22.XI.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 22/11/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 490 del 22.XI.2024 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola. 

Consulta sugli Ncc, illegittimo l’obbligo di residenza nella regione

Corte Aja. «Mandato di arresto per Gallant, Netanyahu e i leader di Hamas»

Cassazione - Società cancellata dal registro delle imprese successivamente al rilascio della procura, ma prima della notifica del ricorso - Ultrattività del mandato – Conseguenze - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza poste con l’ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione n. 36216 del 2023 (I) «sugli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta prima che il ricorso di legittimità sia proposto, ma successivamente al conferimento del mandato difensivo con procura speciale»; II) «per il caso in cui si reputi che tale fatto implichi l’inammissibilità del ricorso per cassazione, come dovrebbe avvenire la regolamentazione delle spese di lite e in particolare se ne dovrebbe rispondere il difensore o il rappresentante che ha conferito la procura») – hanno affermato il seguente principio «In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l’inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato» e dichiarato assorbita la seconda questione per effetto della soluzione nel senso dell’ammissibilità della prima questione - 29812_11_2024_civ_noindex

Cassazione - Potere di autotutela tributaria - Fondamento - Interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi - Conseguenze - Esercizio in malam partem - Ammissibilità - Condizioni - Accertamento integrativo - Differenze - Tutela dell’affidamento del contribuente – Configurabilità - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – risolvendo il contrasto rilevato dalla Sezione Tributaria con l’ordinanza interlocutoria n. 33665 del 2023 – hanno affermato i seguenti principi: «In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall’art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. nella legge n. 656 del 1994 e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa». «In tema di accertamento tributario, l’autotutela sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall’accertamento integrativo, previsto dagli artt. 43, quarto comma (ora terzo), d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, che pure comporta l’emissione di un nuovo atto per una ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l’atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d’imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l’esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso; ne consegue che il requisito della “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva ancorché fonte di una maggiore imposizione». «In caso di autotutela tributaria sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall’errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l’esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell’agenzia fiscale anteriormente all’adozione dell’atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità» - 30051_11_2024_civ_noindex

Cassazione. L’autotutela sostitutiva peggiora l’atto per il contribuente

Cassazione, s.u. Il rischio è giustificare il principio dell’unicità dell’azione accertativa

Cassazione. Gli atti violenti sui detenuti sono torture

Tar Milano. Con l’istanza di sanatoria improcedibile il ricorso contro le sanzioni

Corte UE. Dazi, abuso del diritto con la delocalizzazione

In contraddittorio - Tutti i nodi legislativi sul banco del governo Stampa_il Domani

Pugno duro contro le estorsioni informatiche - ItaliaOggi.it

La cybesecurity è strategica per i diritti del cittadino e per la difesa del Paese

Mandato d’arresto per Adani, crollo da 27 miliardi in Borsa

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)