02.I.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 02/01/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 1 del 02.I.2025

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta - Reati e pene – Danneggiamento aggravato – Trattamento sanzionatorio – Massimo edittale della pena della reclusione fino a tre anni – Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza – Non fondatezza della questione - Norme impugnate: Art. 635, secondo comma, del codice penale - Dispositivo: non fondatezza - pronuncia_212_2024

Cassazione - Corte costituzionale - Precedenti giurisprudenziali - Mutamento - Condizioni – Fondamento - La Corte costituzionale – pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 6/9/2011, ma affermando un principio trasversale a tutte le giurisdizioni superiori (e già in parte contenuto nelle statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 29862 del 12/10/2022, Rv. 665940-01) – ha rilevato che «che il tendenziale rispetto dei propri precedenti – unitamente alla coerenza dell’interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – è, per le giurisdizioni superiori, condizione essenziale dell’autorevolezza delle loro decisioni, assicurando che i criteri di giudizio utilizzati restino almeno relativamente stabili nel tempo, e non mutino costantemente in relazione alla variabile composizione della corte» - 203_12_2024_cc_noindex

Cassazione - GIUDICATO - Società di assicurazione della responsabilità civile - Azione di rivalsa nei confronti degli eredi della persona trasportata - Nullità - Contrarietà al diritto dell’Unione - Giudicato - Intangibilità - Deroghe - Condizioni - Rinvio pregiudiziale alla CGUE - L’esito in sintesi: la Sezione Terza civile, in relazione ad un’azione volta a far dichiarare la nullità della rivalsa esercitata da una società di assicurazione nei confronti dei prossimi congiunti di una persona trasportata su un veicolo a motore soggetto all’obbligo di assicurazione, deceduta in conseguenza d’un sinistro stradale, perché contrastante con il diritto comunitario – diritto di agire in rivalsa ormai accertato da pronunce passate in giudicato, asseritamente in violazione dell’art. 2 della Direttiva 84/5/CE (c.d. “Seconda Direttiva RCA”) - ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione: - se l’art. 2 della Direttiva 84/5/CEE, in un caso come quello oggetto del presente giudizio, osti ad una normativa nazionale che, per effetto dell’avvenuta formazione del giudicato interno al processo civile italiano, impedisca di rilevare per la prima volta in sede di legittimità la nullità d’una clausola, inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale in violazione della suddetta Direttiva consenta all’assicuratore di agire in rivalsa nei confronti della persona trasportata che cumuli in sé la qualità di danneggiato e di assicurato; - se il principio per cui l’effettività del diritto comunitario prevale sul giudicato trovi applicazione anche quando: (a) il giudicato sia lesivo del diritto al risarcimento del danno, riconosciuto dall’art. 2 della Direttiva 84/5/CEE ai familiari di persona deceduta in conseguenza d’un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore della r.c.a.; (b) il titolare di quel diritto abbia tenuto una condotta completamente passiva nel processo concluso dal giudicato lesivo del diritto dell’Unione - 34107_12_2024_civ_Print_MS_Ott_Red2_passw_noindex

Cassazione - Designazione ministeriale di un paese terzo come sicuro – Procedura accelerata di convalida del trattenimento – Limiti – Eccezioni di carattere personale – Condizioni – Dialogo fra le Supreme Corti - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile, occupandosi del ricorso avvero il provvedimento di non convalida del trattenimento di uno straniero proveniente dall’Egitto, adottato dal Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, ha affermato quanto segue: Nell’ambiente normativo anteriore al decreto-legge n. 158 del 2024 e alla legge n. 187 del 2024, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro può essere effettuata, attraverso un decreto ministeriale, con eccezioni di carattere personale. Tuttavia, la procedura accelerata di frontiera non può applicarsi là dove, anche in sede di convalida del trattenimento, il giudice ravvisi sussistenti i gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova. In ogni caso, le eccezioni personali, pur compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non possono essere ammesse senza limiti. Tali eccezioni, infatti, non sono ammesse a fronte di persecuzioni estese, endemiche e costanti, tali da contraddire, nella sostanza, il requisito dell’assenza di persecuzioni che avvengano generalmente e costantemente, secondo l’allegato I alla direttiva 2013/32, perché, altrimenti, sarebbe gravemente pregiudicato il valore fondamentale della dignità e, con esso, la connotazione dello Stato di origine come Stato di diritto, il quale postula il rispetto delle minoranze nel nucleo irriducibile dei diritti fondamentali della persona. Il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento. Pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale. Sulla scorta di tali argomenti la S.C., ha rinviato a nuovo ruolo la decisione del ricorso, dichiarando espressamente – in linea con le stesse conclusioni della P.G. – di voler partecipare al dialogo fra le supreme corti, offrendo, nello spirito di leale cooperazione, la propria ipotesi di lavoro, nell’attesa che la Corte di giustizia Europea si pronunci, nell’udienza ormai prossima del 25 febbraio 2025, su plurimi ricorsi pregiudiziali, avanzati tanto da giudici italiani del merito quanto dal Tribunale amministrativo regionale di Berlino, su una serie di quesiti sicuramente interferenti con la decisione del caso concreto ed in grado di fornire alla S.C., nel suo fondamentale ruolo di organo nomofilattico, la possibilità di dettare un principio di diritto destinato ad operare anche per il futuro che tenga conto dei principi che varranno espressi dalla corte sovranazionale - 34898_12_2024_civ_oscuramento_noindex

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Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)