Newsletter n. 191 del 03.VI.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Ordinamento penitenziario - Provvedimenti e reclami in materia di permessi - Istanza del permesso di “necessità” - Previsione del reclamo entro il termine di ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza - Eccessiva brevità del termine - Ingiustificata compressione del diritto di difesa anche in considerazione della congruità del termine “ordinario” di quindici giorni per il reclamo innanzi al tribunale di sorveglianza - Norme impugnate: Art. 30 bis, terzo comma, della legge 26/07/1975, n. 354 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 78 - pronuncia_78_2025
Consulta (commento della Cassazione) - Questione di legittimità costituzionale - Trattamento sanitario obbligatorio ospedaliero - Art. 35 della l. n. 833 del 1978 - Omessa comunicazione del provvedimento del sindaco - Omessa notificazione del decreto del giudice tutelare - Omessa audizione dell’interessato - Violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost. - Illegittimità costituzionale - In tema di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost. - dell’art. 35 della l. n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevede: al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»; al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»; al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente»; nonché, in via consequenziale, nella parte in cui non prevede, al quarto comma, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e». La Corte ha evidenziato che l’omissione della comunicazione del provvedimento restrittivo emesso dal sindaco e della notificazione del susseguente decreto motivato del giudice tutelare determinano una significativa compressione del diritto di difesa e al contraddittorio dell’interessato, che non può escludersi per il sol fatto che questi versi in una condizione di incapacità naturale al momento della suddetta comunicazione o notificazione. La Corte ha, inoltre, sottolineato che l’audizione - funzionale alla verifica della sussistenza dei presupposti sostanziali del trattamento - costituisce presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale ai sensi degli artt. 13, 24 e 111 Cost., e rappresenta garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto dell’art. 13, quarto comma, Cost., che sancisce il divieto di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà personale, e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana, ai sensi dell’art. 32, secondo comma, Cost. Essa costituisce altresì uno strumento di primo contatto, che consente al giudice tutelare di conoscere le condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale, ed è funzionale all’adozione, se del caso, dei provvedimenti provvisori in via d’urgenza di cui all’articolo 35, sesto comma, della l. n. 833 del 1978, da considerarsi rivolti - alla stregua di una lettura costituzionalmente orientata - non solo alla conservazione del patrimonio ma anche alla cura della persona - pronuncia_76_2025
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)