27.II.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 27/02/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 75 del 27.II.2025 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione - Secretazione atti di indagine ai sensi dell’art. 329, comma 3, cod. proc. pen. e limitazioni del diritto di difesa – Eccezione di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – Condizioni - L’esito in sintesi: la Seconda Sezione penale, in tema di indagini preliminari, ha affermato che la possibilità di secretare singoli atti, attribuita al pubblico ministero dall’art. 329, comma 1, cod. proc. pen. a tutela della segretezza dell’attività investigativa in corso di svolgimento, esclude che la formazione di atti probatori in parte secretati ne comporti l’inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato, ferma restando la facoltà dell’imputato di eccepire la compressione del diritto di difesa derivante dalla mancata piena conoscenza degli atti secretati, ove deduca un interesse processuale meritevole di tutela - 7647_02_2025_pen_noindex

Cassazione - RISARCIMENTO DANNI - Risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del conduttore - Danno da mancato guadagno del locatore - Restituzione del bene locato prima della scadenza - Irrilevanza - Risarcibilità del pregiudizio -Oneri probatori del locatore - Contenuto - Applicabilità dell'art. 1591 c.c. – Esclusione - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – in relazione alla questione ritenuta di massima di particolare importanza, già oggetto di contrasto, dalla Sezione Terza civile con l’ordinanza interlocutoria n. 31276 del 9 novembre 2023 – hanno pronunciato il seguente principio: «Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.» - 4892_02_2025_civ_oscuramento_noindex

Cassazione - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE. - Atto di scissione societaria - Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Ragioni - Azione revocatoria ex art. 66 l.fall - Competenza del tribunale fallimentare - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – in relazione alla questione rimessa dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 24237 dell’8 agosto 2023 – hanno pronunciato i seguenti principî: «L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell’atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l’opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell’organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell’azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario»; «L’azione revocatoria ex art. 66 l. fall. dell’atto di scissione societaria è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del tribunale delle imprese» - 5089_02_2025_civ_oscuramento_noindex

Cassazione - Se in tema di continuazione fra delitti e contravvenzioni, oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato all'art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103, debba essere operata nella misura di un terzo sulla pena unitariamente determinata ovvero debba essere effettuata distintamente nella misura di un terzo sugli aumenti di pena per i delitti e della metà sugli aumenti disposti per le contravvenzioni - Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 81; cod. proc. pen., artt. 442, 609, comma 2, 666; legge 23 giugno 2017, n. 103 – Decisione: nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà. La questione riguardante l'erronea determinazione della diminuente per il giudizio abbreviato in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni è soggetta al principio devolutivo e non può essere dedotta per la prima volta in sede esecutiva, trattandosi di ipotesi afferente a pena illegittima e non illegale - SEZ1P17789720241114094251

Cassazione, s.u. Risarcimento al locatore per la morosità anche se c’è riconsegna anticipata

Cassazione. Non impugnabile la presa in carico dell’Ader

Consiglio di Stato. Manifesti contro la pillola antiabortiva_ legittimo lo stop del Comune

Sentenza Tribunale di Genova n. 381-2025. Spese mediazione regolate sul principio della soccombenza

Sentenza Tribunale di Crotone n. 78-2025. Appaltatore contro il condominio. Mediazione obbligatoria

Sentenza Tribunale di Fermo n. 61-2025. Conciliazione agraria presso ente diverso, giudizio improcedibile

Sentenza Tribunale di Modena n. 197-2025. Conciliazione agraria presso ente diverso, giudizio improcedibile

OCF su separazione_carriere_anm

Abuso del diritto, pronti i limiti alle contestazioni del Fisco

Primo sì dalla Camera alla partecipazione dei lavoratori

LE QUATTRO MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Mattarella, «Serve serenità» Il Csm vota Gaeta nuovo Pg

FotonotiziaA Pompei nuova scoperta, sala affrescata con Dioniso

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)