03.I.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 03/01/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 5 del 03.I.2025

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione alloggi - Straniero - Norme della Provincia autonoma di Trento - Misure di sostegno per l’accesso alla casa [nel caso di specie: residenza in Italia per almeno 10 anni] - Requisiti di accesso alle graduatorie per l’assegnazione di alloggi pubblici - Richiesta del possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall’art. 2, c. 1, lett. a), del decreto-legge n. 4 del 2019, come convertito - Norme impugnate: Artt. 5, c. 2° bis, e 3, c. 2° bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 07/11/2005, n. 15, recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13/11/1992, n. 21, come introdotti, rispettivamente, dai c. 6° e 2° dell’art. 38 della legge della Provincia autonoma di Trento 06/08/2019, n. 5 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - pronuncia_1_2025 

Cassazione - TUTELA DEI DIRITTI - Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. - Presupposti - Totale inerzia del debitore - Necessità o meno - Possibilità per il creditore del legittimario totalmente pretermesso di esercitare in via surrogatoria l’azione di riduzione -L’esito in sintesi: la Sezione Seconda civile, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di particolare importanza - sulla quale ha dato atto della sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza civile - concernente i presupposti necessari ai fini dell’esperibilità ad opera del creditore dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. In particolare, l’ordinanza interlocutoria ha evidenziato l’esistenza di un primo orientamento, più tradizionale, che considera come presupposto dell'azione surrogatoria oltre all'esistenza del credito di chi agisce rispetto al titolare dell'azione ed all'insolvenza del debitore, l'inerzia di quest'ultimo, ossia il suo comportamento omissivo, o insufficientemente attivo, al quale non può equipararsi un comportamento positivo, per cui il creditore non può chiedere di sostituirsi al debitore per sindacare le modalità con cui questi ha ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica (Cass. 2.2.2016 n. 1996; Cass. 12.4.2012 n. 5805; Cass. 4.8.1997 n. 7187; Cass. 28.5.1988 n. 3665). Vi è poi un secondo orientamento, che valorizza maggiormente il fatto che l'art. 2900 c.c., a differenza di quanto previsto nel previgente codice civile del 1865 all'art. 1234, non parla più di inerzia del debitore, ma di debitore che trascura di esercitare i propri diritti ed azioni nei confronti dei terzi. Poiché con il termine “trascura” il legislatore, come desumibile dalla relazione al codice civile (n. 1181), ha inteso precisare che a legittimare l'intervento del creditore quale sostituto processuale del titolare del diritto, o dell'azione processuale, non è necessaria un'inattività totale del debitore, bensì è sufficiente un esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente del diritto (Cass. n.1867/2000). Muovendo da quanto innanzi, si è evidenziato quindi che alcune pronunce di legittimità hanno ritenuto utilizzabile l'azione surrogatoria, oltre che nei casi di totale inerzia del debitore, anche nei casi in cui quest'ultimo non esplichi nella tutela dei suoi diritti la necessaria diligenza (tra queste Cass. 11.5.2009 n. 10744; Cass. 22.11.2022 n. 34297; Cass. 4.8.1997 n. 7187; Cass. 28.5.1988 n. 3665). L’ordinanza interlocutoria ha quindi posto un’ulteriore questione circa l'esperibilità, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, il quale abbia trascurato di esercitarla dovendosi valutare se sia preferibile una rivalutazione dello strumento dell'impugnazione della rinuncia da parte dei creditori di cui all'art. 524 c. c., o se, invece, debba prestarsi adesione alla tesi più radicale espressa da Cass. 29.7.2008 n. 20562. La predetta decisione ha, in particolare, riconosciuto all'azione regolata dall'art. 524 c.c. natura recuperatoria - mirando essa a rendere inopponibile al creditore la rinuncia del chiamato all'eredità ed a consentirgli di soddisfarsi sui beni ereditari che per il chiamato all'eredità si sono ormai perduti in conseguenza della sua rinuncia all'eredità - senza però fare assumere al chiamato la qualità di erede ed ha ritenuto inapplicabile analogicamente tale disposizione al legittimario totalmente pretermesso, che non rientra tra i chiamati all'eredità, che diventano eredi con l'accettazione e ad essa possono rinunciare con un effetto di immediato impoverimento del loro patrimonio - 23_01_2025_civ_noindex

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Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)