Newsletter n. 148 del 17.IV.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Tributi - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Previsione che attribuisce i redditi della società in accomandita semplice ai soci accomandanti indipendentemente dalla percezione - Disciplina fiscale che, ai fini dell’imposta sul reddito, ingiustificatamente differenzia tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società a responsabilità limitata, al quale non viene attribuito per trasparenza il reddito della società - Previsione che lede in concreto la possibilità per il socio accomandante di contestare il reddito accertato in capo alla società, per l’assenza di contraddittorio con lui nella fase che precede l’emissione dell’accertamento e per la mancanza di conoscenza diretta delle vicende societarie - Norme impugnate: Art. 5, c. 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917 - Dispositivo: manifesta infondatezza - pronuncia_50_2025
Consulta - Tributi - Imposta municipale propria - Facoltà per i comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, purché permanga tale destinazione, non siano in ogni caso locati e per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori - Previsione che non contempla l’esenzione d’imposta nell’ipotesi di beni immobili destinati alla vendita e non utilizzati ad altro fine - Denunciata disciplina che considera, quale soggetto passivo ai fini IMU, la società proprietaria degli immobili, nonostante l’assenza dei requisiti minimi necessari a configurare una fattispecie idonea e di conseguenza una capacità contributiva in grado di giustificare il prelievo - Disposizione che impone il medesimo carico fiscale, a fronte del possesso di immobili, a imprese che utilizzano i beni oggetto dell’attività di impresa per se stesse, vale a dire i beni strumentali, e a imprese che non traggono dal bene la medesima utilità, cioè i beni merce - Norme impugnate: Art. 13 del decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22/12/2011, n. 214 - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, IL PAGAMENTO DELL’IMU, sent. 49 - pronuncia_49_2025
Consulta - Salute - Istruzione - Norme della Regione Puglia - Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano - Previsione che l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure di un certificato, rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) di riferimento, attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino - Previsione che l’attestazione rilasciata dai centri vaccinali può anche limitarsi, su istanza degli esercenti la potestà genitoriale o, ricorrendone i presupposti di legge, degli interessati, al mero riferimento sull’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione - Disciplina e protezione dei dati raccolti, rientranti nella gamma dei dati sensibili in materia di salute - Contrasto con la disciplina statale sugli adempimenti vaccinali necessari per l’iscrizione e la frequenza scolastica - Introduzione di ulteriori adempimenti a carico dei cittadini - Violazione della competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Interferenza negli atti nazionali di programmazione sanitaria - Violazione del principio di eguaglianza conseguente alla disparità di trattamento rispetto agli alunni e agli studenti frequentanti scuole e università di altri territori - Violazione dei vincoli derivanti dall’Unione europea segnatamente nella materia della privacy - Norme impugnate: Art. 1 della legge della Regione Puglia 30/05/2024, n. 22, recante «Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) e misure per l’aumento della copertura della vaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV) e misure per la prevenzione delle infezioni da Virus respiratorio sinciziale nel neonato (VRS - bronchiolite)» - Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, PERCORSI DI ISTRUZIONE, sent. 48 - pronuncia_48_2025
Consulta - Comuni, Province e Città metropolitane - Funzioni fondamentali - Norme della Regione Siciliana - Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (Consorzi ASI) - Previsione che i Commissari liquidatori, in assenza delle società di scopo a prevalente capitale pubblico, possono trasferire in concessione d’uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi ASI in liquidazione, prioritariamente al Comune nel cui territorio è ubicato l’impianto di depurazione, o al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto - Omessa previsione di una contestuale e adeguata provvista finanziaria in favore del medesimo Comune concessionario - Violazione del principio di autonomia finanziaria dei Comuni e del principio di correlazione tra funzioni e risorse - Violazione dell’autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuta agli enti locali dallo Statuto regionale - Norme impugnate: Art. 19, c. 2°, lett. c-bis), secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 12/01/2012, n. 8 - Dispositivo: inammissibilità - pronuncia_47_2025
