Newsletter n. 538 del 20.XII.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Esecuzione forzata - Edilizia residenziale pubblica - Procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche - Procedura iniziata su istanza dell’istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario - Verifica del giudice, d’ufficio, della rispondenza del contratto di mutuo ai criteri di cui all’art. 44 della legge n. 457 del 1978 e dell’inserimento dell’ente creditore nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata in mancanza di uno solo dei due requisiti citati - Norme impugnate: Art. 1, c. 378°, della legge 30/12/2020, n. 178 - Dispositivo: illegittimità costituzionale - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 211 - pronuncia_211_2024
Consulta - Commercio - Somministrazione di alimenti e bevande - Legge della Provincia autonoma di Bolzano - Previsione che definisce somministrazione, nell'ambito dell'attività di commercio su aree pubbliche, il consumo immediato di prodotti alimentari, con esclusione del servizio assistito di somministrazione. Concessioni pubbliche - Previsione che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza al 31 dicembre 2020, di cui all'art. 22, c. 1, lett. a), della l. prov.le n. 12 del 2019, sono rinnovate per la durata di dodici anni - Norme impugnate: Artt. 3, c. 2° (recte: c. 1°), lett. v), numero 2), e 65, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 02/12/2019, n. 12 - Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 210 - pronuncia_210_2024
Consulta - Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per non congruità della pena richiesta dal pubblico ministero - Incompatibilità a pronunciare sulla nuova richiesta di emissione di decreto penale formulata dal pubblico ministero per lo stesso fatto storico e nei confronti del medesimo imputato - Contrasto con il principio, anche convenzionale, dell'imparzialità-terzietà del giudice, collegato alla garanzia del giusto processo - Norme impugnate: Art. 34, c. 2°, del codice di procedura penale - Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità - la-consulta-si-pronuncia-sulla-incompatibilit-del-gip-a-pronunciarsi-sulla-nuova-richiesta-di-decreto-penale-di-condanna-inammissibili-le-qlc - pronuncia_209_2024
Consulta - Processo penale - Giudizio abbreviato - Decisione - Previsione che quando né l'imputato né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione - Mancata previsione che il giudice dell’esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l’applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge di cui all’art. 163 codice penale e ricorrendone gli ulteriori presupposti - Norme impugnate: Art. 442, c. 2° bis, del codice di procedura penale - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 208 - pronuncia_208_2024
Consulta - Impiego pubblico - Militari - Misure di contenimento della spesa - Denunciate previsioni interpretate nel senso che non consentono di riconoscere il beneficio degli scatti per invalidità di servizio, di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 2010, ai militari collocati a riposo prima del 1° gennaio 2015, data in cui termina il blocco degli stipendi - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità - Norme impugnate: Art. 9, c. 1° e 21°, del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30/07/2010, n. 122, e art. 1, c. 1°, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 04/09/2013, n. 122 - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 207 - pronuncia_207_2024
Consulta - Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Norme della Regione Calabria - Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) - Previsto rilascio, da parte del competente dipartimento, a Ferrovie della Calabria srl, già abilitata, ai sensi dell'art. 2, c. 4, della legge n. 218 del 2003, allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente, di titoli autorizzatori non cedibili, nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21 del 1992 - Previsto rilascio dei titoli autorizzatori sopradetti nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell'utenza, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992 e nelle more della specifica disciplina normativa - Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - Norme impugnate: Art. 1, c. 1° e 2°, della legge della Regione Calabria 20/04/2023, n. 16 - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 206 - pronuncia_206_2024
Cassazione – La Corte costituzionale - pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 6/9/2011, ma affermando un principio trasversale a tutte le giurisdizioni superiori (e già in parte contenuto nelle statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 29862 del 12/10/2022, Rv. 665940-01) – ha rilevato che «che il tendenziale rispetto dei propri precedenti – unitamente alla coerenza dell’interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – è, per le giurisdizioni superiori, condizione essenziale dell’autorevolezza delle loro decisioni, assicurando che i criteri di giudizio utilizzati restino almeno relativamente stabili nel tempo, e non mutino costantemente in relazione alla variabile composizione della corte» - 203_12_2024_cc_noindex
Cassazione - Domanda di protezione internazionale - Regime anteriore al d.l. n. 158 del 2024 - Provenienza del richiedente da paese designato come sicuro - Rigetto della Commissione territoriale - Impugnazione - Potere del giudice ordinario di valutare la legittimità della designazione - Sussistenza - Condizioni - Insicurezza derivante da circostanze specifiche dedotte dal richiedente – Conseguenze - L’esito in sintesi: all’esito di un procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – instaurato a seguito dell’ordinanza emessa il 1° luglio 2024, con cui il Tribunale di Roma ha sottoposto alla Corte di cassazione la questione circa l’ambito e l’ampiezza del sindacato del giudice sulla designazione di un paese di origine come sicuro per effetto del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, in data 7 maggio 2024 (Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 105 del 7 maggio 2024 – la Prima Sezione civile ha enunciato il seguente principio di diritto: «Nell’ambiente normativo anteriore al decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, e alla legge 9 dicembre 2024, n. 187, se è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale di richiedente proveniente da paese designato come sicuro, il giudice ordinario, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc, può valutare, sulla base delle fonti istituzionali e qualificate di cui all’art. 37 della direttiva 2013/32/UE, la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione, ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi di origine sicuri (secondo la disciplina ratione temporis), allorché la designazione operata dall’autorità governativa contrasti in modo manifesto con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale. Inoltre, a garanzia dell’effettività del ricorso e della tutela, il giudice conserva l’istituzionale potere cognitorio, ispirato al principio di cooperazione istruttoria, là dove il richiedente abbia adeguatamente dedotto l’insicurezza nelle circostanze specifiche in cui egli si trova. In quest’ultimo caso, pertanto, la valutazione governativa circa la natura sicura del paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale» - 33398_12_2024_civ_oscuramento_noindex
Cassazione, spetta ai giudici valutare se un Paese è sicuro
Corte UE. Avvocati, lecita l’esclusione dei soci di capitale in studio
Corte UE. Tracciamento obbligatorio dell’orario di lavoro anche per i domestici
Giustizia. Pochi i magistrati onorari e lo stock di arretrati aumenta - Nuove competenze scommessa giocata da ogni Governo
Lavoro autonomo. Non tassato il rimborso analitico delle spese sostenute per l’incarico - Dalla neutralità fiscale un incentivo alle aggregazioni professionali
In contraddittorio - La Direzione nazionale antimafia è il nuovo epicentro Stampa_Il Domani
Lavoro, anche colf e badanti devono timbrare il cartellino - ItaliaOggi.it
ChatGpt, il Garante sanziona OpenAI per 15 milioni di euro - ItaliaOggi.it
Ministero della Giustizia_ raggiunto l’accordo sul contributo unificato
La Commissione Ue _beccata_ a violare le sue stesse norme privacy_ e ora_ - Agenda Digitale
Giudiziaria. Renzi prosciolto dopo cinque anni, «M5s e Fdi responsabili della gogna»
Commento. Il coraggio di una svolta per un carcere più umano e dignitoso
Il caso. Gisèle Pelicot, una sentenza che vale per tutte le donne
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)