Newsletter n. 150 del 18.IV.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Edilizia e urbanistica - Edilizia sanitaria - Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Previsione che pone a carico del finanziamento di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988 gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR - Denunciata disposizione che impone alla regione di rivedere le decisioni già assunte per gli investimenti sul patrimonio sanitario, invadendo il relativo ambito di programmazione delle spese di investimento nell’edilizia sanitaria - Disposizione che determina un vincolo puntuale all’autonomia di spesa della regione e un’indebita ingerenza nell’autonomia regionale, sottraendo a questa la possibilità di utilizzare, secondo le proprie scelte assunte legittimamente, le risorse disponibili in materia di edilizia sanitaria - Previsione che, anche qualora fosse ascrivibile alla competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, sarebbe inidonea a svolgere la funzione di principio - Lesione del principio in base al quale alla regione spetta il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuitele - Incidenza negativa anche sul concreto esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla regione in tale materia - Lesione del principio di leale collaborazione per mancata acquisizione dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni. Denunciata disposizione che incide direttamente sul bilancio regionale, poiché non permette alla ricorrente di ottenere il rimborso delle spese già corrisposte e da corrispondere per il finanziamento degli interventi - Previsione irragionevole attesa la contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata che travolge le modalità e le tempistiche disciplinanti l’erogazione dei fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari - Imposizione dell’utilizzo di risorse regionali, per un importo e per scopi unilateralmente determinati dallo Stato - Sottrazione di milioni di risorse regionali alle finalità programmate e valutate come prioritarie dalla regione - Illegittima sovrapposizione di politiche e indirizzi centrali all’autonomia di spesa della Regione autonoma Sardegna - Contrasto con la normativa interposta che impone alla medesima regione, dall’anno 2007, di provvedere al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato - Violazione delle norme dello Statuto che accordano alla regione una potestà legislativa in materia di igiene e sanità o, se più favorevole, della competenza legislativa concorrente regionale in materia di governo del territorio - Previsione che, imponendo alla Regione autonoma Sardegna l’utilizzo di 47 milioni per finalità e con tempistiche stabilite dallo Stato e non prioritarie per i sardi, non attua i necessari e doverosi meccanismi di interlocuzione e di attuazione del principio consensualistico - Norme impugnate: Art. 1, c. 13°, primo periodo, del decreto-legge 02/03/2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, nella legge 29/04/2024, n. 56 - Dispositivo: ordinanza istruttoria - pronuncia_54_2025
Consulta - Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Cognome dell'adottato - Possibilità, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto, e i genitori biologici dell’adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale - Esclusione - Irragionevole violazione del diritto all’identità personale - Disparità di trattamento nei confronti del minore adottato dalla famiglia di accoglienza e del minore affidato adottato successivamente al compimento della maggiore età. Possibilità, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell’adottato non si oppongano a tale scelta, o siano deceduti prima di potersi esprimere al riguardo. Possibilità, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell’adottato non si oppongano a tale scelta, o siano deceduti prima di potere esprimere consenso o dissenso, e l’adottato sia figlio del coniuge dell’adottante o sia stato affidato alla famiglia dell’adottante o degli adottanti nel tempo della sua minore età - Denunciato pregiudizio all’identità personale dell’adottato derivante dal mantenimento del cognome assunto alla nascita. Possibilità, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto, e i genitori biologici dell’adottato non si oppongano a tale scelta, o, in caso di opposizione o nel caso in cui non possano esprimersi al riguardo, per morte o altro motivo, il giudice accerti che sussistono gravissimi motivi che inducano a ritenere pregiudizievole per l’adottato tale mancato assenso. Possibilità, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell’adottante che abbia ricevuto in affidamento l’adottato