Newsletter n. 124 del 4.IV.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Industria - Procedimento penale - Sequestro preventivo - Appello - Competenza - Provvedimento con cui il giudice abbia escluso, revocato o negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell’attività degli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale oppure degli impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva sottoposti a sequestro preventivo, nonostante le misure adottate dal Governo nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale - Previsione che sull’appello avverso tale provvedimento decide, in composizione collegiale, il Tribunale di Roma anziché il tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame, così come ordinariamente stabilito dall’art. 322-bis, c. 1-bis, codice di procedura penale - Irragionevolezza, a fronte dell’individuazione di competenze diverse per l’impugnazione di provvedimenti emessi dalla stessa autorità giudiziaria e attinenti al medesimo thema decidendum per il solo fatto del diverso atteggiarsi del relativo dispositivo (risultando la competenza del Tribunale di Roma circoscritta, dopo che le prescrizioni governative siano state adottate, ai soli provvedimenti negatori della prosecuzione dell’attività in costanza di sequestro) - Norme impugnate: Art. 104 bis, c. 1° bis.2, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 05/01/2023, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 03/03/2023, n. 17 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - pronuncia_38_2025
Cassazione - Furto – Aggravante dell’essere stato commesso il fatto su cose destinate a pubblica utilità – Sottrazione del danaro contenuto nella colonnina dei pagamenti self service di un distributore di carburanti – Configurabilità della circostanza – Sussistenza – Ragioni - L’esito in sintesi: la Terza Sezione penale, in tema di furto, ha affermato che è configurabile l’aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblica utilità nel caso di sottrazione del danaro costituente l’incasso di un distributore di carburanti, contenuto nella colonnina dei pagamenti self service, sussistendo la maggiore gravità del delitto non solo quando sia sottratta la cosa specificamente destinata a pubblica utilità, ma anche quando l’oggetto della sottrazione sia costituito da una cosa ad essa inerente - 13132_04_2025_pen_noindex
Cassazione - Corruzione – Pena accessoria per il corruttore – Interdizione perpetua dai pubblici uffici – Applicazione per fatti antecedenti all’entrata in vigore della l. n. 3 del 2019 – Illegalità della pena accessoria – Ragioni - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di corruzione, ha affermato che costituisce pena accessoria illegale, in quanto inflitta al di fuori del paradigma normativo di cui all’art. 29 cod. pen., l’interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta, ex art. 317-bis cod. pen., nei confronti del corruttore, per effetto di condanna per fatti commessi antecedentemente all’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - 13092_04_2025_pen_noindex
Cassazione - Trasporto aereo - Domanda di compensazione e risarcimento per ritardo di volo interno - Giurisdizione - Criteri di determinazione - Convenzione di Montreal del 1999, Regolamento CE n. 261 del 2004, Regolamento UE n. 1215 del 2012 - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite civili – pronunciando sulle questioni rimesse dalle stesse Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 20103 del 22 luglio 2024 e, in precedenza, dalla Sezione Terza civile con l’ordinanza interlocutoria n. 5614 del 1° marzo 2024 – hanno affermato il seguente principio: Conformemente a quanto statuito dalla CGUE, sentenza del 7/11/2019, C-213/18, la giurisdizione sulla domanda del passeggero di compensazione per la cancellazione o il ritardo del volo aereo in forza del Regolamento CE n. 261/2004 va determinata in base ai criteri del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (c.d. “Bruxelles I bis”) e, dunque, spetta al giudice del domicilio del convenuto o al giudice dei fori alternativi dei luoghi di partenza o di arrivo dell’aereo, come indicati nel biglietto di trasporto, senza che assumano rilievo le disposizioni in tema di contratti conclusi dai consumatori, inapplicabili ex art. 17, par. 3, del citato Regolamento (CGUE, sentenza 11/4/2019, C-464/18); invece, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni supplementari, si devono impiegare i criteri dell’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (applicabile soltanto ai trasporti aerei internazionali e, dunque, non ai voli interni), che riguardano non solo la competenza giurisdizionale, ma anche la ripartizione territoriale tra le autorità di ciascuno Stato - 8802_04_2025_civ_noindex
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)