Newsletter n. 202 del 09.VI.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Cassazione – Famiglia – Procreazione medicalmente assistita eseguita all’estero – Figlio nato in Italia da madre italiana – Status figlio - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile ha affermato che, in caso di concepimento all’estero mediante l’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, è illegittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di indicare nell’atto di nascita del bambino, nato in Italia, non solo il nome della madre biologica, ma anche quello della madre intenzionale, legata alla prima da una relazione sentimentale e con la quale ha condiviso il progetto genitoriale. Tale decisione è sorretta dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l. n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale (Corte cost., sentenza n. 68 del 2025). Pur confermando la sentenza impugnata, la S.C. ne ha corretto la motivazione, rilevando che alla soluzione favorevole al riconoscimento della genitorialità, sin dalla nascita, della madre intenzionale, non poteva pervenirsi - prima della pronuncia di incostituzionalità - per via di interpretazione, sia pure evolutiva o costituzionalmente conforme, atteso l’insormontabile ostacolo dell’univoco tenore letterale dell’enunciato normativo, poiché nel nostro sistema il giudice comune non è un interprete totalmente libero, ben potendo attribuire al testo una portata in linea con l’evoluzione del contesto valoriale emergente dalla Costituzione e dalle Carte sui diritti, ma senza stravolgere i significati potenzialmente ricavabili dal testo, sostituendosi inammissibilmente alla volontà del legislatore democraticamente eletto - 15075_06_2025_civ_oscuramento_noindex
Cassazione - Impugnazione di delibera sociale - Ricorso per cassazione - Successiva perdita della qualità di socio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Società per azioni - Recesso - Natura - Efficacia - Revoca della delibera che lo legittima - Condizione risolutiva - Riacquisto ex tunc dello status di socio - Legittimazione ad impugnare la delibera di revoca – Ammissibilità - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile ha affermato i seguenti principi di diritto: «Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l’art. 2378, comma 2, c.c.». «In tema di società per azioni, in base all’art. 2437-bis, comma 3, c.c. il recesso costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall’intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima e dallo scioglimento della società; in ragione della deliberazione di revoca o di scioglimento il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c. tale deliberazione, al pari delle altre che siano state adottate a seguito del proprio recesso» - 15087_06_2025_civ_noindex
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)