8.IV.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 08/04/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 127 dell'8.IV.2025 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione – CONFISCA - Se, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno dei concorrenti, indipendentemente da quanto da ognuno percepito, ovvero se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto attribuibile a ognuno oppure ancora se la confisca debba essere comunque ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ciascuno o in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali - L’esito in sintesi: Confisca di danaro – Natura giuridica – Indicazione – Condizioni – Natura del bene ablato – Rilevanza – Esclusione – Insussistenza della prova della derivazione causale dal reato del bene ablato – Confisca per equivalente – Sussistenza - CONFISCA – Concorso di persone nel reato – Criteri di applicazione della misura – Indicazione – Accertamento del quantum conseguito da ogni concorrente – Natura giuridica di prova da acquisire nel contraddittorio delle parti – Sussistenza – Mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente – Operatività del criterio della ripartizione in parti uguali - MISURE CAUTELARI – Reali – Sequestro preventivo – Finalizzato alla confisca – Operatività dei medesimi criteri applicativi della confisca – Sussistenza – Obbligo motivazionale del giudice – Contenuto – Indicazione. Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - La confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. - In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. - I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti - Decisione: la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti - Riferimenti normativi: Cost., artt. 25, 27; artt. 6 e 7 CEDU; cod. pen., artt. 110, 240, 322-ter; cod. proc. pen., art. 321 - Ordinanza di rimessione22935_06_2024_pen_noindex - 13783_04_2025_pen_noindex

Cassazione - Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione. Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo – Decisione: la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione - Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 581, 164; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; legge 9 agosto 2024, n. 114 - Ordinanza di rimessione26458_07_2024_pen_noindex - 13808_04_2025_pen_noindex

Cassazione. Fine alla questione della giurisdizione per i voli Ryanair

Cassazione. Diffamazione durante una seduta del Consiglio regionale_ sull’immunità consiliare nell’esercizio di atti tipici

Cassazione. Spray urticante contro un collega_ il timore soggettivo non fa scattare la legittima difesa

Cassazione. Il letto a castello deve essere scomputato dalla superficie della cella a disposizione del detenuto

Cassazione. È valida la clausola compromissoria per arbitrato societario estero

Cassazione. Risoluzione del preliminare_ come si calcola il lucro cessante_

Cassazione. Risponde di resistenza a pubblico ufficiale chi aggredisce un agente anche se in abiti civili e fuori servizio

Cassazione. Neonata muore in ospedale post-vaccino esavalente_ sulla punibilità del medico per colpa grave

Cassazione. Codice della strada_ il comportamento imprudente della vittima non interrompe il nesso di causalità

Cassazione. Licenziamento per uso indebito della rete internet aziendale_ necessario provare la durata della connessione

Cassazione. Non operative, cambio di rotta ancora assente nel modello Iva

Corte d'Appello di Napoli. La presunzione di conoscenza della convocazione assembleare è superabile con la prova contraria

Tribunale di Ancona. Illegittimo il licenziamento fondato sul rifiuto del lavoratore di accettare il recesso del datore dalla modalità di lavoro agile

Tribunale di Milano. Ok alla nuova domanda solo se le circostanze di fatto sono cambiate

Tribunale di Oristano. Procedura esecutiva chiusa in anticipo se non riesce a soddisfare i creditori

Garante Privacy_ no a “consensi omnibus” per marketing di terzi

Crisi d'impresa. Concordato espropriativo alla prova dell’abuso del diritto

Osservatorio. Diritto fondamentale la rettifica dei dati sull’identità di genere

Catastrofali, la proroga non porta l’annullamento delle polizze già stipulate

Il Cdm approva il Decreto sicurezza - Legge 4 aprile 2025, n. 42; in G.U. del 4 aprile 2025, n. 79

Anno giudiziario CNF. Mantovano, «Cronico sviamento della funzione giudiziaria»

Report Governo. Decreti, 555 sono in attesa, tasso di attuazione al 60,7%

Napoli, la svolta del Comune, imprese pagate in 30 giorni

Commento. Diritti civili. Cittadinanza, porte chiuse alla diaspora italiana

Commento. Una riforma più organica sulla Corte dei Conti

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)