16.IV.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 16/04/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 144 del 16.IV.2025 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione - Impugnazioni cautelari – Riesame – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore dell’indagato o dell’imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell’udienza per esigenze difensiva – Manifesta infondatezza – Ragioni - L’esito in sintesi: la Sezione penale, in tema di impugnazioni cautelari, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore dell’indagato o dell’imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell’udienza per documentare l’attuale stato di tossicodipendenza del proprio assistito, onde verificare la possibilità della sua sottoposizione a trattamento curativo presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, posto che il procedimento di riesame delle ordinanze dispositive di misura coercitiva è connotato da ragioni di urgenza, incidendo la decisione sulla libertà personale, sicché la facoltà di chiedere il differimento dell’udienza, in presenza di giustificati motivi, è riconosciuta al solo indagato o imputato, unico soggetto che potrebbe essere leso dal protrarsi del procedimento incidentale – (sentenza in fase di oscuramento)

Cassazione - Affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 – Richiesto da condannato alla pena sostitutiva della semilibertà – Operatività del limite dei due anni della pena espiata di cui all’art. 67, comma 2, l. n. 689 del 1981, n. 689 – Esclusione – Ragioni - L’esito in sintesi: la Prima Sezione penale, in tema di misure alternative alla detenzione, ha affermato che, ai fini dell’accoglimento della richiesta di affidamento terapeutico, di cui all’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, presentata da condannato alla pena sostitutiva della semilibertà, non opera il limite dei due anni della pena espiata previsto dall’art. 67, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso il carattere eccezionale di tale norma, che ne impedisce l’applicazione estensiva ai casi non espressamente previsti (sentenza in fase di oscuramento)

Consulta. Elettricità, la restituzione dell’addizionale può essere richiesta al fornitore

Cassazione. Giustizia riparativa alle Sezione unite

Cassazione. Ricorso entro cinque anni contro il licenziamento in prova

Tribunale di Milano. L’attività resta vietata anche se cambia nome

Condominio. Fino a 800 euro di multa per le violazioni al regolamento

Agenzia delle Entrate. Le spese preliminari non scongelano le cessioni

Niente spese di giudizio dopo il perfezionamento della rottamazione

Riparte la riforma Iva, restyling per rimborsi e note di variazione

Concordato, cessazione esclusa per la Srl conferita

Anm contabile. Corte dei conti, sciopero virtuale contro la riforma

dl PA. Ai politici locali porte aperte per i posti da dirigente

IA in studio. L’Avvocato avatar rifiutato dalla Corte

Proposte di Confindustria a Nordio. Le imprese, riforma 231 con maggiori garanzie

Antitrust, la promozione della concorrenza nel 2024 ha fatto risparmiare 730 milioni

Mattarella, Pdl Morandi, rischio di discriminazione

Giudiziaria. Processo a Santanchè, accuse da riscrivere

Commento. Riforme. Oltre il concorso, l’accesso alla Pa va ripensato

Commento. Corsa allo Spazio, serve un quadro giuridico aggiornato

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)