Newsletter n. 443 del 24.X.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche alla l. reg.le n. 10 del 2011, recante norme sull’attività edilizia - Recupero dei sottotetti esistenti - Estensione al 31 dicembre 2022 del periodo di preesistenza dei sottotetti ai fini del loro recupero ai fini residenziali - Modifica alla l. reg.le n. 40 del 2017, recante disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente - Estensione ai vani e ai locali accessori esistenti al 31 dicembre 2022 ai fini dell'applicazione della l. reg.le n. 40 del 2017 - Norme impugnate: Art. 26, c. 20°, lett. a), e 21°, della legge della Regione Abruzzo 25/01/2024, n. 4 - Dispositivo: inammissibilità - pronuncia_167_2024
Cassazione - Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione. Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo - Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 581, 164; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; legge 9 agosto 2024, n. 114 – Decisione: la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione - 26458_07_2024_pen_noindex
Cassazione - Se, per la persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, il termine di trenta giorni per proporre la rescissione del giudicato decorra dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza, per effetto del contenuto del mandato di arresto, o dalla consegna del condannato - Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 175, 629-bis; d. lgs. n. 150 del 2022, art. 89; d. lgs. 15 febbraio 2016; Decisione quadro 2002/584/GAI, art. 4-bis; Decisione quadro 2009/299/GAI; Direttiva n. 349 del 2016 – Decisione: il termine decorre dal momento della consegna del condannato - 23715_06_2024_pen_noindex
Cgt Genova. Esenzione Tari ammessa anche nel processo se sostenuta da prove
Gratuito patrocinio_ per presentare l'istanza è necessario fornire il codice fiscale_
La Cassazione afferma l’utilizzabilità delle intercettazioni eseguite con un server di transito
Contributo unificato, per chi non paga il processo salta
Migranti, ritorna il giudizio di appello
Concordato e ravvedimento, i conti con le pendenze penali
Definizione liti, stessa natura per importi versati e tributi dovuti - I DETTAGLI
L'intervista. Sanzioni sproporzionate per le violazioni sull’antiriciclaggio
IA e indagini penali_ nuove prospettive e vecchie soluzioni_
Inasprimento della pena per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale_ la parola alla Consulta
Prescrizione azione disciplinare_ i chiarimenti della Suprema Corte
Il rispetto dei tempi di lavoro tra sicurezza dei trasporti e tutela del lavoratore
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)