Consulta - Tributi - Riscossione - Remunerazione del servizio - Imposizione a carico del debitore di un aggio percentuale pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo o al 9 [8] per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, a seconda che il pagamento avvenga o meno entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella - Denunciata previsione di un aggio di riscossione, pari a una percentuale fissa delle somme riscosse, che irragionevolmente non consentirebbe di commisurare la remunerazione dell’agente di riscossione al costo effettivo del servizio - Assenza di un ancoraggio ai costi del servizio che fa perdere al compenso per la riscossione il suo carattere di controprestazione economica - Disparità di trattamento ingiustificata tra i contribuenti che, a parità di servizio reso, dovrebbero pagare un aggio diverso in relazione agli importi dovuti - Assenza di una disposizione legislativa che determini il presupposto e la misura, limitando, così, la discrezionalità dell’ente impositore - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Disciplina che non impone all’agente di riscossione di indicare, nel dettaglio degli addebiti, gli atti esecutivi compiuti in ogni singolo procedimento di riscossione, non consentendo, in tal modo, di valutare la proporzionalità o la necessità dell’attività da lui svolta - Lesione del diritto di difesa del contribuente - Previsti compensi di riscossione che si risolvono in una prestazione patrimoniale imposta non proporzionale al dovere del cittadino di concorrere alle spese pubbliche con il proprio reddito - Contrasto con il principio di progressività - Fissazione dell’aggio in una misura percentuale fissa delle somme dovute dal contribuente, senza prevedere alcuna verifica puntuale e precisa dei costi realmente sostenuti per la riscossione dei ruoli - Norme impugnate: Art. 17, c. 1°, del decreto legislativo 13/04/1999, n. 112, come sostituito dall'art. 32, c. 1°, lett. a), del decreto-legge 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28/01/2009, n. 2 - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, SULL’AGGIO DI RISCOSSIONE, sent. 46 - pronuncia_46_2025
Consulta - Bilancio e contabilità pubblica - Perequazione delle risorse finanziarie - Legge di bilancio 2024 - Modifica dell'art. 1, c. 448, della legge n. 232 del 2016, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023 - Previsione che la dotazione per il fondo di solidarietà comunale è stabilita in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031 - Previsione che agli oneri di cui al c. 496 dell’art. 1 della legge di stabilità 2023, che istituisce un Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del fondo di solidarietà comunale - Denunciata disciplina che ha svuotato il fondo di solidarietà comunale dei finanziamenti in precedenza ivi collocati e vincolati per le specifiche finalità previste, travasandoli integralmente in un nuovo fondo rientrante nell’ambito della perequazione speciale, suscettibile dell’apposizione di vincoli di destinazione - Intervento normativo che, a discapito del fondo di perequazione generale, si limita a spostare le risorse da un fondo a un altro senza considerare se tali risorse siano adeguatamente dimensionate ai fabbisogni monetari da finanziare - Contrasto con il principio di correlazione tra risorse e funzioni - Previsione che non valuta la congruità delle risorse rispetto all’esigenza di evitare regressioni nell’attuazione dei LEP - Violazione del principio di tipicità degli strumenti perequativi, atteso il carattere meramente verticale assunto dal fondo di solidarietà comunale - Disposizioni che, ridimensionando la componente verticale del fondo di solidarietà comunale, confligge con il principio di perequazione verticale - Lesione dell’autonomia finanziaria e amministrativa dei comuni della Liguria, costituzionalmente garantita, della loro capacità di spesa e dell’integrità dei bilanci comunali. Previsione che i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 - Prevista determinazione degli importi del contributo a carico di ciascun ente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali - Previsione che il medesimo contributo, come determinato, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale - Denunciate disposizioni che, in spregio alle prerogative di autonomia finanziaria degli enti locali, violano il principio del divieto di tagli lineari di carattere permanente, concretizzandosi in una sostanziale estensione dell’ambito temporale di precedenti manovre - Lesione del principio di correlazione tra risorse e funzioni, atteso che il legislatore, nell’effettuare le censurate decurtazioni, non ha valutato le