15.I.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 15/01/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 23 del 15.I.2025

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione - Maltrattamenti contro familiari o conviventi – Atti di violenza in una forma di controllo economico della persona offesa – Configurabilità del reato – Condizioni - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la famiglia, ha affermato che integra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi la condotta di chi impedisce alla persona offesa di essere economicamente indipendente, nel caso in cui i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare in quest’ultima un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica - 1268_01_2025_pen_oscuramento_noindex

Cassazione - Provvedimento di archiviazione contenente indebiti apprezzamenti sulla colpevolezza dell’indagato – Rimedio previsto dall’art. 115-bis cod. proc. pen. – Esperibilità – Possibile concorrenza con il ricorso per cassazione per abnormità – Esclusione – Ragioni - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a seguito dell’introduzione nell’ordinamento processuale penale del disposto dell’art. 115-bis cod. proc. pen., avverso il provvedimento di archiviazione contenente apprezzamenti sulla colpevolezza dell’indagato è esperibile il solo rimedio previsto dalla norma indicata, non residuando la possibilità di proporre ricorso per cassazione per abnormità, posto che tale rimedio impugnatorio ha natura residuale e, pertanto, non è esperibile ove siano normativamente previsti rimedi tipici - 1276_01_2025_pen_noindex

Cassazione - STRANIERI. - Protezione internazionale - Regolamento (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Interpretazione dei principî affermati dalla CGUE nella sentenza del 30/11/2023 - Valutazione del rischio di violazione del principio di non refoulement da parte del giudice di altro Stato membro – Limiti - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili, pronunciando sulle questioni rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 10903 del 23 aprile 2024, richiamate le statuizioni della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione Seconda, del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, secondo cui «il diritto dell’Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, così come precisato all’articolo 2 TUE, e tale premessa implica e giustifica l’esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel riconoscimento di tali valori e, dunque, nel rispetto del diritto dell’Unione che li attua nonché nel fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti dalla Carta, segnatamente agli articoli 1 e 4 di quest’ultima, che sanciscono uno dei valori fondamentali dell’Unione e dei suoi Stati membri, ossia la dignità umana che include segnatamente il divieto di trattamenti inumani o degradanti (§ 130); il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri riveste un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, per quanto riguarda, in particolare, lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia che l’Unione realizza e a titolo del quale, quest’ultima, conformemente all’articolo 67, paragrafo 2, TFUE, garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. In tale contesto, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati di ritenere che, tranne in circostanze eccezionali, tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo (§ 131); nell’ambito di un sistema europeo comune di asilo si deve presumere che il trattamento riservato ai richiedenti protezione internazionale in ciascuno Stato membro sia conforme a quanto prescritto dalla Carta, dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, nonché della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (§ 132); poiché non si può escludere che tale sistema incontri gravi difficoltà di funzionamento in un determinato Stato membro, cosicché sussisterebbe un grave rischio che taluni richiedenti protezione internazionale siano, in caso di trasferimento, trattati in modo incompatibile con i loro diritti fondamentali, il giudice investito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, se dispone di elementi prodotti dall’interessato per dimostrare l’esistenza di un tale rischio, è tenuto a valutare, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, e alla luce del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell’Unione, l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate o che colpiscono determinati gruppi di persone (§ 133.135, 136); in assenza di fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo, tale disposizione può essere invocata qualora non sia escluso che, in una fattispecie concreta, il trasferimento di un richiedente asilo nel quadro del Regolamento Dublino III comporti un rischio reale e comprovato che tale richiedente sarà, in tal modo, sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di detto articolo (§ 138); la differenza di valutazione da parte dello Stato membro richiedente, da un lato, e dello Stato membro competente, dall’altro, del livello di protezione di cui può beneficiare il richiedente nel suo paese di origine, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva «qualifiche», o dell’esistenza di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, ai sensi dell’articolo 15, lettera c), di tale direttiva, è, in linea di principio, irrilevante ai fini del controllo della validità della decisione di trasferimento; tale interpretazione è l’unica compatibile con gli obiettivi del Regolamento Dublino III, che mira segnatamente a stabilire un metodo chiaro e operativo di determinazione dello Stato membro competente e a prevenire movimenti secondari di richiedenti asilo tra gli Stati membri. Tali obiettivi escludono che il giudice che esamina la decisione di trasferimento effettui una valutazione nel merito del rischio di refoulement in caso di rinvio. Tale giudice deve infatti ritenere acquisito il fatto che l’autorità competente in materia di asilo dello Stato membro competente valuterà e determinerà correttamente il rischio di refoulement, nel rispetto dell’articolo 19 della Carta, e che il cittadino di paese terzo disporrà, conformemente alle prescrizioni derivanti dall’articolo 47 della Carta, di mezzi d’impugnazione effettivi per contestare, se del caso, la decisione di detta autorità al riguardo (§ 140 e 141).», hanno affermato il seguente principio: «Nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo ex art.27 del Regolamento UE n. 604 del 26.6.2013, nonché ex art.3 del d.lgs. 28.1.2008 n.25, e s.m.i. e ex art.3, lettera e-bis del d.l. 17.2.2017 n. 13, convertito con modifiche in legge 13.4.2017 n. 46, il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, sulla base di divergenze di opinioni in relazione all’interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.» - 935_01_2025_civ_oscuramento_noindex

Cassazione. Comporto extra per il disabile

Cassazione. Minore erede, beneficio di inventario entro dodici mesi dalla maggiore età

Cassazione. Illegittima segnalazione alla centrale rischi, prova del danno presuntiva

Cassazione. Il licenziamento economico può essere discriminatorio

Cassazione. La spedizione della raccomandata con avviso di deposito dell’atto non perfeziona la notifica

Cassazione. Conflitto negativo di competenza_ l’ordinanza cautelare se non rinnovata perde efficacia

Cassazione. Screenshot delle chat dell’indagato_ necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria_

Cassazione. Deprezzamento dell’immobile per il rumore causato dal traffico_ la parola alla Suprema Corte

Cassazione. La liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale

Cassazione. L’inadeguatezza della quantificazione aprioristica degli onorari

Corte d'Assise di Modena. Due parole ripugnanti che minano una sentenza

Tribunale di Torre Annunziata. Ok al concordato senza maggioranza dei creditori

Sentenza Tribunale di Udine n. 1138-2024. Difensore in mediazione, procura per disporre di diritti sostanziali

Sentenza Tribunale di Gela n. 628-2024. Energia elettrica tentativo di conciliazione a carico del cliente

Sentenza Tribunale di Bari n. 4909-2024. Compensazione spese legittima per chi rifiuta proposta conciliativa ex art. 185-bis c.c.

Sentenza Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 1136-2024. Opposizione a precetto per rilascio fondo rustico e tentativo di conciliazione

Mediazione_ l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale gode delle esenzioni fiscali_Risposta n. 3_2025

Giustizia. Vittime di reato tutelate da norma Costituzionale, primo sì del Senato

Salva Milano, progettisti al Tar contro la chiusura dello sportello unico

Norme & Tributi. Online le pagine social dei quotidiani digitali

Rischio Consulta a 11 sull’Autonomia

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)