Newsletter n. 131 del 10.IV.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Esecuzione penale - Esecuzione delle pene detentive - Mancata previsione che il pubblico ministero disponga la sospensione dell’esecuzione della pena anche quando il superamento del residuo della pena sia superiore a quattro anni a causa del mancato rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 656, c. 6, codice procedura penale in relazione a una o più pregresse istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione presentate al tribunale di sorveglianza - Violazione dei principi di ragionevole durata, di sollecita definizione e di minore sacrificio esigibile evincibili dagli artt. 5 e 6 della CEDU. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Mancata previsione della possibilità di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare anche quando, ferma restando la valutazione degli altri presupposti, il superamento del residuo di pena rispettivamente di quattro anni [art. 47-bis e 47-ter, c. 2, (recte: c. 1) ordinamento penitenziario], tre anni (art. 47, c. 1, ordinamento penitenziario) e due anni [art. 47-ter, c. 3, (recte: c. 1-bis) ordinamento penitenziario] sia dovuto al mancato rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 656, c. 6, codice di procedura penale in relazione a una pregressa istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione presentata al tribunale di sorveglianza - Lesione dei principi relativi alla effettività e alla ragionevole durata del processo (anche in fase esecutiva) - Violazione dei principi di ragionevole durata, di sollecita definizione e di minore sacrificio esigibile, evincibili dagli artt. 5 e 6 della CEDU - Norme impugnate: Art. 656, c. 5°, del codice di procedura penale; artt. 47, c. 1° e 3° bis, e 47 ter e seguenti della legge 26/07/1975, n. 354 - Dispositivo: manifesta inammissibilità - pronuncia_41_2025
Consulta - Straniero - Maternità e infanzia - Assegno temporaneo per figli minori - Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno che devono essere posseduti dal richiedente - Previsione, nel caso di richiedente cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, del requisito del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale - Inclusione del permesso di soggiorno per richiesta asilo nell’elenco dei titoli legittimanti per richiedere l’assegno temporaneo - Irragionevole esclusione dal godimento dell’assegno temporaneo di una categoria di soggetti che si trovano nello stato di bisogno che la prestazione si prefigge di fronteggiare - Contrasto con l’impegno della Repubblica ad agevolare, con misure economiche e altre provvidenze, la formazione della famiglia - Contrasto con i doveri primari di tutela costituzionale della maternità e dell’infanzia - Norme impugnate: Art. 1, c. 1°, lett. a), n. 1), del decreto-legge 08/06/2021, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 30/07/2021, n. 112 - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI, sent. n. 40 - pronuncia_40_2025
Consulta - Straniero - Immigrazione - Trattenimento, disposto dal questore, dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) - Convalida o proroga del trattenimento da parte dell’autorità giurisdizionale - Ricorso per cassazione contro i decreti di convalida e di proroga - Disciplina - Denunciata previsione, tramite il rinvio all’art. 22, c. bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005 (concernente la procedura per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo), che la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell’autorità giudiziaria l’individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione - Indeterminatezza delle scansioni del procedimento nelle quali ospitare il necessario contraddittorio delle parti, a fronte della prevista applicabilità della disciplina relativa ai procedimenti per l’esecuzione di mandati di arresto europeo non caratterizzati da profili di “consensualità” - Inapplicabilità del modello processuale ordinario di cui all’art. 611 codice di procedura penale - Preclusione della possibilità della partecipazione dei difensori all’udienza - Denunciata possibilità per le parti di trasmettere memorie senza che sia disciplinato il diritto delle controparti di averne contezza - Violazione del principio del giusto processo, con riguardo al principio del suo svolgimento nel contraddittorio delle parti - Pregiudizio della garanzia della disciplina legale affermata anche in via convenzionale - Lesione del diritto di difesa - Norme impugnate: Art. 14, c. 6°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, come modificato dall'art. 18 bis, c. 1°, lett. b), n. 2), del decreto-legge 11/10/2024, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 09/12/2024, n. 187, richiamato dall'art. 6, c. 5° bis, del decreto legislativo 18/08/2015, n. 142, come introdotto dall'art. 18, c. 1°, lett. a), n. 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, CONVALIDA DEL TRATTENIMENTO DELLO STRANIERO, sent. n. 39 - pronuncia_39_2025
Cassazione - Carta di identità elettronica – Inserimento dell’espressione “genitore” in luogo di “madre/padre” – Disapplicazione del d.m. 31 gennaio 2019 – Ammissibilità - L’esito in sintesi: esaminando un’impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno, la Sezione Prima civile - dopo aver osservato che l'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, si presta a realizzare in modo pieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Cost. n. 79/2022 e della più recente giurisprudenza di legittimità – ha confermato la decisione di merito che, nel disapplicare il d.m. 31 gennaio 2019 (di modifica del d.m. 23 dicembre 2015, recante modalità tecniche di emissione della carta d’identità elettronica), ha ordinato il rilascio ad una minore del documento elettronico d’identità contenente l’espressione “genitore” in luogo di “madre/padre”. (Nel caso che ha dato origine alla controversia, la richiesta del documento elettronico d’identità della minore era avvenuta a seguito di sentenza che riconosceva alla partner della madre naturale la condizione di madre adottiva) - 9216_04_2025_civ_oscuramento_noindex
Cassazione. Distanze tra costruzioni_ rilevanza dei balconi ai fini della violazione della normativa
Cassazione. Licenziamento per abuso dei permessi ex l. 104_1992 e controlli investigativi
Cassazione. Confisca, rappresentante legale più esposto per i reati non «231»
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)