31.I.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 31/01/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 44 del 31.I.2025 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione, penale - Decreto del pubblico ministero di allontanamento di urgenza dall’abitazione familiare – Rigetto della richiesta di convalida – Interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione – Sussistenza – Ragioni - MISURE CAUTELARI – Personali – Misure precautelari – Allontanamento di urgenza dall’abitazione familiare disposto dal pubblico ministero – Convalida – Controllo del giudice – L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale ha affermato che: - sussiste l’interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di convalida del decreto di allontanamento di urgenza dall’abitazione familiare, emesso ai sensi dell’art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, comma 1, legge 24 novembre 2023, n. 168, anche nel caso in cui non vi sia stata una coeva richiesta di applicazione di misura cautelare, stante la vigenza della regula iuris, evincibile dal disposto dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., interpretato alla luce del parametro costituzionale fissato dall’art. 111 Cost., che vuole vi sia una necessaria verifica giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti che incidono, limitandola, sulla libertà personale; - in sede di convalida del decreto applicativo della misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dall’abitazione familiare, emesso dal pubblico ministero ex art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare, in esito al contraddittorio delle parti e sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’udienza, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione di condotte che mettano a rischio, grave e attuale, la vita o l’integrità fisica della persona offesa - 3892_01_2025_pen_oscuramento_noindex

Cassazione, penale - Se, dopo le modifiche dell'art. 593 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia, agli effetti civili, appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ovvero solo ricorribile per cassazione - Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 576, 593; d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 2; d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, art. 2; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34 – Decisione: la sentenza di proscioglimento è appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato - Ord_Rimessione_Salerno_Nicola_RG_39591_2024_noindex

Cassazione, penale - Credito garantito da privilegio ex art. 316, comma 4, c.p.p. - Concorso con credito garantito da ipoteca iscritta in data anteriore - Art. 2748, comma 2, c.c. - Applicabilità – Questione - L’esito in sintesi: la Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, sinora esaminata soltanto in una decisione penale (Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 33187 del 28/06/2012 Cc. (dep. 23/08/2012), che si presenta di massima di particolare importanza, sia perché attinente al fondamentale tema delle cause di prelazione e degli interessi ad esse sottesi, sia perché queste vengono in rilievo in controversie devolute anche ad altre Sezioni della Corte: Se – in base alla regola dell’art. 2748, comma 2, c.c. – il creditore che gode del privilegio previsto dall’art. 316, comma 4, c.p.p. va preferito, nella distribuzione del ricavato dalla vendita di beni immobili, al creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro penale oppure se – in forza della clausola di riserva della citata disposizione – la legge dispone diversamente (come già finora riconosciuto solo per escludere la prevalenza del privilegio sulle ipoteche nel caso in cui il primo sia previsto a tutela esclusivamente di interessi di natura individuale, ai sensi dell’art. 2775-bis c.c., a garanzia dei crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.), con una «deroga non necessariamente contenuta in un esplicito precetto, ma che può e deve essere individuata nell’ordinamento nel suo complesso, attraverso la lettura e l’interpretazione normativa che tenda all’armonioso coordinamento dello specifico istituto in trattazione con l’intero sistema»” - 19314_07_2024_civ_noindex

Cassazione - Se, nell'ambito delle attività di "bancoposta" svolte da Poste Italiane s.p.a., la "raccolta del risparmio postale", ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, abbia natura pubblicistica e, in caso positivo, se l'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio - RINVIATO A NUOVO RUOLO - Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 357, 358; d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, art. 2; d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, art. 2 - 31605_08_2024_pen_noindex - Provv._Primo_Pres.__Diff.to_ud_

Cassazione. Allontanamenti chiesti dal Pm solo se ci sono gravi indizi

Cassazione. Al giudice tributario la prescrizione del credito dopo la notifica valida

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CEDU. Rifiuti tossici, Strasburgo condanna l’Italia_ vite a rischio nella Terra dei fuochi - ItaliaOggi.it

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Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)