell’obbligo, ivi previsto dall’art. 12, §. 2, a carico degli Stati membri, di introdurre, entro il 10 luglio 2005 (come stabilito dal successivo art. 18, §. 1), un sistema generalizzato di tutela indennitaria, idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro, in favore delle vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali, nelle ipotesi in cui le medesime siano impossibilitate a conseguire, dai diretti responsabili, il risarcimento integrale dei danni subiti, ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell’Unione:
se - con riguardo alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, “relativa all’indennizzo delle vittime del reato”, non self-executing, quanto alla istituzione, da essa imposta, di un sistema di indennizzo delle vittime di reati violenti residenti in uno Stato membro dell’Unione, che fa sorgere la responsabilità risarcitoria dello Stato stesso, in forza dei principi enunciati dalla giurisprudenza della CGUE (cfr., con specifico riferimento alla direttiva suddetta, la sentenza della Grande Sezione del 16 luglio 2020, in C. 129-19, in particolare § 56) - il diritto dell’Unione imponga che tale responsabilità risarcitoria sia affermata nei confronti di ogni familiare di una persona la cui morte sia stata causata da un reato siffatto, purché abbia subito un danno in conseguenza del decesso di tale persona, neppure esclusi gli ascendenti diversi dai genitori, nonché i fratelli e/o sorelle e ogni altro parente in via collaterale, diversamente da quanto previsto dall’art. 11, comma 2-bis, della legge 7 luglio 2016, n. 122, secondo cui, “in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli”, nonché, ma solo “in mancanza del coniuge e dei figli”, ai genitori e, in assenza anche di costoro, ai fratelli e alle sorelle, per questi ultimi, però, solo alla duplice condizione che fossero conviventi con il defunto, nonché a carico dello stesso al momento della commissione del delitto - 25872_09_2024_civ_oscuramento_noindex

Cassazione - Se sia legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito sul punto dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio - Decisione: affermativa - Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 164, 168; cod. proc. pen., artt. 597, 674 - 36460_10_2024_pen_noindex

Cassazione, s.u. Confisca per equivalente, uno non paga per tutti

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Tribunale di Milano. Infortunio in itinere anche con lo smart working

Il Correttivo al Codice della crisi d’impresa e insolvenza_ le promesse mantenute e le concessioni accordate alla composizione negoziata_D&G

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Decreto-legislativo 13 settembre 2024, n. 136; in G.U. del 27 settembre 2024, n. 227

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FORUM TELEFISCO 2024

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Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)