20.II.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 20/02/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 69 del 20.II.2025 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta - Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione per immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di religione o di culto - Previsione che, nella parte in cui si riferisce a un immobile utilizzato esclusivamente per finalità religiose, non consente lo scorporo delle superfici adibite ad attività diverse - Norme impugnate: Art. 7, c. 1°, lett. i), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 - Dispositivo: inammissibilità - Consulta, cmunicato stampa, INAMMISSIBILE LA QUESTIONE SULL’ESENZIONE ICI, sent. n. 20-25pronuncia_20_2025

Consulta - Tributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel c. 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della base imponibile - Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive - Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi - Criticità delle disposizioni in relazione all’individuazione della base imponibile, la cui definizione non risulta congruente con la dichiarata finalità di tassare gli incrementi di utili dipendenti dall’aumento dei prezzi dell’energia - Intervento legislativo che, in riferimento alla base imponibile, non considera che una parte dell’incremento dei profitti realizzati nel 2022, rispetto alla media dei precedenti quattro anni, non è dovuta a una maggiore capacità di produrre reddito dell’operatore economico, ma dalla riespansione dei consumi energetici - Norme impugnate: Art. 1, commi da 115° a 119°, della legge 29/12/2022, n. 197 - Dispositivo: Sospensione e trasmissione alla Corte di giustizia UE. 

Cassazione. Appello del pubblico ministero – Avverso sentenze di proscioglimento riguardanti i reati previsti dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., emesse prima del 25 agosto 2024 – Possibilità – Sussistenza – Preclusione prevista dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), l. n. 114 del 2024 – Applicabilità – Esclusione – Ragioni - L’esito in sintesi: la Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore delle legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum comporta l’operatività del regime impugnatorio previsto all’atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazione6984_02_2025_pen_oscuramento_noindex

Cassazione, penale. Dichiara che hanno danneggiato la sua auto ma è falso_ la denuncia vale una condanna per simulazione di reato

Cassazione, penale. Il Daspo è applicabile anche alle gare amichevoli

Cassazione. Agevolazione Tosap per la filiera del sistema elettrico nazionale

Cassazione, penale. No alla fretta in udienza predibattimentale

Cassazione. Abiti usati non igienizzati, è traffico illecito di rifiuti

Cassazione. Se c’è la dequalificazione risarcibili pure i mancati aggiornamenti formativi

Procura di Milano. Il rito milanese colpisce ancora Google, altro accordo fiscale da 326 milioni

Cgt Sicilia. Nell’accertamento d’ufficio sono deducibili i costi provati

Cgt Catania. I documenti incompleti mettono in salita le liti sui dividendi esteri

Giurisprudenza. Società veicolo, detrazione Iva per l’acquisto di quote

Liquidazione del danno biologico nei sinistri stradali_ la nuova Tabella Nazionale - G.U. 18 febbraio 2025, n. 40 (suppl. ord. n. 4L).pdf

Ordine degli Avvocati di Milano e la prima Carta Etica per l'uso consapevole dell’AI - 4cAi

Codice antimafia. Confisca, niente prelievo fino alla cessione

Milleproroghe. Rottamazione, salvagente esteso a tutte le rate non pagate finora

Maggioranza, nuovo fronte sulla Commissione Covid

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)