nella sua minore età a quello dell’adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto, e i genitori biologici dell’adottato non si oppongano a tale scelta, o, in caso di opposizione o nel caso in cui non possano esprimersi al riguardo, per morte o altro motivo, il giudice accerti che nel tempo successivo all’emissione del provvedimento che ha disposto l’affidamento i genitori biologici dell’adottato sono venuti meno ai propri obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dell’adottato in maniera continuativa, grave e ingiustificata - Norme impugnate: Art. 299, c. 1°, del codice civile - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, rassegna stampa, NELL’ADOZIONE DEL MAGGIORE D’ETÀ, sent. n. 53 - pronuncia_53_2025
Consulta - Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare speciale - Disparità di trattamento tra madre e padre, a fronte di una previsione di favore per la donna non giustificabile rispetto alle esigenze di tutela della famiglia, della genitorialità, della parità tra coniugi-genitori e della protezione della gioventù - Incidenza in relazione alle cosiddette famiglie di fatto o omogenitoriali la cui tutela è riconducibile nell’alveo di quelle formazioni sociali in cui si esplica la personalità degli individui - Contrasto con la normativa convenzionale sul diritto del minore alla cosiddetta bigenitorialità, come interpretata dalla Corte EDU - Inosservanza degli obblighi internazionali. In subordine: Irragionevole disparità di trattamento in danno del padre anche rispetto alla disciplina della detenzione domiciliare ordinaria di cui all’art. 47-ter, c. 1, lett. b), della legge n. 354 del 1975 e rispetto a quella prevista da altre norme analoghe, tra cui l’art. 275, c. 4, codice di procedura penale. Previsione che la detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre detenuto solo “se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre” - Violazione dei principi di uguaglianza e di parità tra coniugi - Lesione dei principi dell’unità familiare e dell’interesse del minore - Norme impugnate: Art. 47 quinquies, c. 7°, della legge 26/07/1975, n. 354 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibile - Consulta, rassegna stampa, AMMISSIBILE LA DETENZIONE DOMICILIARE PER IL PADRE, sent. n. 52 - pronuncia_52_2025
Consulta - Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione Lazio - Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici - Previsione che, nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al c. 1 dell’art. 4 della l. reg.le n. 7 del 2017 e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore di tale legge, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, le medesime disposizioni si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati, purché non ricadenti in determinate zone - Denunciata disciplina che altera la funzione pianificatoria comunale in materia urbanistica e, conseguentemente, il corretto riparto delle relative funzioni tra regione e comune - Lesione dell’autonomia riconosciuta ai comuni - Norme impugnate: Art. 4, c. 4°, della legge della Regione Lazio 18/07/2017, n. 7 - Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità - Consulta, rassegna stampa, È INCOSTITUZIONALE LA LEGGE DELLA REGIONE LAZIO, sent. n. 51 - pronuncia_51_2025
Consulta. Imu, si paga anche sull’immobile da vendere e non affittato - ItaliaOggi.it
Successioni e donazioni, tutti i chiarimenti e le novità anche per i giovani eredi - ItaliaOggi.it
Consulta. Accise, la doppia tutela di contribuenti e fornitori
Consulta. Riscossione, abolizione dell’aggio senza efficacia retroattiva
Consulta. Accomandante, reddito allineato a quote
Consiglio di Stato. Locazioni brevi, stop ai limiti imposti dai Comuni
Privacy, sanzioni sull’ottovolante_ da 100 mila a 5 mila euro - ItaliaOggi.it
Min_Lavoro. Dimissioni di fatto, il Ccnl può solo allungare i termini
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Riforma 231, organismi di vigilanza senza bussola
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Trento capitale su legalità, sicurezza e giustizia - Tre incontri sul futuro della giustizia
L'incidente. Napoli, cade cabina del Faito Quattro vittime e un ferito
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Fotonotizia: La foto di Mahmoud Ajjour, bambino palestinese gravemente ferito da un attacco israeliano a Gaza nel marzo 2024, vince il World Press Photo. Lo scatto è della fotografa Samar Abu Elouf per il New York Times (nella foto, l’autrice con la direttrice del Wpp, Joumana El Zein Khoury). Mahmoud, che ha perso entrambe le braccia, oggi vive in Qatar con la sua famiglia.
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)