Newsletter n. 97 del 20.III.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Straniero - Politiche sociali - Reddito di cittadinanza - Requisiti - Previsione che il beneficiario debba essere residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo - Denunciata discriminazione indiretta che sfavorisce maggiormente i cittadini di altri Stati membri rispetto a quelli italiani, poiché nella maggior parte dei casi i non residenti sono cittadini di altri Stati membri - Requisito sproporzionato e in conflitto con il principio della ragionevole correlabilità, poiché non considera quei cittadini europei e loro familiari che, pur risiedendo in Italia da meno tempo o in modo non continuativo negli ultimi due anni, sono, comunque, sufficientemente integrati nel nostro Paese - Disciplina che persegue uno scopo di dubbia legittimità, aiutando i bisognosi di un inserimento sociale solo in quanto radicati nel territorio e non in quanto bisognosi - Contrasto con la normativa europea che sancisce il divieto di discriminazione in ragione della nazionalità dell'accesso ai vantaggi sociali nonché il diritto alla parità di trattamento del cittadino europeo nelle prestazioni assistenziali - Violazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario come declinati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e dalla direttiva 2004/38/CE nonché dal regolamento (UE) n. 492/2011 - Conflitto con il principio della limitazione della sovranità nazionale. In subordine: Omessa previsione che il beneficiario, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, debba essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità - Norme impugnate: Art. 2, c. 1°, lett. a), n. 2, del decreto-legge 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28/03/2019, n. 26 - Consulta, comunicato stampa, IL REDDITO DI CITTADINANZA NON HA NATURA ASSISTENZIALE - pronuncia_31_2025
Consulta - Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme della Regione Calabria - Modifica alla l. reg.le n. 2 del 2016 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Calabria) - Clausola valutativa - Previsione che la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta contenente, tra l’altro, gli interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria - Denunciata potenziale interferenza con i poteri e le funzioni del Commissario ad acta, incaricato dell’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria - Incidenza sul legittimo esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo - Dispositivo: non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - Norme impugnate: Art. 5 della legge della Regione Calabria 14/03/2024, n. 9 - Consulta, comunicato stampa, REGISTRO TUMORI DELLA REGIONE CALABRIA - pronuncia_32_2025
Cassazione - Se e a quali condizioni sia abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. - In particolare: provvedimento di rigetto di richiesta di incidente probatorio – Testimonianza della persona offesa di uno dei reati di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. – Ritenuta insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova – Abnormità – Sussistenza – Ragioni – Conseguenze - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che è viziato da abnormità ed è, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge - Decisione: è viziato da abnormità ed é, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato con riferimento alla non vulnerabilità della persona offesa e alla rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti presunti per legge - Riferimenti normativi: cod. proc. pen., artt. 392, 393, 568 - 27104_07_2024_pen_oscuramento_noindex - 10869_03_25_pen_oscuramento_noindex
Cassazione - Rescissione del giudicato – Restituzione nel termine per impugnare ex art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. – Differenze – Indicazione - L’esito in sintesi: la Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare di cui all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.:
- per l’ambito di applicazione, posto che la richiesta relativa all’una può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l’istanza riguardante l’altra non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell’imputato o di persona da questi delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell’imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente;
- per l’oggetto della prova, in quanto il richiedente, nell’una, è tenuto a provare che l’assenza sia stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nell’altra, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; - per la portata degli effetti, atteso che l’una, diversamente dall’altra, può portare alla regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità - 10996_03_2025_pen_noindex
Cassazione - Se, per la persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, il termine di trenta giorni per proporre la rescissione del giudicato decorra dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza, per effetto del contenuto del mandato di arresto, o dalla consegna del condannato - Decisione: Il termine decorre dal momento della consegna del condannato - Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 175, 629-bis; d. lgs. n. 150 del 2022, art. 89; d. lgs. 15 febbraio 2016; Decisione quadro 2002/584/GAI, art. 4-bis; Decisione quadro 2009/299/GAI; Direttiva n. 349 del 2016 - 23715_06_2024_pen_noindex - 11447_03_2025_pen_noindex
Cassazione - Frazionamento del credito - Abuso del diritto e abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Improponibilità della domanda - Impossibilità di riproposizione di domanda unitaria - Decisione sulla domanda frazionata - Necessità - Regolazione delle spese. Moltiplicazione delle azioni esecutive e pre-esecutive - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Regolazione delle spese - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite civili – pronunciando sulle questioni rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 3643 dell’8 febbraio 2024 – hanno affermato i seguenti principî: «a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; b) qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.», e, inoltre, circa l’abusivo frazionamento in relazione alla proposizione di più azioni esecutive o allo svolgimento di più attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito, che: «… si è di fronte non tanto ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto, nel caso dei molteplici precetti o dell’ingiustificato moltiplicarsi delle azioni esecutive, l’accertamento del credito è già stato fatto, ed è nella maggior parte dei casi, definitivo, ma piuttosto ed esclusivamente ad una abusiva moltiplicazione delle azioni processuali, ad un dispiego ingiustificato dell’attività processuale che non ha altra finalità se non quella della moltiplicazione dei compensi professionali … In queste ipotesi, è naturale che la reazione dell’ordinamento si concentri a sanzionare la violazione del principio di probità processuale azionando la leva delle spese …» - 7299_03_2025_civ_noindex
Cassazione. La querela non richiede formule sacramentali
Cassazione, Decreto 231, conflitto d’interessi anche nelle società unipersonali
Cassazione. Il fermo del rimborso Iva blocca la prescrizione
Cassazione. Reintegra e non indennizzo se licenziata con il Jobs act
Tribunale di Milano. È legittimo trasferire il dipendente che denuncia mobbing
Tribunale di Milano_ pubblicato il Protocollo per la liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato - PROTOCOLLO_PENALE_IMMIGRAZIONE_GIUDICE DI PACE_signed1-signed mod
Cgt Milano. Società comparabili solo allo stesso stadio
Giustizia. Intercettazioni, sì al ddl con il limite dei 45 giorni
Notariato Milano. Assemblea degli Ets, lo statuto è la bussola per la convocazione
Controlli. Nella responsabilità dei revisori la bussola della norma sui sindaci
Su Bpm in arrivo verdetto Bce Orcel, «Il rilancio non è escluso»
Assunzioni Pa, mobilità preventiva solo dal 2026
Avvocati d'affari. Erede, dalla sede di via Barozzi a Porta Nuova
Commento. La libertà di parola non deve ridisegnare i confini tra i poteri
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)