06.III.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa e Speciale "ROTTAMAZIONE CARTELLE - Come essere riammessi"

Scritto il 06/03/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 82 del 6.III.2025 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta - Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Modifiche alla l. prov.le n. 9 del 2018 - Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato - Ipotesi di impossibilità di rimuovere i vizi delle procedure amministrative o di ripristinare lo stato dei luoghi, anche in considerazione dell'esigenza di bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate - Applicazione da parte dell'autorità preposta alla vigilanza di una sanzione pecuniaria - Variazione dell'ammontare della relativa sanzione in ragione della gravità degli abusi da 0,8 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione - Riduzione della sanzione nel caso in cui, al momento della relativa irrogazione o del pagamento dell'ultima rata, le opere eseguite in base al titolo annullato risultino conformi al quadro normativo e alle previsioni urbanistiche a tale momento vigenti - Denunciata introduzione di un criterio valutativo, non rinvenibile nella disciplina nazionale di riferimento, che amplia le ipotesi in cui è possibile escludere la sanzione ripristinatoria, rendendola residuale - Determinazione di un'ipotesi di sanatoria difforme dai presupposti richiesti dalla normativa statale - Scostamento dalla disposizione nazionale che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle loro parti abusivamente eseguite - Disposizione provinciale di favore che sfugge al principio della doppia conformità urbanistica imposto dalla normativa statale - Introduzione di un sistema sanzionatorio degli illeciti edilizi in contrasto con la disciplina statale che costituisce norme fondamentali di riforma economico-sociale - Violazione dei principi fondamentali statali in materia di governo del territorio - Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - Eccedenza dalle competenze statutarie, essendo la Provincia priva di potestà normativa in materia di sanzioni per illeciti edilizi - Norme impugnate: Art. 4, c. 10°, della legge Provincia di Bolzano 10/01/2022, n. 1 - Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità - Comunicato stampa. ANCHE LE AUTONOMIE SPECIALI DEVONO ATTENERSI AL REGIME SANZIONATORIO DETTATO DALL’ARTICOLO 38 DEL T.U. EDILIZIA_sent. 22 - pronuncia_22_2025

Consulta - Processo penale - Processo minorile - Percorso di rieducazione del minore - Proposta di definizione anticipata del procedimento da parte del pubblico ministero subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo - Previsione che il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta - Previsione che il pubblico ministero trasmette il programma al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione - Denunciata procedura che non permette un adeguato approfondimento informativo che consenta un’effettiva presa in carico del minore e dei suoi bisogni educativi - Denunciata ristrettezza dei tempi previsti - Denunciata previsione di un intervento ridotto dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia - Denunciata devoluzione della procedura alla cognizione del giudice monocratico per le indagini preliminari anziché a un organo collegiale multidisciplinare - Omessa specificazione degli elementi informativi alla base del giudizio - Diversità di disciplina rispetto all’istituto della messa alla prova per gli imputati minorenni e a quello per gli imputati adulti - Trattamento improntato sul paradigma punitivo, scandito dal principio di proporzionalità anziché fondato su dinamiche educative e riabilitative - Irragionevolezza - Lesione dei principi a tutela del minore - Norme impugnate: Art. 27 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22/09/1988, n. 448, inserito dall'art. 8, c. 1°, lett. b), del decreto-legge 15/09/2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13/11/2023, n. 159 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - pronuncia_23_2025

Cassazione - Giudizio di rinvio – Richiesta di riconoscimento della continuazione esterna mai dedotta in precedenza in ragione della sopravvenienza del giudicato – Inammissibilità - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale ha affermato che nel giudizio di rinvio non può chiedersi il riconoscimento della continuazione, che non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello, neanche nel caso in cui l’unicità del disegno criminoso si invochi con riguardo a delitti per i quali il giudicato si sia formato solo dopo la celebrazione del giudizio di appello, oggetto dell’annullamento con rinvio, sempreché la sentenza rescindente non abbia devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di punti della decisione concernenti anche la disciplina della continuazione - 9152_03_2025_pen_noindex

Cassazione - Ordinanza di differimento dell’udienza in funzione della trascrizione peritale delle intercettazioni – Abnormità – Insussistenza – Ragioni - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale ha affermato che non è abnorme, in quanto non esula dai poteri riconosciuti ex lege e non determina una stasi irreversibile del processo, ma comporta un mero ritardo nella definizione della fase, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare, che abbia ritenuto di disporre perizia per la trascrizione delle intercettazioni, erroneamente differisce la trattazione del processo in attesa del deposito dell’elaborato peritale, essendo la prova costituita dalle registrazioni delle conversazioni, cui le parti hanno libero accesso, con conseguente esclusione di qualsiasi lesione dei diritti della difesa, anche in relazione all’eventuale richiesta di definizione con riti alternativi - 9161_03_2025_noindex