conseguenze in un quadro di finanza locale già precario, introducendo vincoli irragionevoli e decontestualizzati - Normativa che, accrescendo il divario tra valore delle capacità fiscali e della disponibilità della perequazione, da un lato, e l’ammontare complessivo dei fabbisogni standard dall’altro, pregiudica l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali - Disciplina che impone una sottrazione significativa di risorse che compromette l’erogazione delle prestazioni che devono essere obbligatoriamente garantite ai cittadini - Lesione del principio di leale collaborazione atteso che i comuni, tramite l’ANCI, avevano riposto una qualificata aspettativa e un ragionevole affidamento sul fatto che la stagione dei tagli fosse definitivamente terminata. In via gradata: Contributo alla finanza pubblica da parte dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna - Previsione che, nell’escludere dal concorso al contributo gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto, tra l’altro, gli accordi di cui all'art. 43, c. 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito, non esonera anche i comuni di cui all’art. 43, c. 8, dello stesso decreto-legge - Disciplina che da un lato equipara i comuni di cui al c. 2 a quelli di cui al c. 8 dell’art. 43 della legge di stabilità 2023, ai fini del contributo previsto dall’art. 1, c. 470, della medesima legge, dall’altro li distingue ai fini dell’esenzione dal taglio lineare, benché impegnati nel medesimo percorso di risanamento - Norme impugnate: Art. 1, c. 494°, 497°, 533°, 534° e 535°, della legge 30/12/2023, n. 213 - Dispositivo: non fondatezza – inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE, sent. 45 - pronuncia_45_2025
Cassazione - Consegna di beni nell’ambito di procedura estradizionale – Art. 20 del Trattato di estradizione Italia-Argentina – Connessione dei beni con il reato cui attiene la domanda estradizionale – Necessità - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di estradizione processuale passiva, ha affermato che, in virtù dell’art. 20, lett. a) e b), della Convenzione di estradizione Italia-Argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, ratificata e posta in esecuzione con legge 19 febbraio 1992, n. 219, il sequestro di beni da consegnare allo Stato richiedente postula che gli stessi siano connessi al reato oggetto della domanda estradizionale, costituendone mezzi di prova od oggetti da esso provenienti, questi ultimi intesi, conformemente al disposto dell’art. 714, comma 1, cod. proc. pen., quali corpo del reato o cose ad esso pertinenti - 15113_04_2025_pen_oscuramento_noindex
Cassazione - Svolgimento di attività investigativa da parte della Procura presso il Tribunale distrettuale nel cui ambito ha sede il giudice competente per uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. – Riferibilità dell’attività investigativa a taluni soltanto degli indagati – Sussistenza – Radicamento della competenza in capo al giudice distrettuale ex art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. anche nei confronti di altri indagati estranei ai reati indicati – Condizioni - L’esito in sintesi: la Seconda Sezione penale, in tema di competenza, ha affermato che lo svolgimento di attività investigativa da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente per uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., pur se riferibile a taluni soltanto degli indagati, radica, anche nei confronti di altri indagati estranei alla commissione dei reati indicati, la competenza del giudice distrettuale ex art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui l’attività d’indagine sia unitaria, fatta salva l’ipotesi in cui sia intervenuta l’archiviazione in relazione al reato di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - 15037_04_2025_pen_noindex
Cassazione. Tocca all’infermiere la prima valutazione in pronto soccorso
Cassazione. Patteggiamento, stop alla Severino non retroattivo
Decreto coesione. Esonero contributivo in tre versioni per le assunzioni di lavoratrici
Anac, semaforo rosso al Ccnl MultiserviziTrasporti in ambulanza
Agenzia delle Entrate. Donazioni indirette, tassazione solo se emerge dall’accertamento
Il ruolo delle Casse ancora penalizzato dalle scelte fiscali
Dl Pa, 3mila stabilizzazioni alla Giustizia
AI. «Con gli agenti l’intelligenza artificiale diventa forza lavoro»
L'analisi. L’Intelligenza artificiale è (anche) pro-diritti
Bonus nuovi nati 2025 da 1.000 euro_ domande online al via oggi. Come fare _ LeggiOggi
Referendum 8 e 9 giugno 2025_ perché si vota. I 5 quesiti spiegati in modo semplice _ LeggiOggi
Regno Unito. La Corte britannica, no a equiparazione legale dei trans alle donne
USA. La California porta in tribunale «i dazi illeciti» del presidente
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)