Newsletter n. 94 del 18.III.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Limitazione della permanenza all'aperto - Previsione che la permanenza all’aperto non può essere superiore a due ore al giorno - Ingiustificata differenziazione rispetto al regime ordinario per i detenuti comuni ai quali è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno - Norme impugnate: Art. 41 bis, c. 2° quater, lett. f), della legge 26/07/1975, n. 354 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta - comunicato stampa - sent. n. 30-25. “ORE D’ARIA” NEL REGIME EX ARTICOLO 41-BIS - pronuncia_30_2025
Cassazione - Revocazione ex art. 391-quater c.p.c. - Presupposti - Violazione incidente sui diritti di stato della persona - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Decisioni nazionali su domande volte a conseguire una condanna pecuniaria per equivalente - Revocabilità – Esclusione - L’esito in sintesi: la Sezione Terza civile, pronunciandosi sul ricorso per revocazione ex art. 391-quater c.p.c. contro una sentenza che aveva confermato la pronuncia di rigetto di una domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ha affermato il seguente principio di diritto: «La nuova ipotesi di “revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, prevista dall’art. 391-quater c.p.c., essendo stata introdotta in relazione alle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, a condizione che la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un “diritto di stato della persona” e che l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la decisione nazionale abbia avuto ad oggetto una domanda incidente direttamente sul diritto al riconoscimento o alla negazione di uno status soggettivo personale e, quindi, la violazione accertata dalla Corte EDU abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell’illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere, in quanto situazioni soggettive non suscettibili di tutela per equivalente; di conseguenza, la revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato» - 7128_03_2025_civ_oscuramento_noindex
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)