8.X.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 08/10/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 419 dell'8.X.2024 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola. 

Cassazione (su sent. Consulta) - Espropriazione immobiliare - Edilizia e urbanistica - Diritti reali. Immobile costruito in totale difformità o assenza della concessione - Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune - Effetti - Acquisto a titolo originario - Preesistente iscrizione ipotecaria sull’area di sedime - Estinzione - Illegittimità costituzionale - Conseguenze - Salvezza del diritto reale di garanzia precedente alla confisca - Compatibilità con la natura di acquisto a titolo originario nel patrimonio disponibile dell’ente pubblico - Ammissibilità dell’azione esecutiva del creditore ipotecario nei confronti del Comune, quale terzo acquirente del bene. La Corte costituzionale – pronunciandosi sulla questione rimessa dalle Sezioni Unite della S.C. con l’ordinanza n. 583 dell’8 gennaio 2024 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), «nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire», nonché, in via consequenziale, dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, norma di identico contenuto. La Corte ha rilevato che le citate disposizioni – secondo cui l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire conduce alla confisca edilizia del bene, configurabile, in base al “diritto vivente”, come un acquisto a titolo originario a favore dell’ente – finiscono per far subire al creditore ipotecario le conseguenze sanzionatorie di un abuso edilizio al quale detto creditore è del tutto estraneo, perché non è destinatario dell’ordine di demolizione, né chiamato a rispondere della sua inottemperanza e neppure obbligato propter rem alla predetta demolizione, posto che il diritto reale di garanzia non attribuisce né il possesso, né la detenzione del cespite. Perciò, il Giudice delle leggi ha statuito che le menzionate norme violano gli artt. 3, 24 e 42 Cost., nella parte in cui impongono un irragionevole e sproporzionato sacrificio al creditore garantito da ipoteca, strumento di garanzia volto ad assicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva, la cui tutela è attratta nell’alveo protettivo dell’art. 24 Cost. Conseguentemente, la confisca edilizia ex art. 7, comma 3, legge n. 47 del 1985 o ex art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, d.P.R. n. 380 del 2001 non frappone ostacoli alla esperibilità – da parte del creditore ipotecario – della procedura di esecuzione forzata nei confronti del Comune che ha acquisito l’immobile, l’area di sedime e quella circostante e l’ente pubblico va considerato a tutti gli effetti quale terzo acquirente (artt. 2858 ss.) del bene ipotecato, il quale con la confisca è acquisito al patrimonio disponibile del Comune. Di grande rilievo sistematico – perché chiarisce i rapporti tra acquisto a titolo originario (anche per usucapione) e pregressi diritti reali – è pure un’altra argomentazione, impiegata dalla Corte costituzionale per respingere l’eccezione di inammissibilità della censura sollevata: «L’Avvocatura generale dello Stato postula una radicale incompatibilità, logica e giuridica, fra il titolo originario dell’acquisto e la possibile permanenza di garanzie reali, desumendo tale inconciliabilità dal brocardo simul stabunt, simul cadent. Sennonché, la sorte di un diritto reale minore non è in sé pregiudicata dalla natura originaria dell’acquisto, bensì dipende dalla funzione di quest’ultimo e da come viene regolamentato dal legislatore. Emblematico, in tal senso, è il dibattito che si è storicamente sviluppato intorno alla fattispecie acquisitiva dell’usucapione e che ha visto, da parte di numerosi interpreti, dubitare della configurabilità della cosiddetta usucapio libertatis. La sorte dei diritti reali minori dipende – nella fattispecie acquisitiva dell’usucapione ordinaria – dalle caratteristiche concrete del possesso e dal suo essere incompatibile o meno con la permanenza di diritti reali minori (si pensi a ipoteche o a servitù), nonostante l’estinzione del pregresso diritto dominicale (art. 1158 del codice civile). Analogamente, nell’usucapione abbreviata, il destino dei diritti reali minori è condizionato da quanto si evince dal titolo astrattamente idoneo al trasferimento, che può far salvi diritti reali minori, benché venga meno il precedente titolo dominicale (art. 1159 cod. civ.). … La natura originaria dell’acquisto non è in sé logicamente e ontologicamente incompatibile con una disciplina che espressamente preveda (o – come nel caso dell’usucapione – consenta di desumere dai presupposti normativi che compongono la fattispecie acquisitiva) la salvezza di pregressi diritti reali» - 160_10_2024_cc_noindex

Cassazione - Affidamento in prova terapeutico – Soggetti liberi sottoposti a programma terapeutico da tossicodipendenza o alcoldipendenza al momento del passaggio in giudicato della sentenza – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza - L’esito in sintesi: la Prima Sezione penale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. per contrasto con gli  artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito per i soggetti agli arresti domiciliari, non prevedono che l’esecuzione della pena non possa essere disposta nei confronti dei soggetti liberi, sottoposti a programma terapeutico da tossicodipendenza o alcoldipendenza in corso al momento del passaggio in giudicato della sentenza - 36919_10_2024_pen_oscuramento_noindex_corretto

Cassazione - Nomina quale Commissario straordinario per la ricostruzione - Causa di ineleggibilità prevista dall’art. 60, comma 1, n. 2, T.U.E.L. - Esclusione – Fondamento - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile, con riferimento a un’azione popolare volta a conseguire la decadenza del sindaco del capoluogo ligure, ha stabilito che la sua nomina quale Commissario straordinario per la ricostruzione (nella specie relativa al “Ponte Morandi”) non integra la causa di ineleggibilità prevista dall’art. 60, comma 1, n. 2, del Testo Unico degli Enti Locali, in quanto la carica straordinaria oggetto di contestazione non è riconducibile alla categoria dei “Commissari del governo”, testualmente individuata da tale disposizione che, tendendo a limitare il diritto di elettorato passivo, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva - 26094_10_2024_civ_noindex 

Cassazione. Separazione giudiziale, revocabile l’accordo

Cassazione. Imballaggi terziari esclusi dalla tariffa rifiuti solo su esplicita richiesta

Corte UE. Disco verde al mandato dei nuovi membri italiani

Penale. Soppressione dell’abuso d’ufficio, Tribunali senza una linea condivisa

Concordato, per i creditori l’utilità degli strumenti finanziari partecipativi - IL QUADRO NORMATIVO

Crisi d'impresa. Nella composizione misure cautelari complementari alle protettive

Notariato. Una scuola per imparare a essere notaio L’etica al primo posto per la certezza dei diritti

Osservatorio. gdpr, potere nazionale sulle misure correttive

Consulta, votazione sul filo per il giudice mancante

Consulta, scheda bianca per la maggioranza. Le opposizioni_ noi non votiamo - ItaliaOggi.it

Reati su minori, nel 2023 in Italia sfiorata quota 7.000_ 19 al giorno - ItaliaOggi.it

Il ricordo. Joseph Holzmiller, fiducia nel diritto Ue

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)