Newsletter n. 92 del 17.III.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Legge di stabilità provinciale per l'anno 2023 - Previsione che alla copertura degli oneri per complessivi 379.511.127,31 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023, 151.259.459,64 euro a carico dell'esercizio finanziario 2024 e 737.677.795,30 euro a carico dell'esercizio finanziario 2025 derivanti dall'art. 2, c. 1 (tabella A) e 3 (tabella C), nonché dall'art. 6, c. 2, della l. prov.le n. 16 del 2022, si provvede con le modalità previste dalla tabella E - Denunciata mancata considerazione, con riguardo alla quota di entrata per l'anno 2025, prevista a copertura dei predetti oneri, degli effetti determinati dalla riduzione dei trasferimenti statali di cui all'art. 1, c. 4, della legge n. 234 del 2021 - Difetto di una corretta quantificazione degli oneri e delle fonti di finanziamento - Contrasto con la normativa statale in materia di contabilità per quanto riguarda le necessarie coperture delle leggi di spesa. Prevista approvazione dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza per 6.490.257.672,60 euro - Approvazione dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza, per 6.490.257.672,60 euro - Approvazione degli allegati al bilancio di previsione - Denunciato stanziamento, in riferimento all'esercizio 2025, iscritto nel Titolo 2 "Trasferimenti correnti", Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche", pari a euro 570.678.028,00, determinato senza tener conto del venir meno del trasferimento, dal bilancio dello Stato, dell'importo di euro 103.100.000,00 previsto dalla legge di bilancio 2022 - Approntamento delle risorse finanziarie non correttamente quantificato in relazione ai rispettivi oneri e omessa individuazione delle fonti di finanziamento, in contrasto con la normativa statale interposta che richiede la necessaria copertura delle leggi di spesa - Iscrizione al bilancio dell'importo di euro 103.100.000,00 non coerente con i principi contabili generali di veridicità, attendibilità e correttezza di cui alla normativa statale di riferimento - Eccedenza dalle competenze accordate alla Provincia autonoma di Bolzano dallo Statuto speciale. Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2023 - Modifica della l. prov.le n. 8 del 2000 (Norme per la tutela della qualità dell'aria) - Previsione che alla copertura degli oneri quantificati in 1.250.000,00 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023- 2025 - Denunciata sussistenza di vizi per i motivi già evidenziati nei ricorsi n. 11 del 2023 e n . 1 3 del 2023 avverso, rispettivamente, le l. prov.li n. 16 del 2022 e n. 17 del 2022 - Mancata considerazione degli effetti determinati dalla riduzione dei trasferimenti statali di cui all'art. 1, c. 4, della legge n. 234 del 2021 - Difetto di una corretta quantificazione degli oneri e delle fonti di finanziamento - Contrasto con i principi contabili generali di veridicità, attendibilità e correttezza. Modifica della l. prov.le n. 2 del 1987 (Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano) - Previsione che alla copertura degli oneri quantificati in 1.000.000,00 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023- 2025. Modifica della legge provinciale n. 9 del 2010 (Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima) - Previsione che alla copertura degli oneri quantificati in 200.000,00 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Modifica della legge provinciale n. 21 del 1996 (Ordinamento forestale) - Previsione che alla copertura degli oneri quantificati in 2.200.000,00 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023- 2025. Modifica della legge provinciale n. 7 del 2001 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale) - Previsione che alla copertura degli oneri quantificati in 1.336.000,00 euro per l'anno 2025, si provvede: a) quanto a 500.000,00 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025; b) quanto a 836.000,00 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023- 2025. Modifica della legge provinciale n. 11 del 2010 (Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano) - Previsione che alla copertura degli oneri quantificati in 47.450,00 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023- 2025. Modifica della legge provinciale n. 17 del 1993 (Disciplina del procedimento amministrativo) - Previsione che alla copertura degli oneri quantificati in 500.000,00 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023- 2025. Modifica della legge provinciale n. 6 del 2015 (Ordinamento del personale della Provincia) - Previsione che alla copertura degli oneri quantificati in 21.010.000,00 euro per l'anno 2025, si provvede: a) quanto agli oneri obbligatori, quantificati in 19.360.000,00 euro per l'anno 2025 e in 12.906.666,67 euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025; b) quanto agli oneri obbligatori, quantificati in 1.650.000,00 euro all'anno a regime a partire dall'esercizio 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025 - Norme impugnate: Art. 7 della legge della Provincia di Bolzano 23/12/2022, n. 16; artt. 1, c. 3°, 2, c. 3°, e 3, c. 1°, lett. a), b), c), d), e), f), g) ed m), della legge della Provincia di Bolzano 23/12/2022, n. 17; artt. 2, c. 3°, 3, c. 2°, 8, c. 4°, 11, c. 2°, 12, c. 8°, 14, c. 2°, lett. a) e b), 15, c. 2°, 17, c. 7°, e 18, c. 5°, lett. a) e b), della legge della Provincia di Bolzano 09/01/2023, n. 1 - Dispositivo: estinzione del processo - pronuncia_29_2025
