15.IV.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 15/04/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 139 del 15.IV.2025 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta - Imposte e tasse - Rimborsi dell'accisa - Previsione che qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa, il rimborso è richiesto dal soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza - Denunciata imposizione di un onere al venditore di rimborsare un indebito per violazione del diritto comunitario che priva lo stesso delle risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività, pregiudicando il diritto alla libertà di impresa - Previsto obbligo di sostenere una difesa giudiziale, per una moltitudine diffusa di procedimenti, con costi ingenti a proprio esclusivo carico senza alcuna possibilità di ristoro - Introduzione di un obbligo restitutorio generalizzato di un accisa o addizionale per indebito comunitario il quale comporta che l'attività del consorzio non sia più finalizzata allo scopo per cui è stato costituito - Previsione che disciplina in modo identico fattispecie diverse e cioè sia l'ipotesi di indebito singolo e specifico per erronea applicazione dell'accisa o della sua addizionale, sia l'indebito per violazione della normativa comunitaria - Incidenza dell'onere imposto che determina la compressione ed estinzione del diritto di libertà di impresa, in spregio ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, con specifico riferimento agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), che ne tutelano il suo contenuto essenziale - Sproporzionata mancanza di bilanciamento degli interessi contrapposti, con sacrificio totale del diritto suddetto a vantaggio di una mera utilità a favore dell'Erario - Disciplina irragionevole che impone al fornitore di energia elettrica l'onere di subire una pronuncia di condanna, pena la perdita del diritto al rimborso e che grava il cessionario dell'onere di una procedura giudiziale per il recupero dell'indebito - Prescrizione che regola i rimborsi delle accise diversamente rispetto ad altre procedure di rimborso di un indebito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, in contrasto con i principi di uguaglianza, neutralità ed effettività - Disciplina che non apporta utilità in termini di tutela dell'esigenza di evitare un ingiustificato arricchimento in favore del fornitore né dell'esigenza di evitare comportamenti fraudolenti - Imposizione di un'azione giudiziaria per consentire il recupero di una addizionale illegittimamente disposta dal legislatore e poi abrogata, con inutile aggravio procedimentale ed economico - Imposizione di un processo non necessario sia al soggetto passivo dell'accisa sia al consumatore finale che lede l'effettività e la piena tutela del diritto al rimborso, procrastinandolo nel tempo e ingolfando il meccanismo della giustizia civile Tributi - Accise - Istituzione di una addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore delle Province - Sopravvenuto contrasto tra la disposizione nazionale, istitutiva dell'addizionale provinciale, e l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 - Azione di ripetizione del cliente finale relativa alla parte di prezzo corrispondente alle somme indebitamente percepite dal fornitore a titolo di rivalsa - Denunciata impossibilità di disapplicazione della normativa nazionale per contrasto con norme dell'Unione europea prive di effetto diretto - Contrasto della disposizione nazionale, istitutiva di un'addizionale sull'accisa non avente finalità specifica, con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea - Norme impugnate: Art. 14, c. 4°, del decreto legislativo 26/10/1995, n. 504 e art. 6, c. 1°, lett. c), e 2°, del decreto-legge 28/11/1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27/01/1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, c. 1°, del decreto legislativo 02/02/2007, n. 26 - Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, È COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA L’ABROGATA ADDIZIONALE PROVINCIALE ALL’ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA, sent. n. 43 - pronuncia_43_2025

Consulta - Comunicazione e informazione - Contributi pubblici alle emittenti televisive e radiofoniche - Modifiche all’art. 4, c. 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 146 del 2017 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali) - Rinvio della disposizione modificativa al d.P.R. n. 146 del 2017 da intendersi ivi integralmente riportato - Interpretazione autentica dell’art. 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018, come convertito, nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del d.P.R. n. 146 del 2017 ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore - Denunciato difetto di omogeneità delle disposizioni, inserite in sede di conversione, rispetto ai contenuti originari dei rispettivi decreti-legge - Ritenuto limite alla retroattività della “legificazione” di tutte le disposizioni del d.P.R. n. 146 del 2017 conseguente all’intervenuto annullamento, con sentenza passata in giudicato, della previsione dell’art. 6, c. 2, del citato d.P.R., recante la disciplina del cosiddetto “scalino preferenziale” - Contrasto con il canone di logicità e ragionevolezza dell’intervento normativo volto a conferire valore e forza di legge, con efficacia retroattiva, a norme regolamentari già oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo - Denunciata illegittima reviviscenza di norme secondarie già annullate con sentenze passate in giudicato - Incidenza degli interventi normativi sui giudizi in corso. In subordine: Attribuzione di valore di legge anche alla disposizione dell’art. 6, c. 2, del d.P.R. n. 146 del 2017, recante la previsione che alle prime cento emittenti collocate in graduatoria è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili (cosiddetto “scalino preferenziale”) - Denunciata differenziazione, nell’attribuzione delle risorse disponibili, tra le emittenti televisive prime cento classificate in graduatoria e quelle classificate successivamente in assenza di correttivi relativi all’ambito territoriale di operatività dei concorrenti - Contrasto con il principio del pluralismo dell’informazione - Norme impugnate: Art. 4 bis del decreto-legge 25/07/2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21/09/2018, n. 108, e art. 13, c. 1° bis, del decreto-legge 18/10/2023, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 15/12/2023, n. 191 - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, CONTRIBUTI PUBBLICI ALLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI, sent. n. 44 - pronuncia_44_2025

Cassazione - IMPUGNAZIONI - Disciplina di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla l. n. 114 del 2024, vigente dal 25 agosto 2024 – Applicabilità alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 – Sussistenza. - IMPUGNAZIONI – Onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen – Richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio – Sufficienza – Condizioni - Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione. Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. - L’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione - Decisione: la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione - 26458_07_2024_pen_noindex13808_04_2025_pen_noindex_1

Cassazione. Conciliazioni, la sede è determinante

Cassazione. Il deficit linguistico non provoca l’incapacità a fare testamento

Cassazione. Espressioni offensive o sconvenienti_ l’illecito è istantaneo – Codice Deontologico Forense

Cassazione. La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio – Codice Deontologico Forense

Cassazione. La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici) – Codice Deontologico Forense

Cassazione. Ricorso in Cassazione_ i limiti al sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze disciplinari del CNF – Codice Deontologico Forense

Cassazione. Fatti costituenti anche reato_ la punizione penale non mitiga né tantomeno esclude quella disciplinare – Codice Deontologico Forense

Tar Lazio. Intelligenza artificiale ammessa negli appalti

Tribunali. Composizione negoziata, prioritarie le prospettive di continuità

Tribunale di Vasto. Ok ai finanziamenti prededucibili per la rottamazione - IN SINTESI

Cgt Vicenza. Canone unico patrimoniale, partita in Cassazione sul giudice competente

Decreto 231, pronta la riforma Estinzione del reato (con confisca)

Fine vita, la Regione Molise presenta una proposta bipartisan

Cfc, il risarcimento per il danno resta fuori dai passive income

Professionisti e studi associati a doppio filo nel concordato - IL QUADRO AGGIORNATO

Agenzia delle Entrate. Conciliazione giudiziale con prelievo in Italia

Una via italiana per l’AI nel procedimento amministrativo

Calderone, la Procura apre un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati

Commento. Se il diritto all’abitazione diventa un miraggio

Farmaci, i generici non sfondano al Sud, speso 1 miliardo in più

Commento. Franco Abruzzo. Un grande giornalista tra diritto e notizie

Commento. Mario Vargas Llosa. Il sudamericano «europeo» e il potere della parola

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)