14.II.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 14/02/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 62 del 14.II.2025 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta - Previdenza - Pensioni - Riconoscimento nell'anno 2023 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, c. 1, della legge n. 448 del 1998 - Previsione che applica all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo dell’assegno - Previsione che, in particolare, rivaluta nella misura del 47 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte tale trattamento, del 37 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il medesimo trattamento minimo, del 32 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo - Denunciata misura che riduce la proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione e segnatamente nella sua forma differita rappresentata dal trattamento pensionistico previdenziale, in spregio al fondamento lavoristico della Repubblica - Disposizione che impone sacrifici a carico dei lavoratori in quiescenza, permettendo, al contempo, ad altre categorie di soggetti di beneficiare di rilevanti provvidenze a carico del bilancio dello Stato - Ingiustificata introduzione di misure di “raffreddamento” dell’indicizzazione delle pensioni più alte, rivolte a contenere l’inflazione, nel contesto di una manovra di bilancio espansiva - Progressiva assimilazione dei trattamenti pensionistici di carattere previdenziale alle prestazioni assistenziali, parametrate, anziché alla quantità e qualità del lavoro, allo stato di bisogno - Lesione del principio che considera il lavoro un elemento fondante della Repubblica - Disconoscimento del contributo fornito dal lavoratore al progresso spirituale e materiale della società - Violazione del principio della promozione dei capaci e meritevoli, affinché possano raggiugere i gradi più alti degli studi - Contrasto con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto - Lesione della garanzia previdenziale - Violazione del principio in forza del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a una legge - Stabilizzazione sostanziale dei tagli della perequazione che impone al contribuente un sacrificio definitivo, in spregio al principio di temporaneità delle misure - Previsione che, riconoscendo alla lett. b), n. 3), 4) e 5), del c. 309 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 una rivalutazione in misura inferiore al 50 per cento, risulta inferiore al tasso di interesse legale nel periodo di riferimento e confligge con il principio civilistico della lesione ultra dimidium - Previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, c. 1, della legge n. 448 del 1998, in misura integrale per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS, al 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il medesimo trattamento minimo, al 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo - Denunciata disposizione che determina una progressiva assimilazione dei trattamenti pensionistici di carattere previdenziale alle prestazioni assistenziali, parametrate, anziché alla quantità e qualità del lavoro, allo stato di bisogno - Omessa previsione di un limite all’efficacia temporale delle riduzioni della misura di rivalutazione dei trattamenti pensionistici - Modulazione degli effetti temporali dell’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale con decorrenza dall’anno 2022 o 2023. Denunciato intervento di graduazione del meccanismo perequativo di carattere non transitorio, carente di adeguate e motivate ragioni di finanza pubblica sottostanti alla sua introduzione - Lesione dei diritti patrimoniali attinenti a rapporti di durata - Contrasto con il principio della retribuzione adeguata e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto - Lesione della garanzia previdenziale - Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, essendo incrinata la principale tutela, insita nel meccanismo di perequazione, che prevede una difesa modulare del potere di acquisto delle pensioni - Contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale - Norme impugnate: Art. 1, c. 309° della legge 29/12/2022, n. 197 e art. 69, c. 1°, della legge 23/12/2000, n. 388 - Dispositivo: non fondatezza - inammissibile - pronuncia_19_2025

Cassazione - SOCIETÀ. - Cancellazione della società - Responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. - Presupposto - Riscossione in base al bilancio di liquidazione - Incidenza sull’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria oppure sulla legittimazione passiva del socio nel processo instaurato nei confronti della società - Conseguenze - Oneri probatori - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – in relazione alla questione rimessa dalla Sezione Tributaria con l’ordinanza interlocutoria n. 7425 del 14 marzo 2023 – hanno pronunciato i seguenti principî: «Nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3^ (già 2^) co. dell’art. 2495 cod. civ., integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi; questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie; la verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa.» - 3625_02_2025_civ_noindex