Cassazione - Patrimoniali – Giudizio di verifica dei crediti – Crediti derivanti dall’esercizio della professione forense – Oneri gravanti in capo al richiedente l’ammissione al passivo di tali crediti – Indicazione – Ragioni - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, ha affermato che nel caso in cui, nel procedimento incidentale di verifica, sia chiesta l’ammissione al passivo di un credito derivante dall’esercizio della professione forense, l’istante non può limitarsi ad allegare la fattura emessa, ma è tenuto a provare la concreta esistenza del proprio diritto, documentando l’effettività e la consistenza dell’attività svolta mediante parcella delle spese sostenute e delle prestazioni rese, debitamente sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, atteso che il giudizio sul punto si caratterizza per l’attribuzione al giudice di poteri officiosi di verifica funzionali a contemperare l’esigenza di tutela dei creditori con l’interesse pubblico ad evitare la surrettizia precostituzione di crediti di comodo finalizzati a far rientrare il proposto nel possesso della ricchezza di illecita provenienza - 10387_03_2025_pen_noindex
Cassazione - Riconoscimento della sentenza irrevocabile di condanna ai fini della sua esecuzione in Italia – Necessario riferimento alle sole categorie di reato indicate nella lista della decisione quadro 2008/909/GAI – Sussistenza – Verifica dell’eventuale ricorrenza di un errore manifesto circa la categoria di reato indicato nel certificato dell’Autorità richiedente – Possibilità – Sussistenza – Fattispecie - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, ha affermato che la Corte di appello, nel riconoscere la sentenza irrevocabile di condanna ai fini della sua esecuzione in Italia, deve far riferimento solo alle categorie di reato indicate nella lista della decisione quadro 2008/909/GAI, indipendentemente dalla doppia punibilità del reato per cui è richiesto il riconoscimento, come previsto dall’art. 11 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che ha dato attuazione all’indicata decisione quadro, essendole, purtuttavia, consentita la verifica dell’eventuale ricorrenza di un errore manifesto circa la categoria di reato indicato nel certificato emesso dall’Autorità richiedente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non rientrassero nella categoria di reato del “traffico illecito di stupefacenti”, fatta propria dalla decisione quadro 2008/909/GAI, le condotte tenute dagli autori al solo fine del consumo personale di droga) - 10395_03_2025_pen_noindex
Cassazione - Pagamento di premi e contributi - Incertezza interpretativa - Riduzione delle sanzioni civili - Presupposto - Pagamento entro il termine fissato dall’Ente impositore - Libera individuazione o necessario preventivo scioglimento dell’incertezza interpretativa - L’esito in sintesi: la Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, che si presenta di massima di particolare importanza: se, in caso di oggettiva e rilevante incertezza interpretativa, la previsione dell’effettuazione da parte del contribuente del pagamento dei premi e dei contributi entro il termine fissato dagli enti impositori, ai sensi dell’art. 116, comma 10, l. n. 388 del 2000 (che si applica anche alle previsioni di cui al comma 15, lett. a del citato art. 116), ai fini di beneficiare della riduzione delle sanzioni civili dovute in caso di mancato o ritardato pagamento, vada intesa nel senso che l’Ente: a) può, in qualunque momento, fissare al contribuente detto termine entro il quale premi e contributi vanno versati, pena l’impossibilità di invocare il regime della buona fede; b) può fissare il predetto termine soltanto quando la oggettiva incertezza interpretativa è stata sciolta ed è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa dell’Ente - 7029_03_2025_civ_noindex
Cassazione - Mutuo - Clausola di determinazione degli interessi - Parametro Euribor - Intesa restrittiva della concorrenza - Decisioni della Commissione UE - Riflessi - Alterazione illecita dell’Euribor - Conseguenze sulla validità della clausola - L’esito in sintesi: in relazione alle questioni rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19 luglio 2024 (con cui – nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la validità della clausola di un contratto di mutuo che, nel determinare il tasso degli interessi corrispettivi, faceva espresso riferimento al parametro dell’Euribor – erano stati posti i seguenti quesiti: se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; se la alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni), le Sezioni Unite civili, dopo aver rilevato che la Corte d’appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale «se dalla violazione dell’art. 101 TFUE (e dell’art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell’Euribor oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza», hanno ritenuto opportuno rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per ulteriori approfondimenti - 6943_03_2025_civ_noindex
Consulta. Per i permessi premio i giudici allentano le preclusioni della legge - LE ULTIME PRONUNCE
Cassazione. Ore «buco» retribuibili se utilizzate per la scuola
Cassazione. Sulla reversibilità all’ex pesa l’assegno di divorzio
Corte dei conti. Rendiconti, cassa e pagamenti al centro dei controlli dei revisori - Nei preventivi alert contro il rischio liquidità
Tribunale di Milano. Possibilità di ristrutturare i debiti ammessa per i tossicodipendenti
Tribunale di Milano. Falcidia estesa ai crediti finanziati con cessione del quinto e già pignorati
Tribunale di Trani. Controlli a distanza, serve trasparenza, bocciato il software spia sul computer - LE PRONUNCE
Cgt Campania. Interdittiva antimafia, il credito è non spettante, recupero in cinque anni
Cgt Reggio Emilia. La curatela dell’eredità giacente non paga l’imposta di successione
Cgt Trento. Bonus edilizi, anche l’acquirente può impugnare lo scarto della cessione
Gratuito patrocinio_ possibile la compensazione dei crediti fino al 30 aprile
STP. Polizze anti catastrofe per le Stp, i costi variano da 370 a 530 euro
Immobili da coprire anche se in leasing o in locazione - DOPPIO REGIME PER GLI STUDI IN LOCAZIONE
Secondment. Con l’avvocato in prestito lo studio rafforza il legame con i clienti - Ora il consulente legale si può affittare, la start up che noleggia gli esperti
Giustizia. Dalle pene pecuniarie ai sequestri, la giustizia riscuote troppo poco
L'analisi. Tariffe Ctu, oltre ai tetti vanno riviste le norme
Il Domani_In contraddittorio - Delmastro mette nei guai Nordio
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)