Cassazione - Giudici onorari di tribunale (G.O.T.) iscritti all’albo professionale di avvocato - Regime assicurativo previdenziale precedente all’entrata in vigore della l. 31 dicembre 2012, n. 247 - L’esito in sintesi: la Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ordine alla seguente questione di diritto:
se, per i giudici onorari di tribunale (G.O.T.), in relazione al servizio prestato prima dell’entrata in vigore della l. 31 dicembre 2012, n. 247 (che, all’art. 21, comma 8, ha previsto l’iscrizione alla Cassa forense di tutti gli iscritti all’albo), non è configurabile alcuna copertura assicurativa, oppure trova applicazione - per analogia - l’iscrizione alla Cassa forense prevista dall’art. 8 della l. n. 276 del 1997 per i giudici onorari aggregati (G.O.A.), ovvero vige l’obbligo d’iscrizione presso la Gestione separata dell’I.N.P.S., ai sensi dell’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - 
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Cassazione - Ambito di efficacia dell’art. 21-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 - Giudicato penale - Estensione al rapporto impositivo o limitazione al profilo sanzionatorio - Assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. - Applicabilità della nuova disciplina - L’esito in sintesi: la Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle questioni concernenti l’ambito di efficacia dell’art. 21-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 - introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026 - sia in relazione all’estensione anche al rapporto impositivo - ovvero alla limitazione alla sola parte sanzionatoria - degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario (emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”), sia in ordine all’applicabilità della nuova disciplina all’ipotesi di assoluzione con la formula prevista dall’art. 530, comma 2, del c.p.p. - 5714_03_2025_civ_oscuramento_noindex

Cassazione - CONTRATTI BANCARI - Mutuo con patti accessori di contestuale deposito irregolare della somma mutuata - Titolo esecutivo – Configurabilità - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – in relazione alla questione rimessa dal Tribunale di Siracusa con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del 31/7/2024 – hanno pronunciato il seguente principio: ««Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto» - 5968_03_2025_civ_noindex

Cassazione - Provvedimento di archiviazione non impugnabile ratione temporis ai sensi dell’art. 115-bis cod. proc. pen. che affermi la sussistenza del reato e la colpevolezza dell’indagato – Sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024 – Rimedio impugnatorio esperibile – Indicazioni - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione, in tema di impugnazioni, ha affermato che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024, il provvedimento di archiviazione per avvenuta estinzione del reato conseguente alla sua prescrizione, che contiene affermazioni sulla sussistenza dello stesso e sulla colpevolezza dell’indagato, è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, nel caso in cui ratione temporis non sia impugnabile con il rimedio previsto dall’art. 115-bis cod. proc. pen. - 8927_03_2025_pen_oscuramento_noindex

Cassazione - Definizione agevolata (c.d. Rottamazione-quater) - Presupposti - Piano di dilazione rateale del debito - Obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti - Adempimento parziale del debito - Esito del contenzioso – Contrasto - L’esito in sintesi: la Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme: «Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse» - 5830_03_2025_civ_noindex

Cassazione - Mutuo “solutorio” utilizzato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario - Validità - Sussistenza - Efficacia come titolo esecutivo – Configurabilità - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – in relazione alla questione rimessa dalla Sezione Seconda civile con l’ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024 – hanno pronunciato i seguenti principî: «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo» - 5841_03_2025_civ_noindex

Cassazione. Rottamazione quater alle Sezioni Unite

Cassazione. Irrilevanti ai fini penali le irregolarità dei verificatori

Cassazione. Le Sezioni unite validano il mutuo solutorio

Cassazione. Disabili, spese deducibili per assistenza specifica solo da addetti qualificati

Cassazione. Rischio da interferenze anche se due aziende svolgono la stessa attività

Condominio. Nuove scadenze fiscali per l’amministratore

Agcom, «Le piattaforme devono farsi misurare»

Giustizia, la premier vede i magistrati ma sulla riforma è muro contro muro

Sulla difesa il no della Lega Pd, Gentiloni sfida Schlein

L'analisi. Contro i rischi dell’AI serve una precisa policy interna

Commento. Parità di genere lontana tra pinkwashing e pericoli dell’intelligenza artificiale

Commento. Mai così tante donne al potere anche in Italia, il cambiamento arrivi da loro

ROTTAMAZIONE CARTELLE - Come essere riammessi

Rottamazione. Domanda online entro il 30 aprile per la riammissione dei decaduti

Rottamazione. L’istanza per il rientro blocca fermi amministrativi e pignoramenti

Rottamazione. Aderire alla sanatoria può portare la non punibilità penale per tenuità

Giurisprudenza. Il contenzioso torna in gioco per chi non paga

Misure cautelari. Niente sequestro se è in corso una rateizzazione

Cassazione. La S.C. ci ripensa su avviso di presa in carico e impugnazione

Liticonsorzio. Ricorso notificato anche al creditore

Prescrizione e decadenza. La sospensione Covid proroga anche gli atti successivi al 2020 - Sulla prescrizione decide la Cgt

Imposte erariali prescritte in 10 anni

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)