Cassazione - Riabilitazione ex art. 25-bis d.lgs. n. 109 del 2006 - Diniego - Impugnazione per cassazione - Ammissimibilità - Misura del trasferimento di sede o di funzione – Ostatività alla riabilitazione esclusione - Effetti della riabilitazione sul trasferimento - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – in relazione – hanno pronunciato i seguenti principî:«Sebbene l’art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 limiti l’impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Sezione disciplinare alle sentenze e alle ordinanze di sospensione cautelare, obbligatoria e facoltativa, di cui agli artt. 21 e 22 dello stesso decreto legislativo, deve ritenersi consentito il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale la Sezione disciplinare, ai sensi del successivo (e posteriormente introdotto) art. 25-bis, decide in tema di riabilitazione, trattandosi di provvedimento che statuisce sulle situazioni giuridiche del magistrato ritenuto responsabile in esito al procedimento disciplinare, perpetuando, in caso di diniego del beneficio, l’effetto che si ricollega alla pronuncia di condanna, e viceversa neutralizzandone ogni effetto allorché la riabilitazione sia accordata»; «La riabilitazione [è] ammissibile anche quando la censura è accompagnata dalla misura del trasferimento di sede o di funzione». «La riabilitazione del magistrato condannato alla censura con trasferimento d’ufficio non comporta … l’estinzione di quest’ultima misura. Non si assiste, cioè, ad una riassegnazione automatica, eventualmente in soprannumero, alla sede dalla quale il magistrato condannato e riabilitato era stato trasferito. Ciò non toglie che il magistrato trasferito d’ufficio, una volta maturato il periodo di legittimazione nell’ufficio ad quem, possa ambire, al pari di ogni altro magistrato, al rientro nella sede da cui è stato trasferito (o al trasferimento in altra sede) secondo la disciplina ordinaria dei tramutamenti, ferme le valutazioni di competenza del Consiglio superiore.» - 3652_02_2025_civ_oscurament_noindex

Cassazione Sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. – Ricorso per cassazione – Proponibilità, anche prima della scadenza del termine di cui all’art. 159, ultimo comma, cod. pen., per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. – Sussistenza - Riferimenti normativi: Cost., art. 111, comma settimo; cod. proc. pen., artt. 420-quater, 568, comma 2, 606, comma 1; cod. pen., art. 159 – Decisione: affermativa. Il provvedimento è ricorribile per cassazione ad opera delle parti per tutti i motivi elencati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen. - 23056_06_2024_pen_oscuramento_noindex - 05847_02_2025_pen_oscuramento_noindex

Cassazione - Abrogazione del delitto di abuso di ufficio – Revoca della sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite rispetto al quale si sia ritenuto, in fase di cognizione, che l’illiceità dell’interferenza derivasse dalla sua finalizzazione alla realizzazione del delitto di abuso di ufficio – Possibilità – Esclusione – Limiti - L’esito in sintesi: la Prima Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che, a seguito dell’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio, non è suscettibile di revoca, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite, con riguardo al quale il giudice della cognizione abbia ritenuto che l’illiceità dell’interferenza derivasse dalla sua finalizzazione alla realizzazione del delitto di abuso di ufficio, nel caso in cui la condotta cui l’interferenza era finalizzata conservi disvalore penale a norma dell’art. 314-bis cod. pen., introdotto dall’art. 9 d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 - 5041_02_2025_pen_noindex

Cassazione - Fattispecie circostanziata di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990 – Non occasionalità – Nozione – Conseguenze - L’esito in sintesi: la Terza Sezione penale, in tema di stupefacenti, ha affermato che l’elemento specializzante della non occasionalità, richiesto per l’integrazione dell’ipotesi circostanziata di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ricorre nel caso in cui l’agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi contestata in fatto ove sia contestata la recidiva specifica - 5842_02_2025_pen_noindex

Consulta. CTU_ illegittima la riduzione dell’onorario dopo la prima vacazione

Cassazione, s.u. Cartabia, sentenza per assenza impugnabile immediatamente

Cedu. Violenza domestica, giustizia troppo lenta, Italia condannata

Cedu, condannata Roma, troppo lenta su stalking

Esame Avvocato 2024-2025_ i criteri di valutazione degli orali - esame_avvocati_2024_verbale4feb2025_criteri_svolgimento_prova_orale

Anac. Il Ccnl artigianato non vale per l’azienda industriale

Milleproroghe. Assemblee a distanza, via libera per tutto il 2025

Lavoro autonomo. Il passaggio dal regime ordinario al forfettario

I primi sì dei giudici a incontri intimi in carcere - L'intervista. Ancora nessun intervento per applicare la sentenza della Consulta

Patti Lateranensi. Stato e Chiesa a confronto su migranti, difesa della famiglia e pace giusta

Carceri. Sollicciano, infiltrazioni, cimici e qualche «panneggio» d’amore

Chat di Fdi, il Garante privacy avverte Il Fatto Quotidiano

Il via libera di Meloni sblocca l’elezione dei quattro giudici

Truffa nel nome del ministro Crosetto, due indagati a Milano

Clausola di salvaguardia Decreto NIS (138_2024)_ il decreto in GU _ Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.it

Riscossione delle multe stradali in UE_ novità della Direttiva 2024_3237

Suicidio medicalmente assistito_ in Toscana la prima legge regionale

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)